Appeal Against Bankruptcy Warning Dismissed Due to Final Judgment on Underlying Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a bankruptcy warning issued by the enforcement office in proceedings initiated for the collection of a debt, with the appellant seeking annulment based on having filed a timely and legally valid opposition. The court dismissed the appeal, reasoning that appeals against bankruptcy warnings to the supervisory authority are limited to formal defects, not the substantive validity of the underlying debt, and in this case, the appellant's opposition had already been definitively rejected by a final court judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Warning Dismissed Due to Final Judgment on Underlying Debt: The court dismissed the appeal, reasoning that appeals against bankruptcy warnings to the supervisory authority are limited to formal defects, not the substantive validity of the underlying debt, and in this case, the appellant's opposition had already been definitively rejected by a final court judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAProvision cited in the reasoning section regarding the non-levying of judicial fees, which is then confirmed in the dispositive section regarding costs.
Provision cited in the reasoning section regarding the non-assignment of indemnities, which is then confirmed in the dispositive section regarding costs.
Provision cited in the reasoning section regarding the non-assignment of indemnities, which is then confirmed in the dispositive section regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 15.2015.83 · Lugano 18 novembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 8 ottobre 2015 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 settembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano promossa dalla PI 1 nei confronti dell’RI 1 per l’incasso di fr. 10'641.05 oltre agli interessi del 5% dal 29 ottobre 2014, il 23 settembre 2015 l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 8 ottobre 2015, l’RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Con osservazioni del 3 novembre 2015 la PI 1 chiede di respingere il ricorso e l’UE conclude nello stesso senso nelle sue del 7 novembre 2015.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, l’RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento asserendo di aver presentato “opposizione tempestivamente e giuridicamente valid[a]”. Sennonché la procedente, sia con la domanda di proseguire l’esecuzione che con le sue osservazioni al ricorso ha prodotto la sentenza 15 luglio 2015 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, Sezione 1, debitamente certificata come passata in giudicato, con cui egli ha in particolare rigettato l’opposizione in questione in via definitiva (dispositivo 1§). Il ricorso è quindi manifestamente infondato, se non al limite del temerario, e va respinto.
3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.