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15.2016.10 • TRAC TI 15.2016.10 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Subsistence Level Calculation Denied Due to Lack of Proof of Personal Rent Payment

Numero d'incarto 15.2016.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the execution office's calculation of the minimum subsistence level, which excluded rent expenses, arguing that although the lease was in the name of a company of which the debtor was the administrator, the property served as the family residence and the debtor was a guarantor. The court dismissed the appeal, reasoning that under established jurisprudence, only amounts actually paid by the debtor can be considered in calculating the minimum subsistence level, and the debtor failed to provide documented proof that they personally covered the CHF 3,200 monthly rent, especially since evidence indicated the payment was made by the corporate tenant, reserving the debtor the right to seek a future recalculation upon demonstrating regular personal payment of the expense.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 93 LEF, art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35; Debtor's Appeal of Subsistence Level Calculation Denied Due to Lack of Proof of Personal Rent Payment: The court dismissed the appeal, reasoning that under established jurisprudence, only amounts actually paid by the debtor can be considered in calculating the minimum subsistence level, and the debtor failed to provide documented proof that they personally covered the CHF 3,200 monthly rent, especially since evidence indicated the payment was made by the corporate tenant, reserving the debtor the right to seek a future recalculation upon demonstrating regular personal payment of the expense.

Parole chiave

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pagamento del canone di locazione diritto a condizioni minime d'esistenza diritto di soggiorno mancata prova della solvibilità beni mobili calcolo del pignoramento di salario Ricorso contro il minimo esistenziale. Spese di locazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 129 II 527
DTF 121 III 22
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying court fees in the operative part.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities in the operative part.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the legal basis for not awarding indemnities in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 15.2016.10 · Lugano 7 aprile 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cassina

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2016 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 ) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale comunicato il 4 febbraio 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1 (patrocinato dall’avv. PA 2 )

ritenuto

in fatto: A. Con il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, notificato all’escusso RI 1 il 23 aprile 2015, PI 1 procede per l’incasso di fr. 251'446.65 oltre agli accessori. L’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo è stata rigettata con pronunciato

12 agosto 2015 del Pretore del Distretto di Lugano.

B. Il

28 dicembre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, non conteggiando nel suo minimo vitale alcun importo per le spese afferenti alla locazione.

C. Con ricorso dell’11 febbraio 2016, RI 1 ha chiesto di annullare il verbale di pignoramento e di ritornare l’incarto al­l’ufficio affinché esso abbia a ricalcolare il suo minimo esistenziale includendo i costi della locazione. Il

16 febbraio 2016 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che la distribuzione delle quote di salario pignorate è stata sospesa.

D. Con osservazioni rispettivamente del 2 e del 16 marzo 2016 sia PI 1 che l’UE si sono opposti al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, inviato

il 4 febbraio 2016 dall’UE di Lugano, e quindi ricevuto dal ricorrente al più presto il giorno successivo, il ricorso, inoltrato l’11 febbraio, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il ricorrente si duole che l’ufficio non abbia tenuto conto nella determinazione del minimo vitale dell’onere locativo del debitore, risultante dal contratto di locazione stipulato con i locatori __________, che stabilisce un canone di locazione mensile di fr. 3'200.– riferito all’abitazione in cui il debitore alloggia con la sua famiglia. RI 1 evidenzia che il contratto di locazione, pur indicando quale locataria la società A__________ SA di __________, contempla quali beneficiari e garanti i coniugi RI 1 ed __________ e prevede che l’ente locato è adibito ad abitazione famigliare.

3. L’ufficio osserva di non aver tenuto conto del costo della locazione in quanto la locataria è una società e non l’escusso. Inoltre quest’ultimo non ha dimostrato di pagare personalmente il canone di locazione. Il procedente ritiene che l’A__________ SA, la cui sede era all’origine presso l’abitazione dell’escusso, sia riconducibile a lui o alla moglie.

4. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a).

4.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo esistenziale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid. 4;). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenze CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 3.2, 15.2014.5 del 25 febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per le spese di locazione (v. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).

4.2 Nel caso in rassegna, l’escusso si limita ad affermare che l’ufficio non ha tenuto conto nella determinazione del minimo vitale dell’onere locativo riferito all’abitazione in cui egli alloggia con la sua famiglia. RI 1 non afferma però esplicitamente di provvedere personalmente al pagamento del canone di locazione di fr. 3'200.– mensili e soprattutto non ha prodotto né al­l’UE né all’autorità di vigilanza i giustificativi che ne comprovino l’effettivo pagamento, malgrado le reiterate richieste rivoltegli dal­l’organo esecutivo (v. scritto del 3 novembre 2015 e email del 4 dicembre 2015). Stando così le cose, a fronte anche dell’unica ricevuta di pagamento dell’affitto agli atti (del 3 novembre 2015), dalla quale emerge che il versamento è stato effettuato dalla conduttrice e datrice di lavoro del ricorrente, l’A__________ SA (ora __________ AG, con sede a __________, di cui l’escusso è amministratore unico), non può ch’essere confermata la decisione dell’organo esecutivo di non tenere conto di tali spese nel minimo vitale, ferma restando la facoltà di RI 1 di chiedere, *pro futuro*, un riesame del calcolo, qualora dovesse poi dimostrare che le spese in questione sono e saranno da lui pagate regolarmente (v. sentenze CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 3.3, 15.2009.115 del 19 gennaio 2010 consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n. 62c). Sotto questo profilo, il ricorso si rivela dunque infondato.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.