Appeal Against Real Estate Seizure Following Expired Deadline
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against the actions of the enforcement office, specifically concerning the seizure of the debtor's half-share in a property on two separate occasions to satisfy tax debts owed to the Canton and the Confederation, as well as a debt owed to a third party. The appellant argued that real estate should only be seized as a last resort, after movable assets and claims, including salary, had been pursued, demanding documentation of prior steps taken under the relevant enforcement law provision. The reviewing authority dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory ten-day deadline had expired from the dates the appellant first learned of the respective seizures, concluding that a subsequent inquiry to the enforcement office did not revive the appeal period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 LEF, Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Real Estate Seizure Following Expired Deadline: The appellant argued that real estate should only be seized as a last resort, after movable assets and claims, including salary, had been pursued, demanding documentation of prior steps taken under the relevant enforcement law provision. The reviewing authority dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory ten-day deadline had expired from the dates the appellant first learned of the respective seizures, concluding that a subsequent inquiry to the enforcement office did not revive the appeal period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being time-barred, which is the substance of order 1.
Cited as the legal basis for not charging judicial fees in this type of procedure.
Cited as the legal basis for not awarding indemnities in this type of procedure.
Cited as the legal basis for not awarding indemnities in this type of procedure.
Testo completo
Incarto n. 15.2016.121 · Lugano 24 marzo 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 28 novembre 2016 di
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i pignoramenti eseguiti il 12 maggio 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ e il 25 ottobre 2016 nell’esecuzione n. __________ promosse da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________) Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) __________, __________ (es. n. __________) (rappresentato dall’__________, __________)
nei confronti di
PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 4 dicembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera procedono contro PI 1 per l’incasso di fr. 8'683.20 oltre agli accessori, rispettivamente di fr. 5'888.60 oltre agli accessori. Non avendo l’escusso interposto opposizione, il 12 maggio 2016 l’Ufficio ha pignorato la quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ di sua spettanza. L’UE ha comunicato l’avvenuto pignoramento alla moglie dell’escusso, nella sua qualità di comproprietaria della particella gravata dalla quota pignorata con scritto erroneamente datato 12 gennaio 2016.
B. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2016 dall’UE di Lugano, il __________ procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 4'046.35 oltre agli accessori. Non avendo l’escusso interposto opposizione neppure in questo caso, il 25 ottobre 2016 l’Ufficio ha nuovamente pignorato la quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ di sua spettanza. Lo stesso giorno l’Ufficio ha comunicato l’avvenuto pignoramento alla ricorrente.
C. Con scritto dell’11 novembre 2016 all’attenzione dell’UE, RI 1 ha evidenziato che gli immobili devono essere pignorati in ultimo luogo, ritenuto che prima si deve procedere al pignoramento dei mobili e dei crediti, compreso lo stipendio. Ella ha chiesto all’Ufficio di comunicarle *“i passi precedentemente intrapresi a livello di pignoramento nel rispetto dell’art. 95 LEF”*.
D. Il 14 novembre 2016 l’Ufficio ha risposta di aver pignorato la quota di comproprietà facendo uso della facoltà prevista dall’art. 95 cpv. 4*bis* LEF.
E. Con ricorso del 28 novembre 2016, RI 1 ha chiesto di annullare i pignoramenti della quota di comproprietà di spettanza di PI 1 e di rinviare l’incarto all’UE affinché proceda a pignorare una parte del salario dell’escusso. Con osservazioni rispettivamente del 19 e 28 dicembre 2016 PI 1 e l’UE si sono opposti al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). Nella fattispecie, RI 1 è già venuta a conoscenza del primo pignoramento della nota quota di comproprietà il 27 maggio 2016, come da lei stessa ammesso nello scritto inviato all’Ufficio l’11 novembre 2016, e del secondo pignoramento il 27 ottobre 2016 (v. estratto relativo al tracciamento della raccomanda n. __________). Di modo che quando ella ha scritto all’UE, l’11 novembre 2016, per chiedere ragguagli sul motivo del pignoramento della quota prima di altri beni, i termini di ricorso erano già scaduti. Presentato poi a questa Camera solo il 28 novembre 2016, il ricorso è (a fortiori) tardivo e pertanto irricevibile, atteso che la risposta dell’UE del 14 novembre 2016 che conferma i pregressi provvedimenti non ha fatto rinascere il termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; Cometta/Möckli, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 17 LEF; sentenza della CEF inc. n. 15.2013.7 del 18 febbraio 2013 consid. 1), non potendosi considerare una decisione ai sensi dell’art.
17 LEF (cfr. pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 17 LEF con rif.; Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 54 ad art. 17 LEF; sentenza della CEF 15.2013.7 del 18 febbraio 2013 consid. 1).
2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile siccome tardivo.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.