Debtor's Appeal of Bankruptcy Threat Dismissed Due to Prior Withdrawal of Opposition Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed a bankruptcy threat issued by the enforcement office concerning an execution initiated for the recovery of a minor debt, arguing the threat was premature because a final appellate decision regarding their opposition to the initial execution ruling had not yet been served. The appellate court dismissed the appeal, deeming it unfounded because the debtor had previously withdrawn their own appeal against the ruling rejecting the opposition, as they failed to provide the requested advance costs, thereby validating the underlying enforcement action, especially since appeals generally lack automatic suspensive effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 cpv. 2 LPR, Art. 325 CPC, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Threat Dismissed Due to Prior Withdrawal of Opposition Appeal: The appellate court dismissed the appeal, deeming it unfounded because the debtor had previously withdrawn their own appeal against the ruling rejecting the opposition, as they failed to provide the requested advance costs, thereby validating the underlying enforcement action, especially since appeals generally lack automatic suspensive effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for not collecting the judicial fee regarding the decision on the merits.
Cited as the basis for not awarding indemnities regarding the decision on the merits.
Cited as the basis for not awarding indemnities regarding the decision on the merits.
Testo completo
Incarto n. 15.2015.9 · Lugano 27 gennaio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 27 gennaio 2015 di
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1) contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 gennaio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 24 febbraio 2014 dalla PI
1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 1'000.– più accessori, il 23 gennaio 2015 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano le ha notificato la comminatoria di fallimento;
che con ricorso del 27 gennaio 2015, la RI 1 ne chiede l’annullamento, sostenendo che non le risulta ancora ad oggi notificata la sentenza “definitiva” del Tribunale d’appello sul suo “appello” contro la sentenza 21 agosto 2014, con cui il Giudice di pace del Circolo di Agno ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta all’esecuzione in questione;
che visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso – erroneamente inoltrato direttamente a questa Camera (cfr. art. 7 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – non è stato trasmesso né all’UE né alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR);
che nel merito il ricorso è manifestamente infondato, se non temerario, giacché il
23 ottobre 2014 la ricorrente ha ritirato la decisione con cui, il giorno prima, il presidente della Camera ha stralciato il reclamo da lei interposto contro la decisione di rigetto dell’opposizione, poiché la stessa non aveva dato seguito alle due richieste di anticipo delle spese fattele pervenire all’indirizzo menzionato sul reclamo (inc. 14.2014.172);
che la comminatoria di fallimento impugnata risulta così valida – per tacere del fatto che i reclami non hanno comunque effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC) – e il ricorso da respingere;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.