Appeal Against Bankruptcy Threat Rejection Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court rejected an appeal against a bankruptcy threat issued by the execution office following the provisional rejection of the debtor's opposition to the enforcement proceedings. The court reasoned that an appeal against a bankruptcy notice to the supervisory authority is limited to formal defects, and the debtor's arguments—that they had not received the decision rejecting their opposition and believed the matter was still pending due to a separate related hearing—were unsubstantiated as the rejection decision had been properly served and was executive, further noting that the hearing the debtor referenced concerned an entirely different legal action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 325 cpv. 2 CPC, Art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35; Appeal Against Bankruptcy Threat Rejection Upheld: The court reasoned that an appeal against a bankruptcy notice to the supervisory authority is limited to formal defects, and the debtor's arguments—that they had not received the decision rejecting their opposition and believed the matter was still pending due to a separate related hearing—were unsubstantiated as the rejection decision had been properly served and was executive, further noting that the hearing the debtor referenced concerned an entirely different legal action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the decision not to levy a judicial fee.
Cited in the reasoning section regarding the decision not to award compensation.
Cited in the reasoning section regarding the decision not to award compensation.
This order explicitly states that no costs will be levied and no indemnities awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2015.85 · Lugano 12 gennaio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 21 ottobre 2015 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 ottobre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 contro l’RI 1 per l’incasso di fr. 3'240.– oltre agli accessori, il 13 ottobre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era stata rigettata “in via provvisoria” con sentenza del 12 giugno 2015 dal Giudice di pace del Circolo di Capriasca, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso del 21 ottobre 2015, l’RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Il
3 novembre 2015 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
D. Con osservazioni del 15 dicembre 2015 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso mentre l’escutente è rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, l’RI 1 asserisce di non avere ricevuto la sentenza 12 giugno 2015 con cui il Giudice di pace del Circolo
di Capriasca ha rigettato “in via provvisoria” l’opposizione da essa interposta all’esecuzione in rassegna. La ricorrente sostiene
inoltre che il primo giudice avrebbe emesso la sentenza impugnata “smentendo le proprie indicazioni” contenute in un’ordinanza dell’8 giugno 2015, con cui aveva citato le parti a un’udienza, poi tenutasi il 3 luglio 2015, in cui la ricorrente ha formulato una proposta transattiva per fr. 2'000.– affermando di avere ritenuto che il contenzioso fosse ancora *“sub judice”*.
2.1 Sennonché l’UE ha accertato che la sentenza di rigetto del 12 giugno 2015 (inc. __________) è stata notificata (con raccomandata n. __________) alla ricorrente il giorno successivo (v. scritto 4 dicembre 2015 del giudice di pace citato nelle osservazioni dell’UE), mentre l’udienza del 3 luglio 2015, cui essa accenna, riguardava un’altra causa (n. __________), da lei promossa contro la PI 1 per ottenere lo “stralcio della fattura n° __________” in base alla quale quest’ultima ha chiesto il rigetto dell’opposizione in esame. La ricorrente non ha contestato tali accertamenti, che in ogni caso dimostrano che la sentenza di rigetto è stata regolarmente notificata ed è esecutiva, non risultando né dagli atti né dalle allegazioni della ricorrente che la sua esecutività sia stata sospesa nel senso dell’art. 325 cpv. 2 CPC. Infondato, il reclamo va respinto.
2.2 Per abbondanza, giova ricordare che la decisione di rigetto dell’opposizione in questione in realtà è stata emessa già il 26 febbraio 2015 mentre l’atto del 12 giugno 2015 ne rappresenta solo la versione motivata, richiesta dalla stessa ricorrente l’8 marzo. Essa non può quindi pretendere in buona fede di avere pensato che la causa fosse ancora pendente il 3 luglio 2015 quando si è tenuta l’udienza nell’altra causa visto che già sapeva che l’istanza di rigetto dell’opposizione era stata accolta. Non dimostra d’altronde – e neppure sostiene – che la causa da lei promossa abbia sospeso la procedura di rigetto dell’opposizione.
3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.