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15.2015.55 • TRAC TI 15.2015.55 Generato dall'IA

Debtor Challenge to Enforcement Citation Upheld

Numero d'incarto 15.2015.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor challenged the validity of an enforcement office's citation demanding their appearance to finalize a levy of execution, arguing defects in the signatory's authority, lack of logical support/violation of execution law and constitutional rights, and unequal treatment compared to a prior inventory procedure. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the execution office's internal regulations permit any appointed official to sign such communications, that the law does not mandate citing legal bases in these notices, that the debtor's previous complaint regarding inventory procedures was irrelevant as inventory and levy processes differ fundamentally, and that ongoing civil appeals to the Federal Tribunal do not automatically suspend enforcement actions without a specific order from that court, thus reaffirming the requirement for the debtor to appear within ten days or face penalties.

Regesto Legislator

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Art. 29 Cost, Art. 9 Cost, Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 1 cpv. 2 CC, Art. 91 LEF; Debtor Challenge to Enforcement Citation Upheld: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the execution office's internal regulations permit any appointed official to sign such communications, that the law does not mandate citing legal bases in these notices, that the debtor's previous complaint regarding inventory procedures was irrelevant as inventory and levy processes differ fundamentally, and that ongoing civil appeals to the Federal Tribunal do not automatically suspend enforcement actions without a specific order from that court, thus reaffirming the requirement for the debtor to appear within ten days or face penalties.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione opposizione tardiva requisito di validità impugnazione della cancellazione violazione degli oneri dell'autorizzazione sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 83 III 114
56 *principium*LEF, DTF 83 III 114) simile a quella del sequestro giusta gli art.
DTF 130 III 658
84 LEF, con un rinvio alla DTF 130 III 658 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 323 n. 1 CP

Cited in the dispositive to warn the appellant that failure to comply with the deadline for appearing at the execution office is punishable by a fine.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section preceding the dispositive, justifying why no court fees are levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section preceding the dispositive, justifying why no court fees are levied.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section preceding the dispositive, justifying why no court fees are levied.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.55 · Lugano 17 agosto 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* lett. b n. 3 LOG) sul ricorso 30 luglio 2015 di

RI 1, __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la citazione del 10 luglio 2015 in vista dell’esecuzione del pignoramento nelle esecuzioni n. __________, __________, __________1/__________3/__________4, __________, __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, __________ Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 2, __________ (patrocinato dal __________, __________) OSC – Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, Mendrisio

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 23 ottobre 2014, rispettivamente il 2 aprile, 10 aprile, 5 e 6 luglio 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha notificato all’escussa RI 1 gli avvisi di pignoramento nelle predette sette esecuzioni;

che il 10 luglio 2015 l’UE ha sollecitato l’escussa a volersi presentare entro 10 giorni ai suoi sportelli onde allestire il verbale di pignoramento, ricordando che i ricorsi da lei inoltrati al Tribunale federale non avevano effetto sospensivo e avvertendola che l’i­­nosservanza di tale sollecito avrebbe comportato le conseguenze previste dalla legge;

che con ricorso del 30 luglio 2015 contro il provvedimento appena menzionato, RI 1 ha chiesto alla Camera, previa concessione dell’effetto sospensivo, di accertarne la nullità, e in subordine l’annullamento, *“per manifesta carenza di legittimazione da parte del firmatario A__________, e per manifesto difetto di supporto logico-normativo, ovvero per violazione delle norme LEF, dell’art.

29 Cost., dell’art. 9 Cost. e per ineguaglianza di trattamento rispetto ai fatti del 3 e 4 dicembre 2014 in rapporto al verbale allora evitato ed ora preteso con convocazione poliziesca”*;

che la ricorrente ha inoltre postulato la sospensione delle esecuzioni dirette contro di lei *“fino alla definizione del procedimento penale a suo carico, ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti il TF”*;

