Appeal Against Bankruptcy Notice Following Final Rejection of Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority rejected an appeal against a bankruptcy notice issued by the execution office, which was initiated due to outstanding debts following the definitive rejection of the debtor's opposition. The court reasoned that the appeal against the bankruptcy notice was only admissible on formal grounds, not on the merits of the underlying debt, and determined that the debtor had been validly notified of the judgment rejecting their opposition, despite their claims of non-receipt, because they had been properly served with the initial summons to the conciliation hearing and subsequent procedural notifications were deemed valid according to law, rendering the subsequently issued bankruptcy notice lawful.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Decisione di rigetto definitivo dell’opposizione (proposta di giudizio) non ritirata dall’escusso. Prova della notifica della citazione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited to establish the admissibility of the appeal in principle, although the appeal was ultimately rejected on the merits.
Cited in the rationale leading to the decision regarding the collection of judicial fees.
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Testo completo
Incarto n. 15.2015.79 · Lugano 6 novembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 30 settembre 2015 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 settembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 12 novembre 2014 dall’PI 1 contro l’RI 1 per l’incasso di fr. 1'075.45, di fr. 423.80 e di fr. 1'644.75 oltre gli accessori,
il 2 settembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era stata rigettata
in via definitiva dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest con proposta di giudizio del 23 giugno 2015, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 30 settembre 2015, completato l’8 ottobre, l’RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Con osservazioni del 14 ottobre 2015 l’PI 1 conclude per la reiezione del ricorso e l’UE giunge alla stessa conclusione con le sue del 26 ottobre.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 29 settembre 2015, il ricorso come il suo complemento dell’8 ottobre 2015 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
3. Nel caso specifico, l’RI 1 pretende di non avere ricevuto la decisione di rigetto dell’opposizione e sottolinea di avere contestato le fatture poste in esecuzione e sollecitato – senza risultato – i lavori da elettricista che la creditrice non ha effettuato. Sennonché la Camera ha accertato che __________, amministratore unico dell’escussa, ha ritirato il 29 aprile 2015 la citazione all’udienza di conciliazione, indetta dal Giudice di pace per il 20 maggio 2015 in vista della discussione dell’istanza con cui la PI 1 chiedeva di condannare l’RI 1 a pagarle fr. 3'217.30 e a revocare l’opposizione interposta alla nota esecuzione (“accertamento del recapito IPLAR” per la raccomandata n. __________). Avendo rinunciato a presenziare all’udienza, la ricorrente doveva quindi aspettarsi la notifica di una proposta di giudizio, siccome la citazione precisava che se la convenuta ingiustificatamente non fosse comparsa, il giudice avrebbe proceduto come in caso di mancata conciliazione nel senso degli art. 209-212 CPC, ovvero avrebbe in particolare potuto sottoporre alle parti una proposta di giudizio trattandosi di una controversia patrimoniale il cui valore litigioso non supera fr. 5'000.– (art. 210 CPC). Di conseguenza, pure non ritirata la proposta di rigetto dell’opposizione (raccomandata n. __________) è reputata validamente notificata il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 1 lett. c e 138 cpv. 3 lett. a CPC), in concreto il 1° luglio 2015, e tale proposta è diventata definitiva 20 giorni dopo, il 21 luglio. Emanata il 2 settembre, posteriormente a quella data, la comminatoria di fallimento contestata risulta così valida e il ricorso, chiaramente infondato, va respinto.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.