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15.2015.63 • TRAC TI 15.2015.63 Generato dall'IA

Creditor Challenge to Secured Claim Distribution Barred by Untimely Formal Contest

Numero d'incarto 15.2015.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor in a bankruptcy proceeding appealed the distribution statement which acknowledged a secured claim, arguing the secured claim was a sham designed to remove assets from the pool available to general creditors, especially since the secured creditor allegedly shared responsibility with the bankrupt entity's management. The appellate court dismissed the appeal because challenging the substance of an admitted claim, rather than formal defects in the distribution statement or grounds arising after the final creditor ranking, must generally be done through a formal contestation procedure against the ranking itself, which the appellant failed to timely initiate, rendering the current challenge inadmissible at the distribution stage.

Regesto Legislator

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Art. 220 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 22 LEF, Art. 251 LEF, Art. 250 LEF, Art. 250 cpv. 2 LEF; Creditor Challenge to Secured Claim Distribution Barred by Untimely Formal Contest: The appellate court dismissed the appeal because challenging the substance of an admitted claim, rather than formal defects in the distribution statement or grounds arising after the final creditor ranking, must generally be done through a formal contestation procedure against the ranking itself, which the appellant failed to timely initiate, rendering the current challenge inadmissible at the distribution stage.

Parole chiave

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credito nel fallimento vizio formale opposizione tardiva motivi che possono invocarsi censure tardive titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 102 III 159
3a e i rinvii) e, ad ogni modo, solo per motivi che si sono realizzati o che si sono conosciuti dopo che la stessa è passata in giudicato (DTF 102 III 159 consid.
DTF 138 III 438
22 LEF) e la facoltà d’insinuare nuovi crediti (o crediti insinuati sui quali per inavvertenza non si è ancora deciso: DTF 138 III 438 consid.
DTF 111 II 83
3; 56 III 22; sentenza della CEF 15.2011.88 del 17 ottobre 2011), salvo in casi eccezionali (DTF 111 II 83 consid.
DTF 31 I 779
250 LEF (DTF 31 I 779 segg.; 30 I 438 segg.; cfr.
DTF 96 III 79
pure DTF 96 III 79 consid.
DTF 119 III 329
4; 76 III 41 segg.) oppure con la sospensione della distribuzione del dividendo conteso, il contestatore (creditore o massa) essendo rinviato a adire il giudice ordinario perché statuisca sulla sua attribuzione definitiva (DTF 119 III 329 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning preceding the orders as the basis for not collecting the judicial fee.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning preceding the orders as the basis for not assigning compensation.

62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning preceding the orders as the basis for not assigning compensation.

art. 9 cpv. 2 LPR

Cited in the reasoning preceding the orders to justify not notifying all interested parties of the decision.

2.

The second dispositive order rules on costs, stating that no fees are collected and no compensation is awarded.

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Testo completo

+ Incarto n. 15.2015.63 · Lugano 10 settembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 31 agosto 2015 di

RI 1 (patrocinato dall’ PA 1,) contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio nell’ambito della liquidazione in via fallimentare della

PI 1, Mendrisio

o meglio contro lo stato di riparto n. __________ allestito il 17 agosto 2015;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nella procedura fallimentare aperta nei confronti della PI 1, il

17 agosto 2015 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Mendrisio ha allestito lo stato di riparto n. __________, nel quale ha menzionato come integralmente tacitato mediante compensazione il credito di fr. 538'400.– garantito da pegno manuale insinuato dalla PI 2 e ammesso nella graduatoria depositata il 6 febbraio 2015;

che il deposito dello stato di riparto è poi avvenuto presso l’UF dal 21 al 31 agosto 2015;

che con ricorso del 31 agosto 2014 (*recte* 2015) RI 1, il cui credito è stato ammesso nella graduatoria in 3a classe, si aggrava contro lo stato di ripartizione, chiedendo che ne venga escluso (“levato”) il credito riconosciuto a favore della PI 2 e che il ricavato realizzato dalla vendita del pegno costituito a garanzia di quel credito (v. inventario n. __________ del Bar/Ristorante __________ e __________) venga ripartito tra tutti i creditori giusta l’art. 220 LEF;

che nelle osservazioni al ricorso del 4 settembre 2015 l’UF spiega di aver rinunciato a trasmettere copia del ricorso alle parti interessate, poiché lo ritiene manifestamente irricevibile;

