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15.2015.86 • TRAC TI 15.2015.86 Generato dall'IA

Creditor's Appeal on Seizure of Usufructuary Right

Numero d'incarto 15.2015.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the enforcement office's decision to exclude the debtor's usufructuary right from seizure, arguing it was a pignorabile right of enjoyment rather than a non-seizable right of habitation, and also requested disciplinary action against the enforcement officer. The court found the request for disciplinary action inadmissible as the complainant lacked standing, but accepted the appeal concerning the usufruct, reasoning that since the right was established as an unlimited usufruct and the agreement allowing the debtor's husband to continue using the property was not registered against third parties, the right to exercise the usufruct was generally seizable, subject to restrictions based on whether the debtor personally used the property and its rental value relative to her minimum existence needs, thus remitting the case to the enforcement office to obtain an appraisal of the property's rental value and conduct further necessary investigations.

Regesto Legislator

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Art. 92 LEF, Art. 14 cpv. 2 LEF, Art. 11 cpv. 4 LALEF, Art. 14 LEF, Art. 7 cpv. 5 LPR, Art. 9 cpv. 1 LPR; Creditor's Appeal on Seizure of Usufructuary Right: The court found the request for disciplinary action inadmissible as the complainant lacked standing, but accepted the appeal concerning the usufruct, reasoning that since the right was established as an unlimited usufruct and the agreement allowing the debtor's husband to continue using the property was not registered against third parties, the right to exercise the usufruct was generally seizable, subject to restrictions based on whether the debtor personally used the property and its rental value relative to her minimum existence needs, thus remitting the case to the enforcement office to obtain an appraisal of the property's rental value and conduct further necessary investigations.

Parole chiave

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usufrutto diritto di proprietà costituzione legittimazione a ricorrere immobile locato diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 91 III 46
4 LALEF) né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid.
DTF 51 III 169
855 n. 64c consid. 2.2 e 3 e riferimenti citati). Qualora l’usufrutto verta su un immobile dato in locazione a terzi, l’ufficio d’esecuzione deve assumerne l’amministrazione coatta giusta l’art. 102 cpv. 3 LEF (DTF 51 III 169).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 14 cpv. 2 LEF

Cited regarding the claim for disciplinary proceedings, which the court found inadmissible.

art. 11 cpv. 4 LALEF

Cited to support the finding that the complainant lacked standing to request disciplinary proceedings.

art. 7 cpv. 5 LPR

Cited in the reasoning for why the initial procedural lack in the appeal should have been remedied by the lower authority.

art. 9 cpv. 1 LPR

Cited in the reasoning regarding the procedural handling of the appeal by the lower authority.

art. 15 LPR

Cited regarding the capacity of the representative in the appeal procedure.

art. 758 cpv. 1 CC

Cited in the context of assessing whether the usufruct right was strictly personal and thus potentially unattachable.

art. 92 cpv. 4 LEF

Cited as part of the legal framework governing the attachment of usufruct rights.

art. 93 cpv. 1 LEF

Cited as part of the legal framework governing the attachment of usufruct rights, specifically concerning restrictions.

art. 132 cpv. 1 LEF

Cited as part of the legal framework governing the attachment and realization of usufruct rights, and regarding the supervisory authority's decision.

art. 95 cpv. 1 LEF

Cited in the legal discussion regarding when attachment of usufruct rights is required.

art. 97 cpv. 2 LEF

Cited in the legal discussion regarding when attachment of usufruct rights is required.

art. 102 cpv. 3 LEF

Cited regarding the mandatory administration of a leased property subject to usufruct during forced administration.

art. 132 cpv. 3 LEF

Cited regarding the measures the execution office can take to realize the right of usufruct.

art. 776 cpv. 2 CC

Cited to distinguish the unattachable right of habitation from the usufruct right.

art. 92 LEF

Cited regarding the general exclusion of certain rights from attachment (right of habitation).

art. 96 cpv. 2 LEF

Cited regarding the effect of a non-registered clause on third parties after attachment.

art. 132 cpv. 3 LEF

Cited again regarding the measures the execution office can take to realize the right of usufruct.

art. 132 cpv. 1 LEF

Cited again regarding the supervisory authority's decision on the method of realizing the usufruct right.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the basis for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities.

art. 745 CC

Cited in the factual/legal analysis regarding the constitution of the usufruct.

art. 776 CC

Cited in the factual/legal analysis regarding the definition of the right of habitation.

art. 758 cpv. 1 CC

Cited in the legal discussion regarding whether the usufruct had a strictly personal character.

