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15.2015.54 • TRAC TI 15.2015.54 Generato dall'IA

Creditor Appeal of Seizure Order Scope Regarding Post-Seizure Bank Deposit

Numero d'incarto 15.2015.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor sought review of an enforcement office's decision to release a specific sum from a bank account that had been previously frozen via a seizure order obtained based on an executed foreign judgment against the account holder. The court dismissed the appeal, reasoning that a seizure order only extends to assets explicitly specified or to incoming funds resulting from contractual relationships existing with the third-party debtor (the bank) at the time of execution; since the disputed transfer was an order that arrived and was credited to the account *after* the seizure was executed, it fell outside the scope of the existing attachment, regardless of who the ultimate recipient of the funds was.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 275 LEF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 OTLEF; Creditor Appeal of Seizure Order Scope Regarding Post-Seizure Bank Deposit: The court dismissed the appeal, reasoning that a seizure order only extends to assets explicitly specified or to incoming funds resulting from contractual relationships existing with the third-party debtor (the bank) at the time of execution; since the disputed transfer was an order that arrived and was credited to the account *after* the seizure was executed, it fell outside the scope of the existing attachment, regardless of who the ultimate recipient of the funds was.

Parole chiave

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pignoramento di crediti ordine del pignoramento deposito bancario blocco del conto bancario esecuzione di decisioni straniere diritto bancario Esecuzione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited implicitly in consideration 3 regarding the legitimacy to appeal, although the final decision does not explicitly cite it for the rejection of the appeal.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Provision cited in the reasoning section (consideration 5) regarding the non-levying of judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Provision cited in the reasoning section (consideration 5) regarding the non-allocation of indemnities.

art. 62 OTLEF

Provision cited in the reasoning section (consideration 5) regarding the non-allocation of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Provision cited in the reasoning section (consideration 5) regarding the non-allocation of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Provision cited in the reasoning section (consideration 5) regarding the non-allocation of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Provision cited in the reasoning section (consideration 5) regarding the non-allocation of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Provision cited in the reasoning section (consideration 5) regarding the non-allocation of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.54 · Lugano 23 settembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 27 luglio 2015 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di dissequestro emessa il 16 luglio 2015 nella procedura di sequestro n. __________ avviata dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

procedura che interessa anche

M__________ SA, __________

ritenuto

in fatto: A. A richiesta della RI 1, il 3 luglio 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. 430/0214 del Tribunale ordinario di Milano del 30 gennaio 2014 e ha decretato a concorrenza di € 753'469.60 (pari a fr. 797'314.–) il sequestro degli averi di cui la debitrice PI 1 è titolare o beneficiaria economica presso la __________ (in seguito B__________) e presso la __________. Il 6 luglio l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto all’esecuzio­­ne del decreto di sequestro, notificandolo alle banche interessate. L’8 luglio 2015, la B__________ ha comunicato all’UE di avere bloccato il conto base corrente n. __________ intestata alla PI 1, il cui saldo ammontava a quel giorno a fr. 548.77.

B. Con messaggio elettronico 15 luglio 2015 la M__________ ha segnalato all’UE che un ordine di pagamento di € 18'691.– (pari a fr. 19'150.05) effettuato da una sua cliente estera, la Sarl B__________, era stato per errore accreditato dalla B__________ sul conto della PI 1, chiedendo all’Uffi­­cio di autorizzare la restituzione dell’importo alla Sarl B__________ oppure il suo versamento al destinatario effettivo.

C. Con provvedimento del 16 luglio 2015 l’UE ha escluso dal sequestro la somma di fr. 19'150.05 versata dalla Sarl B__________ e ordinato il suo trasferimento sul conto della M__________ SA presso la __________ dopo il passaggio in giudicato della sua decisione.

D. Con ricorso del 27 luglio 2015 la RI 1 ha chiesto a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare il provvedimento 16 luglio 2015 dell’UE e di mantenere il sequestro sull’integralità del noto conto della debitrice presso la B__________.

E. Il

5 agosto 2015 il presidente della Camera ha conferito al ricorso effetto sospensivo.

F. Con osservazioni del 21 agosto 2015 la PI 1 si è opposta al ricorso e l’UE si è pronunciato nello stesso senso nelle sue dell’8 settembre.

