Appeal Against Debt Enforcement Dismissed Due to Untimely Filing and Lack of Merit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged enforcement orders issued against them by the Enforcement Office to collect debts owed to the Canton, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed significantly past the ten-day legal deadline following the appellant's initial opposition to the orders on August 21, 2015; furthermore, the court reasoned that even if timely, the appeal lacked merit as the enforcement actions were already suspended due to the opposition, and mere financial difficulties do not legally justify the cancellation of enforcement proceedings, which can only occur due to formal deficiencies or manifest abuse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 3 LPR, Art. 78 cpv. 1 LEF, Art. 93 LEF, Art. 123 LEF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Appeal Against Debt Enforcement Dismissed Due to Untimely Filing and Lack of Merit: che ove l’intento del ricorrente fosse quello di far cancellare le esecuzioni, va ricordato che un’esecuzione può essere annullata solo se è formalmente carente o se è manifestamente abusiva – ciò che nel caso in esame il ricorrente non allega – mentre difficoltà finanziarie, lavorative o di salute non sono motivi che secondo la legge giustificano l’annullamento dell’esecuzione, fermo restando che se ne terrà conto, se del caso, in sede di pignoramento (cfr. art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning that justifies the final order not to levy court fees due to the outcome of the decision.
Cited in the reasoning that justifies the final order not to assign compensation due to the outcome of the decision.
Cited in the reasoning that justifies the final order not to assign compensation due to the outcome of the decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2016.12 · Lugano 24 febbraio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 18 febbraio 2016 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 12 e il 13 agosto 2015 rispettivamente nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi il 12 e il 13 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 59'209.85 e di fr. 26'444.60 oltre agli accessori;
che il 21 agosto 2015 l’escusso ha interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi;
che con “reclamo” del 18 febbraio 2016, RI 1 fa valere di non essere in grado di onorare i precetti in questione;
che secondo l’art. 17 cpv. 2 LEF i ricorsi contro l’operato degli organi di esecuzione forzata devono essere interposti all’autorità di vigilanza cantonale
– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia dell’atto impugnato;
che nella fattispecie RI 1 è venuto a conoscenza dei precetti esecutivi contestati già il 21 agosto 2015, allorquando vi ha interposto opposizione;
che il ricorso è pertanto ampiamente tardivo e di conseguenza irricevibile;
che fosse anche tempestivo, il ricorso sarebbe comunque da considerare inammissibile poiché senza interesse degno di protezione, le esecuzioni in rassegna risultando già ora sospese da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF);
che ove l’intento del ricorrente fosse quello di far cancellare le esecuzioni, va ricordato che un’esecuzione può essere annullata solo se è formalmente carente o se è manifestamente abusiva – ciò che nel caso in esame il ricorrente non allega – mentre difficoltà finanziarie, lavorative o di salute non sono motivi che secondo la legge giustificano l’annullamento dell’esecuzione, fermo restando che se ne terrà conto, se del caso, in sede di pignoramento (cfr. art.
93 LEF) o di realizzazione (cfr. art. 123 LEF);
che visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.