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15.2015.98 • TRAC TI 15.2015.98 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Office Decision on Creditor Claims Assignment Admissibility

Numero d'incarto 15.2015.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal challenged the decision of the Bankruptcy Office regarding creditor requests for the assignment of the mass's voidability claims arising from a debtor's bankruptcy and subsequent transactions, including significant donations to family and transfers to affiliated companies. The reviewing authority deemed the appeal inadmissible primarily because the challenged actions were not appealable final decisions of the office but rather communications or requests from other parties, and furthermore, the appeal was filed after the statutory deadline had expired, as the relevant notice's withdrawal effectively started the clock for the appeal period. The court also noted that, had it reached the merits, the assignment requests from the appealing creditors appeared valid despite minor clerical errors in their documentation.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 260 LEF, Art. 260 SchKG, art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Office Decision on Creditor Claims Assignment Admissibility: The reviewing authority deemed the appeal inadmissible primarily because the challenged actions were not appealable final decisions of the office but rather communications or requests from other parties, and furthermore, the appeal was filed after the statutory deadline had expired, as the relevant notice's withdrawal effectively started the clock for the appeal period. The court also noted that, had it reached the merits, the assignment requests from the appealing creditors appeared valid despite minor clerical errors in their documentation.

Parole chiave

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credito nel fallimento cessione del credito termine legale nomina dell'amministratore fallimentare esame nel merito opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 29
Non sono infatti impugnabili con ricorso semplici dichiarazioni d’intenzione in merito ad atti esecutivi futuri (DTF 113 III 29; sentenza della CEF 15.2015.5 del 28 gennaio 2015 e i rimandi).
DTF 73 III 115
DTF 73 III 115 segg.; sentenza della CEF 15.2012.52 del 7 maggio 2012, RtiD 2013 I 822 n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited as the basis for the admissibility review of the appeal against the bankruptcy office's actions.

art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying court fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities regarding costs.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.98 · Lugano 19 febbraio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 4 dicembre 2015 di

RI 1 ora in __________ (ora patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, o meglio contro le domande di cessione di pretese della massa presentate dai creditori

PI 2, __________ (patrocinata dal lic. iur. PA 2, __________) Kanton Zürich, Zurigo (rappr. dal Kantonales Steueramt Zurigo)

nella procedura di fallimento aperta nei confronti di

PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha decretato l’autofallimento di PI 1.

B. Il

12 agosto 2014 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha depositato la graduatoria e l’inventario, atti che sono poi stati nuovamente depositati il 6 ottobre 2014.

C. Con circolare del 3 novembre 2014 l’UF ha proposto ai creditori ammessi in graduatoria di promuovere esso stesso, in nome e per conto della massa, diverse azioni revocatorie in vista di ottenere la retrocessione d’importanti donazioni fatte dal fallito ai figli T__________ e J__________ (per complessivi fr. 1'145'000.–: n. 1-4) nonché la retrocessione di rimborsi e bonifici da lui effettuati per oltre fr. 2'500'000.– a favore di società, tutte iscritte nella graduatoria (tranne una) ritenute dall’amministrazione del fallimento vicine a PI

1 (A__________ GmbH, G__________ AG, G__________ Trust Reg., G__________ Reclaim Trust Reg. e __________ G__________ T__________ AG: n. 5-12). Entro il termine impartito dall’UF le società G__________ AG, A__________ GmbH, G__________ Trust Reg. e G__________ Reclaim Trust Reg., come pure la B__________ AG, si sono opposte alla proposta, pur senza chiedere la cessione delle pretese revocatorie. Il 21 novembre 2014 il Canton Zurigo e il Comune PI 2 si sono anch’essi opposti alla proposta, ma hanno chiesto nel contempo la cessione di tutte le pretese offerte dall’UF, salvo per il primo limitare poi, il 26 novembre, la sua richiesta alle due pretese contro la figlia J__________ (n. 1 e 4).

D. Il

16 e il 17 marzo 2015 la moglie del fallito, PI 1, ha notificato all’UF di avere ottenuto la cessione dei crediti della G__________ Trust Reg., iscritti in terza classe per fr. 10'122.30 e per fr. 2'030'032.65, e ha insinuato un credito proprio di fr. 1'883'753.55 invocando la propria responsabilità come coniuge del fallito per il pagamento delle imposte. Sia nella graduatoria depositata il 12 agosto 2015, poi annullata, sia in quella nuovamente depositata il successivo 10 settembre, l’UF ha menzionato le cessioni, ma non ha ammesso il nuovo credito. Entrambe le graduatorie sono state contestate da PI

1 con azioni del 28 agosto (poi stralciata dal ruolo) e 28 settembre 2015.

E. Con circolare del 5 novembre 2015 l’UF ha informato i creditori sulle richieste di cessione appena menzionate, su ulteriori otto pretese revocabili inventariate nel frattempo (cinque donazioni alla figlia J__________ per complessivi fr. 180'000.– [n. 13-17], una donazione di fr. 200'000.– alla moglie [n. 18] così come due cessioni di quote sociali della A__________ GmbH [n. 19] e di partecipazioni della G__________ Reclaim Trust Reg. [n. 20]) e sulla sostituzione di due pretese menzionate nella precedente circolare (n. 1 e 7) con nuove pretese (n. 21a/b-22). L’UF ha pure precisato che avrebbe notificato al Canton Zurigo e al Comune PI 2 l’autorizzazione a procedere per le pretese di cui avevano chiesto la cessione (ad esclusione delle posizioni n. 1 e 7), ha fissato alla moglie del fallito un termine per postulare la cessione delle medesime pretese, ha impartito a tutti i creditori il termine del 25 novembre 2015 per opporsi alla proposta dell’am­­ministrazione di rinunciare a far valere le nuove pretese (n. 13-22) a nome della massa e quello del 7 dicembre 2015 per chiederne la cessione ove la maggioranza non si fosse opposta alla rinuncia. Il 24 novembre 2015, PI 1, l’__________ GmbH, la G__________ AG e la B__________ AG si sono opposte a tale rinuncia, mentre il 16 e il 21 novembre il PI 2 e il Canton Zurigo hanno invece chiesto la cessione delle nuove pretese.

