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15.2015.70 • TRAC TI 15.2015.70 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Order Based on Incorrect Creditor Domicile

Numero d'incarto 15.2015.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against an enforcement office's executive order which claimed the creditor's address was in a specific municipality, when the debtor alleged this was false and that the creditor was actually untraceable abroad. The court determined that while the creditor's listed domicile was factually incorrect, it was not an essential element that would nullify the executive order unless it misled the debtor, which was not the case as the debtor clearly knew the creditor's identity; consequently, the court refused to annul the order but ordered the enforcement office to correct its records by deeming the creditor to be domiciled at the enforcement office's location, pursuant to the relevant law for creditors without a stated Swiss domicile, and dismissed the debtor's separate, unsubstantiated request for the creditor to post a security deposit.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 56 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 69 LEF, Art. 99 CPC, art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF; Appeal Against Enforcement Order Based on Incorrect Creditor Domicile: The court determined that while the creditor's listed domicile was factually incorrect, it was not an essential element that would nullify the executive order unless it misled the debtor, which was not the case as the debtor clearly knew the creditor's identity; consequently, the court refused to annul the order but ordered the enforcement office to correct its records by deeming the creditor to be domiciled at the enforcement office's location, pursuant to the relevant law for creditors without a stated Swiss domicile, and dismissed the debtor's separate, unsubstantiated request for the creditor to post a security deposit.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione domicilio credito in esecuzione ordine di sfratto omesso versamento della cauzione identità dei crediti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 96 III 50
2 LEF e DTF 96 III 50 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF

Used to order the Enforcement Office to register the creditor as domiciled at its seat because the creditor's current address was unknown.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the basis for not levying court fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.70 · Lugano 6 novembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 7 settembre 2015 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 20 luglio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,d’ignota dimora

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 4'000'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 agosto 2014. L’escusso ha interposto opposizione il 24 luglio 2015 all’atto della notifica del precetto esecutivo.

B. Con ricorso dell’11 agosto 2015, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del precetto esecutivo con effetto *ex tunc* e la costrizione del procedente al versamento di una cauzione nell’ordine di fr. 100'000.– a garanzia di future tasse, spese di giustizia e ripetibili. Il 7 settembre 2015 il ricorrente ha chiesto l’evasione del ricorso e segnatamente della domanda di effetto sospensivo, la quale è stata respinta con decreto del 25 settembre 2015.

C. Il successivo 7 ottobre, il ricorrente ha chiesto di annettere agli atti la notifica in via edittale sul Foglio ufficiale cantonale del 6 ottobre 2015 di un precetto esecutivo diretto contro PI 1, indicato come “irreperibile”, di notificare celermente la nuova prova alla controparte e di riformare il decreto del 25 settembre nel senso dell’accoglimento della domanda di effetto sospensivo. Con decreto del 12 ottobre 2015, la Camera ha impartito a PI 1, tramite il patrocinatore indicato sul noto precetto esecutivo (avv. B__________), un termine di cinque giorni per formulare eventuali osservazioni sulla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo. Il 13 ottobre, l’avv. B__________ ha ritornato il decreto comunicando di non più rappresentare PI 1 e il medesimo giorno ha fatto lo stesso con l’invito dell’UE di Locarno a formulare eventuali osservazioni sul ricorso.

D. Con osservazioni del 15 ottobre 2015 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di avere correttamente emesso il precetto esecutivo.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dal primo giorno utile – ovvero il 2

agosto 2015 – dopo la fine delle ferie estive (dal 15 al 31 luglio, art. 56 LEF), durante le quali l’atto impugnato è stato notificato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF e DTF 96 III 50 consid. 3).

2. RI

1 si duole che l’UE abbia emesso il precetto esecutivo con una falsa attestazione circa il domicilio di PI 1, che non è a Muralto, come il ricorrente dice di essere venuto a sapere quando lo stesso ufficio ha dichiarato irricevibile una sua domanda di esecuzione diretta contro PI 1 proprio per l’assenza di domicilio nel suo circondario.

3. Giusta l’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF, la domanda d’esecuzione deve enunciare in particolare il nome e il domicilio del creditore e del­l’eventuale suo rappresentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera; in mancanza d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione. Il precetto esecutivo riporta le indicazioni della domanda d’ese­cuzione (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). L’ufficio d’esecuzione non è in linea di massima tenuto a verificare la validità delle indicazioni contenute nella domanda d’esecuzione né può modificarle, tranne se non sono chiare o complete oppure se sa che sono false. Ad ogni modo il precetto esecutivo è nullo unicamente se l’ine­sattezza, l’incompletezza o l’ambiguità riguarda un’indicazione essenziale – ovvero la persona del debitore o del creditore oppure l’importo posto in esecuzione –, è di natura a trarre effettivamente l’escusso in errore e non è stata successivamente sanata, in particolare quando costui ha riconosciuto esplicitamente o per atti concludenti atti esecutivi posteriori (Wuthrich/Schoch in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 28 segg. ad art. 69 LEF con rinvii).

3.1 La menzione del domicilio dell’escutente sul precetto esecutivo non è considerata come un elemento essenziale. Del resto, secondo la legge ove il creditore che dimora all’estero non abbia indicato un domicilio eletto in Svizzera si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF). Il ricorrente ha d’altronde manifestato di non avere dubbi sull’identità di PI 1. La sua richiesta di dichiarare nullo il precetto esecutivo deve quindi essere respinta.

3.2 Non si disconosce, tuttavia, che l’indicazione del domicilio del creditore a __________ è errata. Stante la banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop), infatti, PI 1 ha lasciato la Svizzera, verosimilmente per la Papua Nuova Guinea, già nel 2008 e comunque il suo recapito attuale è ignoto anche all’UE (v. la pubblicazione prodotta dal ricorrente il 7 ottobre 2015). Ciò posto, non è necessario annullare il precetto esecutivo: è sufficiente ordinare all’UE di registrare PI 1 nel suo sistema informatico come domiciliato presso la propria sede in conformità dell’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF.

4. La domanda tesa a obbligare PI 1 a versare una cauzione nell’ordine di fr. 100'000.– a garanzia di future tasse, spese di giustizia e ripetibili non è motivata ed è

pertanto irricevibile, per tacere del fatto che né la LEF né la legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) contengono una norma simile all’art. 99 CPC, che permetta di esigere da una parte il versamento di una cauzione processuale (sentenza della CEF 15.2014.11 del 14 marzo 2014, consid. 1).

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Locarno di registrare PI 1 nel suo sistema informatico come domiciliato presso la propria sede.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –presso l’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.