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15.2015.95 • TRAC TI 15.2015.95 Generato dall'IA

Creditor Appeal Against Enforcement Office for Delayed Execution Struck as Moot

Numero d'incarto 15.2015.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor filed an appeal against an enforcement office for delayed justice in an execution proceeding initiated in 2013, citing inaction since a request for sale of seized movable assets in March 2014 and subsequent reminders. The supervisory court acknowledged that while the office had shown some activity, it failed to comply with procedural deadlines and did not react promptly to the debtor's failure to make the first installment payment agreed upon as a deferral. However, the court found the appeal moot because the enforcement office had subsequently taken action by delegating the sale of seized goods and the debtor had made a partial payment under the granted deferral, leading to the appeal being struck from the court rolls without costs or fees.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 3 LEF, Art. 3 LPR, Art. 122 LEF, Art. 123 LEF, art. 24+b cpv. 1 LPR, art. 20+a cpv. 2 n. 5 LEF; Creditor Appeal Against Enforcement Office for Delayed Execution Struck as Moot: The supervisory court acknowledged that while the office had shown some activity, it failed to comply with procedural deadlines and did not react promptly to the debtor's failure to make the first installment payment agreed upon as a deferral. However, the court found the appeal moot because the enforcement office had subsequently taken action by delegating the sale of seized goods and the debtor had made a partial payment under the granted deferral, leading to the appeal being struck from the court rolls without costs or fees.

Parole chiave

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ritardi procedurali dilazione di pagamento opposizione tardiva esecuzione beni sequestrati e-justice

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 67 III 83
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24+b cpv. 1 LPR

This provision was cited to justify the decision to strike the appeal from the roll because the matter had become moot.

art. 20+a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning which precedes the final orders, indicating no court fees are to be levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning which precedes the final orders, indicating no compensation is to be awarded.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning which precedes the final orders, indicating no compensation is to be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.95 · Lugano 20 gennaio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 24 novembre 2015 per ritardata giustizia di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ pro­mossa dalla ricorrente nei confronti della

PI 1, __________

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, l’RI 1 procede contro la PI 1 per l’incasso di fr. 11'928.75;

checon ricorso del 24 novembre 2015, la RI 1 chiede che la Camera abbia a intervenire affinché l’UE proceda ai propri incombenti senz’altro ritardo, ricordando di avere chiesto la vendita dei beni mobili pignorati già il 5 marzo 2014 e di avere invano sollecitato il proseguimento della procedura con scritti

14 gennaio, 26 febbraio e 4 settembre 2015;

che con osservazioni del 1° dicembre 2015, l’UE ha comunicato di avere nel frattempo, il 27 e il 30 novembre 2015, affidato al­l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Circolo di Roveredo l’in­­carico rogatorio di procedere alla vendita dei beni mobili pignorati nell’esecuzione in rassegna situati a __________;

che giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia all’autorità di vigilanza cantonale, nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR);

che nel caso di specie va dato atto all’UE di Bellinzona di non essere rimasto inattivo dopo la presentazione della domanda di realizzazione, siccome ha provato, ancorché senza successo, d’incassare una prima rata del credito posto in esecuzione nel giugno del 2015;

che, tuttavia, l’Ufficio non ha rispettato il termine d’ordine dell’art. 122 LEF né ha reagito con la necessaria sollecitudine quando l’escussa non ha versato la prima rata che avrebbe giustificato la concessione di una dilazione nel senso dell’art. 123 LEF;

che la questione, ad ogni modo, risulta ora superata, perché l’UE ha nel frattempo riavviato la procedura, affidando all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Circolo di Roveredo l’incarico rogatorio di procedere alla vendita dei beni mobili pignorati e concedendo all’escussa una dilazione (art. 123 LEF) nell’ambito del quale essa ha già pagato fr. 5'300.– per conto della ricorrente;

che d’altronde sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________ è apparso l’avviso che l’asta di tre container della PI 1 avrà luogo presso i suoi locali il 23 febbraio 2016 mentre a breve verranno realizzati anche gli altri beni mobili dell’escussa se non dovesse nel frattempo saldare i suoi debiti;

che a scanso di equivoci va ricordato che anche i creditori la cui esecuzione è sospesa da dilazione partecipano con tutti gli altri partecipanti del proprio gruppo al riparto del provento dell’asta indetta a richiesta di un altro partecipante (DTF 67 III 83-84; Bett­schart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 123 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 123 LEF);

che il ricorso è così diventato senza oggetto, l’atto omesso essendo stato nel frattempo compiuto;

considerato come la procedura ricorsuale debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24*b* cpv. 1 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.