Creditor Appeal Against Bankruptcy Dividend Distribution Denied
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor in a summary bankruptcy liquidation filed an appeal against the distribution statement issued by the Bankruptcy Office, contesting the calculated dividend of 2.65% on their admitted claim and demanding full payment based on their professional merit and the damage suffered. The appellate authority rejected the appeal, reasoning that the calculation of the dividend, which strictly follows the statutory order prioritizing liquidation expenses before distributing the remaining assets pro-rata among unsecured creditors according to the finalized ranking list, was correctly executed by the Office, emphasizing that the merits of the claim or the extent of the creditor's damage do not alter the legally mandated distribution percentages determined by the available realized assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 231 LEF, Art. 3 Legge, Art. 261 LEF, Art. 262 cpv. 1 LEF, Art. 220 cpv. 1 LEF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Creditor Appeal Against Bankruptcy Dividend Distribution Denied: The appellate authority rejected the appeal, reasoning that the calculation of the dividend, which strictly follows the statutory order prioritizing liquidation expenses before distributing the remaining assets pro-rata among unsecured creditors according to the finalized ranking list, was correctly executed by the Office, emphasizing that the merits of the claim or the extent of the creditor's damage do not alter the legally mandated distribution percentages determined by the available realized assets.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning leading to the decision that no court fees are to be levied.
Cited in the reasoning leading to the decision that no court fees or indemnities are to be awarded.
Cited in the reasoning leading to the decision that no court fees or indemnities are to be awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2015.89 · Lugano 4 dicembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso del 9 novembre 2015 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, o meglio contro lo stato di ripartizione emesso il 29 ottobre 2015 nella procedura di liquidazione fallimentare della
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 30 aprile 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha decretato il fallimento senza preventiva esecuzione della PI 1 e il 16 maggio 2014 il Pretore del medesimo tribunale ne ha autorizzato la liquidazione con la procedura sommaria giusta l’art. 231 LEF;
che il credito di fr. 626.25 insinuato da RI 1 sulla scorta di una nota d’onorario del 9 ottobre 2013 è stato integralmente ammesso e iscritto in terza classe nella graduatoria (quale n. 6);
che previa regolare pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 21 novembre 2014, la graduatoria e l’inventario del fallimento sono stati depositati dal 21 novembre all’11 dicembre 2014 e sono quindi da tempo passati in giudicato;
che l’Ufficio dei fallimenti ha depositato lo stato di riparto dal 29 ottobre al 9 novembre 2015;
che secondo lo stato di riparto l’attivo realizzato è di fr. 5'620.37 e le spese di liquidazione di fr. 4'350.70, onde un saldo disponibile di fr. 1'269.67 per i crediti di complessivi fr. 47'922.99 ammessi in terza classe, equivalente a un dividendo del 2.65%;
che il dividendo a favore di RI 1 è pertanto di fr. 16.60 (2.65% di fr. 626.25);
che con ricorso del 9 novembre 2015 RI 1 contesta tale dividendo e chiede il pagamento dell’intero ammontare del suo credito, facendo valere la propria “continuativa e certificata professionalità”, il “chiaro danno” arrecatogli dal fallimento e la “meritoria opera di valorizzazione dell’impresa e del territorio svizzero e della Confederazione Svizzera”;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, Raccolta delle leggi del Cantone Ticino n. 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dal deposito dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LEF, Raccolta sistematica del
diritto federale n. 281.1]);
che incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione del fallimento compila lo stato di ripartizione e il conto finale (art. 261 LEF);
che si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento nonché dalla formazione dell’inventario (art.
262 cpv. 1 LEF), poi la rimanenza viene ripartita fra i creditori non aventi
diritti di pegno, in conformità della graduatoria (art. 85 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF,
RS 281.32]);
che nel caso in esame l’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha seguito questi principi, calcolando in modo corretto il dividendo spettante al ricorrente;
che il provento netto della realizzazione degli attivi della fallita, sul cui calcolo il ricorrente non muove alcuna critica, non permette di distribuire ai creditori, che concorrono fra loro a parità di diritto (art. 220 cpv. 1 LEF), un dividendo superiore a quello calcolato dall’Ufficio, a prescindere dai meriti dei creditori o dell’entità del loro danno, su cui l’Ufficio non è chiamato istituzionalmente a sindacare;
che incombe infatti fondamentalmente ai creditori stessi di salvaguardare i propri diritti, scegliendo e monitorando i loro debitori o esigendo garanzie per evitare che, a causa di un’insufficiente dotazione in capitale, il loro credito non possa essere integralmente coperto con il provento della realizzazione coatta degli attivi del debitore non gravati da pegno;
che il ricorso va pertanto respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad __________.
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.