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15.2015.90 • TRAC TI 15.2015.90 Generato dall'IA

Appeal Against Execution Sale Dismissed as Inadmissible

Numero d'incarto 15.2015.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed an auction notice issued by the execution office concerning the seizure and sale of specific assets, including a company share and stock certificates, related to an underlying debt execution; the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's arguments, referencing non-receipt of payment, contract breaches, and issues with a separate property, either lacked proper motivation or related to assets not yet subject to the contested auction, thus failing to address the specific administrative act under review.

Regesto Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Execution Sale Dismissed as Inadmissible: che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Parole chiave

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compravendita esecuzione del pignoramento patrimonio amministrativo bene impignorabile bene riservato aggiudicazione all'incanto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision is cited in the reasoning leading to the order not to levy court fees or grant compensation.

61 cpv. 2 lett. a

This provision is cited in the reasoning leading to the order not to levy court fees or grant compensation.

62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in the reasoning leading to the order not to levy court fees or grant compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.90 · Lugano 16 dicembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 12 novembre 2015 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’avviso d’incanto emesso il 6 novembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 66'153.25 oltre agli accessori;

che il 6 novembre 2015 l’UE ha emesso l’avviso di vendita dei beni pignorati il 12 marzo 2015 (una quota sociale della società P__________ Sagl di fr. 155'000.– e quattro certificati azionari della I__________ SA;

che con ricorso del 12 novembre 2015, RI 1 ha impugnato l’avviso d’incanto, facendo valere che la P__________ Sagl *“non

ha ricevuto alcuna somma di denaro malgrado e il contratto non è stato rispettato”*, e lo stesso giorno ha interposto all’UE un’“oppo­­sizione all’incanto

della proprietà in discussione”, citando sempre la stessa esecuzione e

affermando di essere lui il creditore *“in quanto vengo ostacolato nella trasformazione dei negozi in appartamenti”*;

che il 13 novembre 2015 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo – non motivata – formulata dal ricorrente con l’“opposizione”, facendo notare che l’asta impugnata riguardava solo i beni pignorati dalla procedente e non il fondo cui egli allude nell’“opposizione”;

che il 17 novembre 2015 l’UE ha realizzato i beni mobili posti all’asta;

che il 30 novembre 2015 la PI 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare sul ricorso, ritenuto *“palesemente inconcludente”*;

che nelle proprie osservazioni dell’11 dicembre 2015, l’UE ha chiesto che il ricorso venisse respinto nella misura in cui non è motivato e non riguarda i beni posti all’asta;

che, difatti, la domanda di effetto sospensivo si riferiva ovviamente alla realizzazione del fondo, sì pignorato nella stessa esecuzione ma non (ancora) posto all’asta, mentre il ricorso accenna addirittura a un’altra esecuzione diretta contro la P__________ Sagl (di cui il ricorrente è socio e gerente) e non contro lui personalmente;

che privo di oggetto e di motivazione il ricorso è quindi irricevibile;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.