art. 93 LEF

Cited in the legal discussion regarding restrictions on the attachment of the exercise of usufruct.

art. 95 cpv. 1 LEF

Cited in the legal discussion regarding the attachment of usufruct rights.

art. 97 cpv. 2 LEF

Cited in the legal discussion regarding the attachment of usufruct rights.

art. 102 cpv. 3 LEF

Cited regarding the execution office's duty concerning leased property under usufruct.

art. 132 cpv. 3 LEF

Cited regarding the measures the execution office can adopt for realization.

art. 132 cpv. 1 LEF

Cited regarding the supervisory authority's decision on the method of realization.

art. 93 LEF

Cited in the final operative part as the basis for the partial acceptance of the appeals and the remittance for further investigation.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive as the rule for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive as the rule for not awarding indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive as the rule for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.86 · Lugano 12 febbraio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sui ricorsi 4 e 19 ottobre 2015 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta dell’attestato di carenza di beni emesso il 12 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, il 4 dicembre 2014 RI 1, rappresentato da RA 1, ha inviato allo stesso Ufficio una domanda di proseguire l’ese­­cuzione contro PI 1 per l’incasso di fr. 26'899.40.

B. Avendo già proceduto al pignoramento dei beni e del salario del­l’escussa l’11 novembre 2014 a seguito di precedenti domande di continuazione di altri creditori, l’UEF ha deciso di formare un unico gruppo di creditori (n. __________) e di farvi partecipare anche RI 1.

C. Ricevuto il verbale di pignoramento, con scritto del 3 febbraio 2015, oltre a contestare la decisione dell’UEF, divenuto ormai l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, di formare un solo gruppo di creditori, RI 1 ha chiesto di realizzare il

diritto di usufrutto pignorato spettante a PI 1 sulla quota di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ e

sulla quota di comproprietà di 1/110 della particella n. __________ RFD di __________.

D. In risposta allo scritto appena menzionato, il 4 febbraio 2015 l’UE ha comunicato a RI 1 che, nonostante abbia inviato ai cre­ditori di PI 1 avvisi di pignoramento per diverse date, il pignoramento ha avuto effettivamente luogo soltanto il “1° dicembre 2014”, ragione per cui riteneva che la formazione di un unico gruppo di creditori, cui partecipa anche RI 1, è corretta.

E. Con ricorso del 10 febbraio 2015 Fabio Frey si è aggravato contro la predetta comunicazione, chiedendo in sostanza di annullare il verbale di pignoramento. Questa Camera ha respinto l’im­­pugnativa con sentenza del 5 giugno 2015 (inc. 15.2015.29).

F. Il

17 maggio 2015 RI 1 ha sollecitato l’UE a continuare la procedura esecutiva. L’Ufficio ha quindi distribuito ai creditori il ricavato delle trattenute salariali, secondo lo stato di ripartizione emesso il 26 maggio 2015.

G. Con scritto del 12 settembre 2015 RI 1 ha nuovamente sollecitato l’Ufficio a fissare la vendita del diritto di usufrutto del­l’escussa. In risposta, il 23 settembre 2015 l’organo esecutivo ha segnalato che il diritto di usufrutto era stato costituito quale diritto di abitazione e pertanto è escluso dal pignoramento a norma dell’art. 92 LEF. L’UE ha altresì comunicato che la debitrice non percepiva più alcun reddito, sicché avrebbe emesso gli attestati di carenza di beni, non appena trascorso il termine di 10 giorni dal ricevimento della sua lettera.

H. Sostenendo che l’iscrizione a registro fondiario di un diritto di usufrutto non è equivalente a un diritto di abitazione, con lettera del 4 ottobre 2015 RI 1 ha invitato l’Ufficio a dare seguito alla domanda di realizzazione del diritto di usufrutto o, in caso contrario, a trattare il suo scritto quale nuovo ricorso da trasmettere a questa Camera.

I. Il

5 ottobre 2015, in occasione di un nuovo interrogatorio dell’e­­scussa, l’UE ha accertato che quest’ultima, sebbene avesse percepito delle indennità per mancato guadagno a causa di malattia da aprile ad agosto 2015, a quel momento non disponeva più di alcun reddito e che a provvedere al suo mantenimento era il marito.

L. In risposta allo scritto 4 ottobre 2015 dell’escutente, il 9 ottobre 2015 l’Ufficio ha ribadito la propria posizione, specificando che la dottrina considera l’usufrutto impignorabile siccome non può essere né ceduto né trasmesso a causa di morte. Ha inoltre aggiunto che, ove avesse inteso mantenere il ricorso, l’escutente avrebbe dovuto indirizzarlo a questa Camera per il tramite del­l’UE in tre copie.

