Debtor's Appeal of Execution Order Based on Insufficient Assets Rejected Due to Undetermined Creditor Status
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed an execution order initiated by a creditor based on a certificate of insufficient assets, arguing the same debt had been previously addressed by another creditor. The supervisory authority rejected the appeal, reasoning that initiating a second execution for the same credit is only inadmissible if the first creditor has already requested or is entitled to request the continuation of that execution, a fact the appellant failed to establish or even allege, and further noting that determining the true creditor is a matter of substance reserved for a potential opposition rejection procedure, not the supervisory review.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro un’esecuzione che l’escusso allega vertere su una pretesa già oggetto di un’altra esecuzione. Contestazione della legittimazione dell’escu-tente. Potere di cognizione dell’autorità di vigilanza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the legal basis for not levying court fees.
Cited in the dispositive as the legal basis for not awarding indemnities.
Cited in the dispositive as the legal basis for not awarding indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2015.72 · Lugano 23 settembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 21 settembre 2015 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’esecuzione n. __________ promossa il 9 settembre 2015 nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (c/o __________, __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che a richiesta della PI 1, il 9 settembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 5'366.50 risultante dall’atto di carenza di beni n. 4459/07 rilasciato il 14 gennaio 2008 a favore della __________ di Lucerna;
che il 15 settembre 2015 RI 1 ha interposto opposizione a tale atto e il 18 settembre l’ha impugnato con ricorso a questa Camera e chiestone l’annullamento, allegando che il credito sarebbe già stata “precedentemente intimata” da un altro creditore;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se, nel quadro della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione dell’esecuzione o ha il diritto di farlo (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; 128 III
384 consid. 1 e 2, con rinvii);
che il debitore che intende impedire che costui aggredisca il suo patrimonio più volte per lo stesso credito può interporre opposizione o, se l’identità dei crediti è manifesta, chiedere con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) l’annullamento della o delle esecuzioni superflue (sentenza della CEF 15.2014.105 del 5 novembre 2014, consid. 3);
che nel caso concreto non solo il ricorrente non ha citato l’altra esecuzione che a suo dire verterebbe sullo stesso credito fatto valere dalla PI 1, ma neppure ha preteso che l’altro procedente abbia già domandato la continuazione dell’esecuzione o abbia il diritto di farlo;
che sapere chi sia il vero creditore della pretesa posta in esecuzione è questione di merito, sottratta al potere di cognizione sia dell’UE sia dell’autorità di vigilanza (sentenze 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1 e 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015, consid. 3.1);
che ad ogni buon conto la questione verrà se del caso esaminata dal giudice in un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione;
che pacificamente infondato, il ricorso va così respinto;
che visto l’esito del giudizio odierno il ricorso non è stato intimato né alla procedente né all’Ufficio d’esecuzione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.