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15.2016.117 • TRAC TI 15.2016.117 Generato dall'IA

Pension Seizure Validity and Calculation Dispute

Numero d'incarto 15.2016.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the seizure of a mandatory occupational pension plan annuity by the execution office, which calculated the excess amount based on the debtor's income (including the annuity and disability benefit) against a derived minimum subsistence level, arguing the seizure required consent and requesting adjustments for subsequent changes in the disability benefit and rent costs. The supervisory authority rejected the appeal, primarily finding that forced execution does not require the debtor's consent once notified, and that potential future changes regarding deductions from the disability benefit or increased rent must be addressed via a subsequent revision request to the execution office, as the immediate seizure calculation was valid upon notification.

Regesto Legislator

Ufficiale

Minimo di esistenza. Compensazione della rendita AI versata all’escusso con i contributi personali da lui dovuti. Aumento dell’affitto. Revisione del calcolo del minimo esistenziale

Parole chiave

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pignoramento delle rendite calcolo della rendita rendita d'invalidità della previdenza professionale annualità esecuzione del pignoramento prestazione obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 cpv. 3 LEF

Cited in the reasoning as the basis for the enforcement office to review the minimum subsistence level if the social security contribution deduction becomes effective.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the legal basis for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.117 · Lugano 22 febbraio 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 8 novembre 2016 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento di una rendita LPP eseguito il 22 settembre 2016 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (es. n. 2193061) (rappr. dalla RA 1, __________) Stato del Canton Ticino, Bellinzona (es. n. 2167953) (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Kanton Basel-Stadt, Basilea (es. n. 2217595 e 2217599) (rappr. dalla Steuerverwaltung Basel-Stadt, Basel)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nelle esecuzioni appena citate l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato la rendita d’invalidità LPP di fr. 1'863.– mensili versata dall’__________ a RI 1 a concorrenza dell’importo eccedente il

suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'686.– (dedotta la rendita AI di fr. 863.–), secondo il seguente computo:

Redditi

Axa Winterthur Inkasso · fr. · 1'863.00 Cassa Cantonale di compensazione AVS · fr. · 863.00 Totale · fr. · 2'726.00

Minimo d’esistenza

Base mensile · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 930.00 Affidamento dei minori · fr. · 300.00 · Diritto visita figli a Basilea Spese mediche e dentali · fr. · 50.00 Altri · fr. · 69.00 · Costi di trasferta abb. arcobaleno Totale · fr. · 2'549.00

che con ricorso dell’8 dicembre 2016, RI 1 si duole che il pignoramento è stato eseguito senza il suo consenso, chie­dendo di tenere conto della decurtazione di fr. 80.– della sua rendita AI e di annullare *“il pignoramento del salario pari a CHF 170.–”*;

che gli escutenti non si sono espressi sul ricorso mentre l’UE ne ha postulato la reiezione nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2016;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – solo l’8 novembre 2016 il ricorso appare tardivo (art.

17 cpv. 2 LEF), siccome RI 1 afferma di avere ricevuto la decisione impugnata già il 26 ottobre, ovvero 11 giorni prima d’inoltrare il ricorso;

che la questione può ad ogni modo essere lasciata aperta, poiché il ricorso è chiaramente infondato;

che, infatti, la validità del pignoramento non dipende dall’accordo dell’escusso né dalla firma da parte sua del verbale di pignoramento – trattandosi per l’appunto di una misura di esecuzione *forzata* – bensì solo dalla comunicazione del provvedimento al debitore, il quale nella fattispecie ammette di averne avuto conoscenza;

che la trattenuta mensile prospettata dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nello scritto 28 ottobre 2016 (doc. C accluso al ricorso) non era ancora effettiva al momento dell’inoltro del ricorso, anche perché lo stesso ricorrente ha chiesto alla Cassa di aspettare a incassare i contributi personali da lui dovuti affinché egli potesse *“risolvere un po’ la [sua] situazione finanziaria”* (scritto 7 novembre 2016, doc. D);

che ove la Cassa dovesse concretamente compensare gli arretrati di contributi con la rendita a concorrenza di fr. 80.– mensili, l’UE procederà a una revisione del calcolo del suo minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) con effetto da quel momento;

che pure la questione dell’aumento delle spese di locazione, a contare dal marzo del 2017, in seguito al trasloco dell’escusso in un appartamento più caro non può essere presa in considerazione nel quadro del ricorso in esame, poiché si tratta di un fatto nuovo, che anch’esso dovrà essere esaminato dall’UE come istanza di revisione, verificando se la nuova pigione, di fr. 1'350.– con le spese accessorie sia conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41);

che alla luce di quanto precede il ricorso va respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –; – ; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.