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15.2015.78 • TRAC TI 15.2015.78 Generato dall'IA

Appeal Regarding Enforcement After Improper Service of Opposition Rejection

Numero d'incarto 15.2015.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed the continuation of enforcement proceedings, specifically the notice of seizure issued after an opposition to a payment order had been rejected by a lower judge, arguing that the rejection decision was void because it was never properly served, as registered mail concerning both the request for rejection and the resulting decision were returned as undeliverable. The appellate court reasoned that enforcement authorities must verify the valid rejection of opposition before proceeding, and jurisprudence holds that a debtor who merely opposed a payment order should not necessarily expect service of a rejection application, thus rendering the fictional service of the decision invalid if the debtor did not retrieve the registered mail for the rejection procedure; consequently, the court upheld the appeal in part, annulling the notice of seizure due to the nullity of the underlying decision rejecting the opposition, but denied the request to cancel the underlying payment order or award indemnity as such matters fall outside the scope of the supervisory appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Nullità in seguito alla mancata valida notifica dell’istanza e della sentenza di rigetto dell’opposizione

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione opposizione ordine di pagamento opposizione tardiva revoca della decisione amministrativa ordine del pignoramento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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7B.29/2002
Creditor's Attempted Attachment of Insurance Claim Premature Without Proof of Opposition Being Lifted
DTF 131 I 63
Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza di un grave vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo chiaro o un’in­sufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid.
DTF 138 III 227
carico (DTF 138 III 227 consid.
DTF 138 III 228
DTF 130 III 400
Swiss Federal Court Rules on Attachment of Invalidity Insurance Daily Allowances
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 LEF

The annulment of the enforcement order is based on the nullity of the underlying decision by the Justice of the Peace due to a grave procedural defect (lack of proper notification).

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision is cited implicitly by the court's decision not to levy court fees for the appeal to the supervisory authority.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited implicitly by the court's decision not to award legal aid for the appeal to the supervisory authority.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited implicitly by the court's decision not to award legal aid for the appeal to the supervisory authority.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.78 · Lugano 22 febbraio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 5 ottobre 2015 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 settembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (rappr. dal RA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 155.– oltre agli interessi maturati di fr. 1.90 e correnti del 5% dal 23 aprile 2015. Al precetto esecutivo l’escusso ha interposto opposizione.

B. Con

decisione del 12 agosto 2015 il Giudice di pace del circolo di Capriasca ha rigettato l’opposizione interposta da RI 1 al

summenzionato precetto esecutivo.

C. Avendo il creditore chiesto il proseguimento dell’esecuzione, l’8 settembre 2015 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

D. Con ricorso del 26 settembre 2015, RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento, di cancellare il precetto esecutivo e di riconoscergli un’indennità di fr. 1'000.–.

E. Con osservazioni 15 dicembre 2015 l’UE si è opposto al ricorso. La parte escutente è invece rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorrente si duole, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che il Giudice di pace non l’ha convocato all’udienza di discussione e neppure gli ha trasmesso la decisione con cui ha rigettato l’op­­posizione al precetto esecutivo. Egli allega di aver avuto conoscenza della decisione solo due giorni prima della presentazione del ricorso, quando si è recato presso l’CO 1 per informarsi dei motivi del pignoramento.

2. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). Nella fattispecie l’atto impugnato è stato emesso l’8 settembre 2015 dall’UE di Lugano ed è stato trasmesso a RI 1 per posta semplice, motivo per il quale non è dato di sapere quando lo stesso gli sia pervenuto. Essendo poi illeggibile il timbro postale sulla busta contenente il ricorso, datato 26 settembre 2015 ma pervenuto a questa Camera solo il 6 ottobre, non è neppure possibile determinare quando il ricorrente ha consegnato l’impugnativa alla posta. La questione della tempestività del ricorso può comunque rimanere aperta in concreto, atteso che le censure sollevate dal ricorrente devono essere esaminate d’ufficio dall’autorità esecutiva, poiché se si rilevassero fondate, la decisione del Giudice di pace sarebbe nulla e con essa anche l’avviso di pignoramento.

3. In effetti, prima che si dia seguito a una domanda di proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale nella decisione 7B.29/2002 del 14 marzo 2002, consid. 2c). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza di un grave vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo chiaro o un’in­sufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) – tale da determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare inopponibile all’escusso la decisione che non gli fosse stata notificata (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2, 15.2004.5 del 29 mar­zo 2004 consid. 1.1 e 15.2007.11 del 16 aprile 2007 consid. 2).

4. La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fat­ta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ri­cevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un invio postale raccoman­dato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo

carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid.

4).

4.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’escusso che ha interposto opposizione al precetto esecutivo non deve aspettarsi necessariamente la notifica di un’istanza di rigetto dell’op­­posizione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenze della CEF 14.2013.74 del 31 maggio 2013, 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012; in materia di rigetto dell’opposizione fondata su una decisione dello stesso creditore [cassa malati, Billag]: DTF 130 III 400 seg.; sentenza della CEF 14.2013.74 del

31 maggio 2013).

4.2 Nel caso concreto, il reclamante non ha ritirato l’assegnazione del termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la stessa è stata rispedita al mittente (v. tracciamento dell’invio postale riferito alla raccomandata n. __________ del 24 luglio 2015). Medesimo destino è toccato alla sentenza di rigetto dell’opposizione (raccomandata n. __________ del 13 agosto 2015). E, come visto, dal semplice fatto che l’escusso ha ricevuto il precetto esecutivo non si può ancora presumere ch’egli dovesse aspettarsi la notifica dell’istanza di rigetto né, quindi, della sentenza di rigetto. Le notifiche in questione vanno quindi considerate non avvenute.

Ne discende la nullità della decisione del Giudice di pace e la conseguente nullità dell’avviso di pignoramento.

5. Il ricorrente non può invece essere seguito laddove postula la cancellazione del precetto esecutivo e il riconoscimento a suo favore di un’indennità di fr. 1'000.–.

5.1 In effetti, è in linea di principio escluso ottenere l’annullamento dell’esecuzione con un ricorso all’autorità di

vigilanza cantonale (art. 17 LEF), eccezion fatta quando la stessa è nulla perché manifestamente abusiva (sentenza della CEF 15.2013.63

del 25 giugno 2013 consid. 1 con rinvii). Orbene, neppure il ricorrente pretende che l’esecuzione in esame sia abusiva e ad ogni modo non fornisce indizi oggettivi e concreti che l’escutente abbia usato lo strumento dell’esecuzione per uno scopo che esula da quello dell’istituto, ossia l’incasso del credito. In siffatte circostanze l’eventuale annullamento dell’esecuzione è possibile solo per mezzo dell’azione prevista dagli art. 85 e 85*a* LEF.

5.2 Per legge, poi, nell’ambito della procura di ricorso all’autorità di vigilanza cantonale non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è annullato l’avviso

di pignoramento emesso l’8 settembre 2015 nell’esecu­­zione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.