Appeal Against Bankruptcy Notice Over Verbal Repayment Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the issuance of a bankruptcy notice in an enforcement proceeding, arguing that they had reached a verbal agreement for a staggered debt repayment, which they believed the creditor disregarded by initiating execution despite partial payment. The court rejected the appeal, reasoning that an appeal against a bankruptcy notice to the supervisory authority is limited to formal defects, such as office incompetence or inapplicability of the bankruptcy procedure, and cannot address substantive issues concerning the validity of the underlying debt claim, which must be raised through opposition to the payment order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Notice Over Verbal Repayment Agreement: The court rejected the appeal, reasoning that an appeal against a bankruptcy notice to the supervisory authority is limited to formal defects, such as office incompetence or inapplicability of the bankruptcy procedure, and cannot address substantive issues concerning the validity of the underlying debt claim, which must be raised through opposition to the payment order.
Parole chiave
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the ruling section regarding the non-collection of court fees and non-assignment of indemnities.
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Testo completo
Incarto n. 15.2015.71 · Lugano 21 settembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 15 settembre 2015 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 agosto 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 7 agosto 2015 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 8'002.70 oltre agli interessi del 5% dal 20 luglio 2015 e agli accessori, il 28 agosto 2015 l’escutente, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha fatto notificare la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 15 settembre 2015 la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
C. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato intimato per osservazioni né alla PI 1 né all’Ufficio d’esecuzione di Lugano.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento affermando di avere concordato verbalmente con l’escutente un rientro graduale del suo debito in 4 mesi, ma ciò nonostante essa avrebbe promosso l’esecuzione in esame. Segnala di aver pagato fr. 5'144.90 il 14 luglio 2015 a saldo dei debiti per l’intero 2014 e di voler saldare il resto in 4 rate entro la fine dell’anno. Così facendo la ricorrente non invoca però alcun motivo formale di annullamento della comminatoria di fallimento ma solo censure di merito riferite all’esigibilità del credito posto in esecuzione, che avrebbe invece dovuto far valere interponendo opposizione al precetto esecutivo. Fondato esclusivamente su censure irricevibili in questa sede, il ricorso non può che essere respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.