M. Con ricorso del 19 ottobre 2015, RI 1 chiede a questa Camera di avviare una procedura disciplinare nei confronti del funzionario R__________ per denegata e ritardata giustizia e favoreggiamento ai danni dei creditori.

N. Con osservazioni del 10 novembre 2015 l’UE postula la reiezione del ricorso, mentre l’escussa e gli altri creditori sono rimasti silenti.

O. Il

19 novembre 2015 RI 1 ha confermato le proprie argomentazioni, precisando alcune circostanze di fatto.

Considerato

in diritto: 1. Con il ricorso al vaglio l’insorgente chiede di prendere dei provvedimenti disciplinari giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti del funzionario R__________ per denegata e ritardata giustizia e favoreggiamento ai danni dei creditori. La domanda d’intervento non può, tuttavia, avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione sull’apertura di una procedura disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid. 6; sentenze della CEF 15.2005.82 del 5 settembre 2005 consid. 3 e 15.2005.66 del 12 luglio 2005; Dallèves in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 14 LEF). La richiesta è pertanto irricevibile.

Con decisione separata odierna, la Camera ha statuito che non sono dati gli estremi per avviare una procedura disciplinare nei confronti del funzionario __________.

2. Con lettera del 4 ottobre 2015 il ricorrente aveva già contestato la decisione dell’UE di escludere dal pignoramento il noto diritto di usufrutto, precisando che, ove l’Ufficio non avesse proceduto alla realizzazione dello stesso, il suo scritto doveva essere trattato come un nuovo ricorso. A tal riguardo, con scritto del 9 ottobre 2015 l’organo esecutivo si è limitato a confermare la propria decisione e a indicare a RI 1 che nel caso in cui intendesse mantenere il ricorso, avrebbe dovuto indirizzarlo a questa Camera per il tramite dell’UE in tre copie. L’organo esecutivo non ha però assegnato al ricorrente alcun termine per rimediare alle carenze formali dell’atto (art. 7 cpv. 5 LPR), né ha trasmesso immediatamente alla Camera una copia del ricorso per conoscenza, anche se non rispettosa delle forme procedurali (art. 9 cpv. 1 LPR), ragione per cui l’impugnativa è rimasta finora inevasa. Presentato tempestivamente, il ricorso in questione dev’essere ora esaminato congiuntamente con quello del 19 ottobre 2015, che, seppur implicitamente, tende allo stesso scopo.

3. Secondo l’art. 15 LPR RA 1 non è abilitato a rappresentare l’insorgente in questa procedura. Il ricorso è nondimeno ricevibile, siccome RI 1 l’ha firmato personalmente. Nulla osta pertanto all’esame del gravame.

4. In merito al provvedimento del 23 settembre 2015 con cui l’UE ha escluso dal pignoramento il diritto di usufrutto originariamente pignorato l’11 novembre 2014, il

ricorrente sostiene che le argomentazioni dell’UE sono infondate, siccome “*l’iscrizione a RF di un diritto di

usufrutto (art. 745 CC), non è equivalente a un diritto di abitazione* *(art.

776 CC)*”. Con duplica del 19 novembre 2015 l’insor­­gente ha confermato la sua tesi, precisando in particolare che in base all’atto costitutivo dell’usufrutto le parti hanno convenuto un diritto illimitato vita natural durante e gratuito giusta gli art. 745 e segg. CC, motivo per cui non può trattarsi di un diritto di abitazione.

Da parte sua, sia nello scritto del 9 ottobre 2015 sia nelle osservazioni, l’organo esecutivo ha ribadito la propria posizione secondo cui il diritto di usufrutto ha carattere strettamente personale e non può dunque essere pignorato. L’Ufficio ha nondimeno specificato di avere mantenuto l’iscrizione della menzione del pignoramento a RF a tutela degli interessi dei creditori.

4.1 Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che l’usufrutto in quanto tale non è pignorabile, mentre lo è il diritto di esercitarlo ove non abbia carattere strettamente personale (implicitamente: art. 758 cpv. 1 CC, 92 cpv. 4,

93 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e il pignoramento dei redditi e dei frutti sia insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori (cfr. art.

95 cpv. 1 e 97 cpv. 2 LEF) (sentenza della CEF 15.2004.180 del 12 luglio 2006, RtiD 2007 I

855 n. 64c consid. 2.2 e 3 e riferimenti citati). Qualora l’usufrutto verta su un immobile dato in locazione a terzi, l’ufficio d’esecuzione deve assumerne l’amministrazione coatta giusta l’art. 102 cpv. 3 LEF (DTF 51 III 169).