che l’insorgente sostiene in sostanza che “*il credito garantito da pegno nello stato di riparto sia in realtà un escamotage per danneggiare i creditori, togliendo degli attivi dalla massa*” e che lo stato di ripartizione non può essere accettato, “*laddove si inserisce la società PI 2 quale creditrice tacitata (di pegno manuale), quando quella somma andrebbe semmai divisa tra i creditori della voragine debitoria lasciata deliberatamente da PI 1 con la corresponsabilità dei suoi organi, due dei quali si ritrovano proprio nella PI 2*” (ricorso, pag. 4, ad 4);

che secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura di ricorso contro lo stato di ripartizione (come peraltro contro ogni altro provvedimento esecutivo, cfr. art. 17 cpv. 1 LEF *ab initio*) non possono essere decise questioni di diritto materiale relative all’esistenza del credito, ritenuto che in questo stadio della procedura può di regola essere esaminato solo se lo stato di ripartizione corrisponde alla graduatoria e se è stato allestito in conformità alle prescrizioni di forma previste all’uopo (DTF 102 III 159 consid. 2;

sentenza del Tribunale federale 5A_705/2012 consid. 5.2);

che invero, riservati eventuali motivi di nullità (art. 22 LEF) e la facoltà d’insinuare nuovi crediti (o crediti insinuati sui quali per inavvertenza non si è ancora deciso: DTF 138 III 438 consid. 4.1) fino alla chiusura del fallimento (art. 251 LEF), una graduatoria definitiva non può essere rimessa in discussione allo stadio del riparto (DTF

102 III 159 consid. 3; 56 III 22; sentenza della CEF 15.2011.88 del 17 ottobre 2011), salvo in casi eccezionali (DTF 111 II 83 consid. 3a e i rinvii) e, ad ogni modo, solo per motivi che si sono realizzati o che si sono conosciuti dopo che la stessa è passata in giudicato (DTF 102 III 159 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_705/2012 consid. 5.2);

che, in ogni caso, la modifica della graduatoria per fatti nuovi non compete all’autorità di vigilanza bensì al giudice civile, la giurisprudenza federale non essendo univoca soltanto sul tipo di procedura da seguire in questo frangente, ovvero se si deve procedere con una revisione e un nuovo deposito della graduatoria che apre un’altra volta la via dell’azione di contestazione prevista all’art. 250 LEF (DTF 31 I 779 segg.; 30 I 438 segg.; cfr. pure DTF 96 III 79 consid. 4; 76 III 41 segg.) oppure con la sospensione della distribuzione del dividendo conteso, il contestatore (creditore o massa) essendo rinviato a adire il giudice ordinario perché statuisca sulla sua attribuzione definitiva (DTF 119 III 329 consid. 2f; 91 III 93 consid. 4; 88 III 133; 39 I 535 segg.);

che nel caso in rassegna l’insorgente non fa valere alcun vizio formale, ma si limita a contestare la validità del credito della PI 2 e la sua ammissione nello stato di riparto, ciò che però avrebbe dovuto fare mediante azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 cpv. 2 LEF entro venti giorni dal suo deposito;

che, in effetti, egli non prova e neppure pretende che “l’escamo­­tage” di cui si duole sia avvenuto o sia stato potuto essere scoperto solo dopo il passaggio in giudicato della graduatoria;

che le circostanze e i documenti su cui il ricorrente fonda la propria tesi erano infatti già noti al momento del deposito della graduatoria, fatta eccezione della vendita dell’inventario, la quale non ha però alcun influsso sull’esistenza del credito contestato;

che, del resto, pur sapendo che la vendita avrebbe avuto luogo al più tardi il 14 aprile 2015 ove la maggioranza dei creditori non si fosse opposta (v. doc. F accluso al ricorso), il ricorrente non pretende di averla impugnata e quindi non può contestarla solo ora;

che di conseguenza non si pone nemmeno il problema di un’eventuale revisione della graduatoria o di una richiesta cautelare di versamento del prezzo dell’inventario aggiudicato a favore della PI 2;

che alla luce di quanto precede, il ricorso si rivela dunque manifestamente infondato;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che visto l’esito del procedimento, non è necessario notificare ai partecipanti alla procedura fallimentare né il ricorso né la presente sentenza (cfr. art.

9 cpv. 2 LPR);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.