F. Il

4 dicembre 2015 RI 1 ha interposto ricorso contro le richieste di cessione presentate dal Canton Zurigo e dal Comune di PI 2 il 21 novembre 2014, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertarne la nullità – e in subordine l’invalidità –, di constatare che questi due creditori non hanno chiesto validamente la cessione delle pretese menzionate nella circolare del 2014 e di vietare all’UF di cederle loro. Nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2015, l’UF si è opposto alla concessione dell’effetto sospensivo ritenendo il ricorso tardivo e privo d’interesse degno di protezione per la ricorrente. Il 18 dicembre 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. La procedura fallimentare è però poi stata sospesa il 16 gennaio 2016 in via provvisoria e parziale nell’ulteriore procedura di ricorso inoltrata da RI 1 il 10 dicembre 2015 (inc. 15.2016.1).

G. Con scritto del 23 dicembre 2015 RI 1 ha invitato il tribunale a prendere atto che nessuna graduatoria del 24 settembre o del 24 novembre è stata comunicata ai creditori né pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

H. Il

5 gennaio 2016 il Canton Zurigo ha aderito alle osservazioni 11 dicembre 2015 dell’UF mentre nel suo memoriale dell’8 gennaio 2016, il Comune PI 2 ha proposto la reiezione del ricorso. Il 15 gennaio 2016 l’UF ha confermato le sue precedenti osservazioni.

I. Il

28 gennaio 2016 la ricorrente ha inoltrato una replica spontanea con cui ha ribadito il proprio interesse a chiedere l’annul­­lamento delle richieste di cessione, ricordando di avere a sua volta formulato una richiesta del genere il 4 dicembre 2015.

Considerato

in diritto: 1. Nella sua qualità di

autorità di vigilanza cantonale, la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per statuire

sul ricorso (art. 17 LEF e 3 LPR).

2. Salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF). Come lo riconosce la stessa ricorrente (n. 35 del ricorso), gli scritti impugnati non sono “provvedimenti” dell’UF di Locarno bensì atti delle parti. Non sono quindi impugnabili con un ricorso all’autorità di vigilanza. Ma non lo è neppure il punto (D) della circolare del 5 novembre 2015 laddove l’UF “sembra” (secondo gli stessi termini della ricorrente) interpretare gli scritti del 21 novembre 2014 quali valide richieste di cessione. Solo l’autorizzazione a procedere – il noto formulario 7F – costituirà, quando verrà rilasciata, un provvedimento impugnabile nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF. Il fatto che l’UF abbia preannunciato tale rilascio *(“verrà notificata”)* non è di rilievo. Non sono infatti impugnabili con ricorso semplici dichiarazioni d’intenzione in merito ad atti esecutivi futuri (DTF 113 III 29; sentenza della CEF 15.2015.5 del 28 gennaio 2015 e i rimandi). Ne consegue l’irrice­­vibilità del ricorso.

3. L’impugnazione è del resto irricevibile anche per un altro motivo. Avendo infatti la ricorrente ritirato la circolare del 5 novembre 2015 già il giorno successivo (tracciamento della raccomandata n. 98.46.101801.10997652), il termine di ricorso è scaduto il 16 novembre, sicché il ricorso, presentato il 4 dicembre, è tardivo e quindi irricevibile. Certo, la ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza delle “presunte” richieste di cessione del 21 novembre 2014 solo il 30 novembre 2015 quando le è stato concesso l’ac­­cesso agli atti. Sennonché l’oggetto del ricorso, come visto, potrebbe essere solo una decisione dell’UF e il termine di ricorso contro la circolare non è prolungato per il fatto che la ricorrente ha saputo solo dopo la notifica di circostanze o documenti significativi per la valutazione delle possibilità di successo del ricorso (cfr. DTF 73 III 115 segg.; sentenza della CEF 15.2012.52 del 7 maggio 2012, RtiD 2013 I 822 n. 47c con rinvii).

4. Per mera abbondanza, si rileva come non sussista alcun dubbio che gli scritti 21 novembre 2014 del Comune PI 2 (doc. L) e del Cantone Zurigo (doc. M) costituiscono, interpretati in buona fede, valide richieste di cessione delle pretese offerte dal­l’UF nella circolare del 3 novembre 2014 (doc. K): si riferiscono entrambi esplicitamente a detta circolare e contengono una

richiesta di cessione giusta l’art. 260 LEF di tutte le pretese *(“Abtretung nach Art. 260 SchKG sämtlicher Forderungen”)* secondo la graduatoria del 24 settembre 2014 *(“gemäss Kollokationsplan vom 24. September 2014”)*. Che gli scritti menzionino, a fine frase, un atto sbagliato (la graduatoria

invece dell’inventario) e una data errata non li rende incomprensibili e non consente di dare loro un altro significato se non quello di una richiesta di cessione di tutte le pretese menzionate nella circolare.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–__________, __________, __________; –; –; –.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.