G. Il

26 agosto la ricorrente ha chiesto di assumere agli atti una lettera del 24 agosto 2015 da lei ricevuta dalla debitrice e il 21 settembre ha presentato un allegato di replica. Stante l’esito del giu­dizio odierno questi atti non sono stati intimati alle controparti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 16 luglio 2015 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nel ricorso, la RI 1 sostiene innanzitutto che la M__________ SA, siccome non è parte della procedura esecutiva, non era legittimata a chiedere il dissequestro della somma bonificata sul conto sequestrato. La ricorrente contesta poi che il bonifico in questione sia avvenuto per errore, l’al­lega­zione contraria della M__________ SA poggiando su una propria dichiarazione priva di valenza probatoria. Del resto – puntualizza la ricorrente – il versamento in Euro è stato accreditato sul conto “Euro” oggetto del sequestro. E la pretesa richiesta di chiusura del conto a fine maggio del 2015 non sarebbe stata comprovata. Infine, la funzione di garanzia assunta dall’istituto del sequestro si opporrebbe alla liberazione dei fondi depositati, seppure dopo l’esecuzione del sequestro, sul conto in questione.

3. Nell’e-mail del 15 luglio 2015, la M__________ SA pretende di essere destinataria della somma di fr. 19'150.05 oggetto del ricorso. Era quindi legittimata a opporsi al blocco della somma o, se fosse stata validamente sequestrata, a far valere di essere titolare di un diritto incompatibile con il sequestro (art.

106 segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF), persino mediante ricorso (v. Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 211 e 217 ad art. 17 LEF). Semmai si poneva la questione di sapere se l’UE poteva ordinare il trasferimento della somma sul conto della M__________ SA senza il consenso della debitrice, ma si può considerare che quest’ultima, chiedendo la reiezione del ricorso, abbia tacitamente accettato la decisione impugnata. Ad ogni modo il ricorso si rivela al riguardo infondato.

4. Il sequestro di un credito comprende anche gli accessori, in particolare nel caso di un conto corrente o di deposito si estende anche agli interessi che dovessero maturare sull’importo sequestrato a partire dal momento dell’esecuzione del sequestro (DTF 64 III 106), al netto tuttavia delle relative spese di gestione del conto. La determinazione del saldo deve altresì tenere conto delle operazioni che al momento del sequestro non erano ancora state allibrate, ma per le quali già esisteva il fondamento giuridico (DTF100 III 81 consid. 4). In linea di massima sono invece escluse dal sequestro le entrate in conto (così come del resto le uscite) non riconducibili a rapporti già esistenti con la banca terza debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro (v. sentenze della CEF 15.2000.81 del 3 ottobre 2000, Rep. 2000 n. 49, e 15.2014.93 del 22 giugno 2015 consid. 7, con rinvio a Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 63 ad art. 275 LEF e Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva – Fallimento e concordato internazionale, Collana CFPG vol. 20, 1999, pag. 164, n. 2.2.5.g).

Nel caso specifico è pacifico che l’ordine di pagamento della Sarl B__________, validato il 9 luglio 2015 (estratto internet accluso al doc. A) è giunto alla BCST dopo l’esecuzione del sequestro, avvenuto il 6 luglio. Secondo la giurisprudenza appena citata, il sequestro decretato il 3 luglio non si estende al bonifico in questione. La garanzia che questa misura offre alla ricorrente, infatti, si limita ai beni esplicitamente specificati nell’ordinanza del Pretore (cfr. DTF 113 III 139 consid. 4a; 90 III 49 consid. 1; Reiser, op. cit., n. 44 ad art. 275), tra cui ovviamente non può figurare la somma contesa. E contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nella replica, non è di rilievo il fatto che la relazione contrattuale tra la M__________ SA e la Sarl B__________ sia sorto prima del sequestro, poiché secondo la giurisprudenza sono determinanti soltanto i rapporti esistenti tra chi emette l’ordine di pagamento (in concreto la Sarl B__________) e la banca terza debitrice (la B__________), nel senso che il sequestro si estende agli ordini di pagamento registrati dalla banca (“allibrati”) ma non ancora bonificati sul conto del beneficiario. Orbene, nel caso in esame persino l’ordine di pagamento è successivo all’esecuzione del sequestro, sicché sfugge alla sua portata. Già per questo motivo, il provvedimento impugnato merita conferma, di modo che la questione di sapere chi sia il destinatario della somma diventa senza interesse.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.