Appeal Against Enforcement Order and Attachment Notice
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the actions of an enforcement office concerning an enforcement order and a subsequent attachment notice. Although the enforcement office partially reconsidered the challenged measures by implicitly cancelling the attachment notice after the appellant filed an opposition to the enforcement order, the appellant still sought the annulment of all acts subsequent to the execution request, including the original enforcement order itself. The court reasoned that under applicable law, the enforcement office could reconsider its measures until issuing its response, and since the appellant had already gained actual knowledge of the enforcement order, even if irregularly served, the order retained its effect, leading the court to reject the appeal insofar as it challenged the enforcement order while acknowledging the effective cancellation of the attachment notice.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Conferma della validità del precetto esecutivo giunto nelle mani dell’escusso ancorché in modo irregolare
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for not levying court fees in the dispositive order 2.
Cited as the basis for not awarding indemnities in the dispositive order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2015.88 · Lugano 13 gennaio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 30 ottobre 2015 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, ) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento emessi rispettivamente il 4 maggio e il 16 ottobre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
ricordato il decreto 4 novembre 2015 con cui il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso;
preso atto che con decisione 15 dicembre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha parzialmente riconsiderato i provvedimenti impugnati, accertando che il ricorrente aveva interposto opposizione al precetto esecutivo il 30 ottobre 2015;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 consid. 3; 24*b* cpv. 1 LPR);
accertato, però, che nella fattispecie il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti dell’UE successivi alla ricezione della domanda d’esecuzione, mentre la decisione di riconsiderazione contempla solo l’annullamento (implicito) dell’avviso di pignoramento;
osservato come il ricorrente ammetta di avere ricevuto il 27 ottobre 2015, tramite il proprio legale, copia del precetto esecutivo, ch’egli ha esplicitamente contestato (ricorso ad C e D);
rammentato che se il precetto esecutivo è comunque giunto all’escusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c);
considerato, in queste circostanze, che il ricorso va respinto laddove tende all’annullamento del precetto esecutivo;
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto con l’annullamento dell’avviso di pignoramento emesso il 16 ottobre 2015 nell’esecuzione n. __________, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– avv. ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.