Il pignoramento del diritto di esercitare l’usufrutto

– che oltre al diritto di percepire frutti e redditi (diritto di godimento o di fruizione) comprende pure il diritto al possesso, all’uso e alla gestione della cosa gravata dall’usufrutto, nonché il diritto di cederne l’esercizio – è tuttavia limitato dalle restrizioni previste dall’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2004.180 del 12 luglio 2006, consid. 4). Se l’usufrutto viene effettivamente e personalmente esercitato dal­l’usufruttuario e se il valore locativo del fondo gravato (sul mercato immobiliare) non supera l’importo che potrebbe essere riconosciuto nel minimo di esistenza a titolo di spese di abitazione, l’ufficio d’esecuzione può prescindere dal pignorarlo, limitandosi a non computare nel calcolo del minimo di esistenza alcun importo a tale titolo (*ibidem*, consid. 5). Ove non siano dati questi presupposti, l’ufficio d’esecuzione deve valutare se è possibile locare il fondo a terzi, lasciarne l’uso all’escusso dietro pagamento di un compenso (*ibidem*, consid. 5.3/a), porre all’asta il diritto di esercitare l’usufrutto o adottare ogni altro provvedimento più idoneo (art. 132 cpv. 3 LEF). Sulla proposta dell’ufficio statuisce l’autorità di vigilanza (art. 132 cpv. 1 LEF).

4.2 Nel caso di specie si evince dagli atti che mediante rogito del 17 luglio 2014 R__________, marito dell’escussa e proprietario della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ e della quota di comproprietà di 1/110 della particella n. __________ RFD di __________, ha costituito a favore della moglie un usufrutto illimitato vita natural durante su tali immobili (doc. D). La servitù è stata iscritta nel registro fondiario il 14 ottobre 2014. Avendo le parti chiaramente convenuto la costituzione di un

diritto di usufrutto illimitato, è escluso che si tratti di un diritto di abitazione, come sostiene l’UE, il quale è limitato al solo diritto di abitare l’immobile gravato (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3a ed., n. 2497) e in quanto tale strettamente personale (cfr. art. 776 cpv. 2 CC) e impignorabile (tra altri: Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 204 ad art.

92 LEF).

Le parti non hanno d’altronde espressamente attribuito all’usu­­frutto un carattere strettamente personale nel senso dell’art. 758 cpv. 1 CC. Vero è che tale carattere può anche dedursi dall’atto costitutivo per interpretazione o risultare finanche dalle circostanze (Steinauer, op. cit., n. 2438b). Ciò però non risulta essere il caso nella fattispecie. Anzi, il fatto che il rogito in oggetto preveda che “*R__________ con l’accordo della moglie PI 1,

continuerà a usufruire degli oggetti del presente atto*” (doc. D, pag. 3) rende palese che l’usufrutto non riveste, per l’escussa,

carattere strettamente personale. Il diritto del marito dipende infatti dall’ac­­cordo della moglie. Non iscritto nel registro fondiario, la clausola ha effetto (relativo) unicamente tra le parti contraenti, mentre è inopponibile a terzi ed è quindi pignorabile, l’escussa non essendo più abilitata a mantenere il suo accordo dopo il pignoramento dei fondi (cfr. art. 96 cpv. 2 LEF). Il diritto di esercitare l’usufrutto è dunque in principio pignorabile.

4.3 Ricordato come tale pignoramento soggiaccia alle restrizioni pre­viste dall’art. 93 LEF, bisogna ancora verificare se l’usufrutto vie­ne effettivamente e personalmente esercitato dall’usufruttuaria e se il valore locativo dei fondi gravati (sul mercato immobiliare) supera l’importo che potrebbe essere riconosciuto nel minimo di esistenza dell’escussa a titolo di spese di abitazione. In funzione dell’esito dei suoi accertamenti, l’UE proporrà a questa Camera la misura ritenuta più adeguata alla situazione (sopra consid. 4.1), fornendo tutte le informazioni necessarie per determinare il modo di realizzazione dell’usufrutto nel senso dell’art. 132 LEF. In parziale accoglimento dei ricorsi, l’incarto va dunque retrocesso all’Ufficio affinché faccia allestire una perizia del valore locativo dei fondi gravati dall’usufrutto, i cui costi sono da anticipare dai creditori, e proceda agli altri accertamenti del caso.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono parzialmente accolti. Di conseguenza, l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Locarno affinché proceda nel senso del considerando 4.3.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.