che il 31 luglio 2015 l’UE ha preavvisato negativamente la richiesta di effetto sospensivo;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 luglio 2015 e notificato alla destinatario il 20 luglio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che in merito alla contestazione del diritto di firma del cursore A__________, va ricordato che in virtù dell’art. 3 lett. a del regolamento interno dell’Ufficio di esecuzione, adottato il 23 dicembre 2014 in applicazione dell’art. 8 cpv. 2 del Regolamento del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2014 sull’organizzazione dell’Uffi­­cio di esecuzione e dell’Ufficio dei fallimenti (RL 3.5.1.4.1), al di fuori di alcuni ambiti che non sono di rilievo nella fattispecie (aste immobiliari, osservazioni ai ricorsi, denunce penali, rappresentanza dell’Ufficio in vertenze giudiziarie, operazioni finanziarie e di gestione dei conti dell’Ufficio) “le comunicazioni e le decisioni dell’Ufficio di esecuzione possono essere firmate individualmente da ogni suo funzionario nominato”;

che tale regolamentazione corrisponde del resto a un uso prolungato e ininterrotto ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 CC negli uffici di esecuzione e fallimenti del Canton Ticino (sentenza della CEF 15.2004.175 dell’11 novembre 2004, consid. 3);

che la ricorrente non contesta, a giusta ragione, che il cursore A__________ sia a beneficio di una nomina presso l’UE di Lugano né che tra i compiti di un cursore vi sia in particolare quello d’interrogare gli escussi in sede di esecuzione del pignoramento;

che su questo punto il ricorso è manifestamente infondato;

che nessuna disposizione di legge impone agli uffici d’esecuzio­­ne d’indicare nei loro provvedimenti le basi legali su cui poggiano, né la ricorrente ne cita neppure una;

che ci si può del resto aspettare da un avvocato che sia a conoscenza dell’obbligo per il debitore di “assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare” (art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF), soprattutto se, come nel caso di specie, ha già ricevuto personalmente diversi avvisi di pignoramento, i quali riportano sempre il testo dell’art. 91 LEF;

che per quanto attiene alla pretesa “ineguaglianza di trattamento” denunciata dalla ricorrente per il fatto che l’UE, in una precedente procedura esecutiva nei suoi confronti, ha proceduto all’e­­rezione dell’inventario dei beni vincolati al diritto di ritenzione del locatore in assenza di lei, l’avv. RI 1 pare dimenticare quanto già ricordatole nella decisione emessa dalla Camera sul ricorso da lei interposto in quella occasione, cioè che nella procedura d’inventario non è prevista la convocazione del debitore, diversamente da quanto avviene per il pignoramento (art. 90 LEF) (sentenza della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015, consid. 4.1 con rinvii);

che proprio la differenza di natura tra pignoramento e procedimento d’inventario –

una misura conservativa unilaterale e urgente (nel senso dell’art. 56 *principium*LEF, DTF 83 III 114) simile a quella del sequestro giusta gli art. 271 e

segg. LEF – giustifica il diverso trattamento di cui si duole la ricorrente, in modo quindi palesemente infondato;

che, per inciso, la citazione impugnata serve anche a garantire alla ricorrente il

diritto di essere sentita, di cui spesso ha invocato la violazione, segnatamente davanti a questa Camera;

che come giustamente evidenziato nel provvedimento impugnato, i ricorsi in materia civile inoltrati dall’avv. RI 1 al Tribunale federale non sospendono il carattere esecutivo delle sentenze impugnate (art. 103 cpv. 1 LTF);

che non avendo la ricorrente dimostrato di avere ottenuto dal Tribunale federale la concessione dell’effetto sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF), nulla si oppone alla continuazione delle esecuzioni in questione, anche se le sentenze non sono ancora passate in giudicato (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 79, 88 e 98 ad art. 84 LEF, con un rinvio alla DTF 130 III 658 consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2010.52 del 15 giugno 2010 e 15.2009.100 del 16 settembre 2009);

che il ricorso va di conseguenza integralmente respinto;

che per chiarezza va nuovamente impartito alla ricorrente un termine di 10 giorni per presentarsi agli sportelli dell’UE in vista dell’esecuzione del pignoramento;

che la domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e di conseguenza è impartito alla ricorrente un nuovo termine di 10 giorni per presentarsi agli sportelli dell’Uf­­ficio di esecuzione di Lugano in vista dell’esecuzione del pignoramento nelle esecuzioni citate in ingresso, avvertendola che l’i­­nosservanza di tale diffida è punibile con la multa (art. 323 n. 1 CP).

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona – Ufficio esazione e condoni, Bellinzona; –

; – OSC – Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale,

Via Agostino Maspoli 6, Mendrisio.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.