Debtor Appeal of Rent Cap Notice and Seizure Dismissed for Lack of Present Interest
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed an enforcement office's notice, which stated that the recognized rent expense for the calculation of the subsistence minimum would be capped at a lower amount starting after the current lease expired in 2017, and also challenged the subsequent asset-less seizure report and the calculation of their net income for subsistence purposes. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged notice regarding the future rent reduction was merely an intention for future enforcement acts and not a binding decision, and because the debtor lacked a present, practical, and protected interest to appeal the net income calculation since the immediate seizure was fruitless and did not prejudice them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 1 LEF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor Appeal of Rent Cap Notice and Seizure Dismissed for Lack of Present Interest: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged notice regarding the future rent reduction was merely an intention for future enforcement acts and not a binding decision, and because the debtor lacked a present, practical, and protected interest to appeal the net income calculation since the immediate seizure was fruitless and did not prejudice them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general basis for the admissibility of an appeal against an enforcement office measure.
Cited in conjunction with other provisions for the decision not to levy court fees or award compensation.
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Testo completo
Incarto n. 15.2015.53 · Lugano 1° ottobre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 9 giugno 2015 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, (rappresentata dall’RA 1,)
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dell’attestato di carenza di beni n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 4 febbraio 2015 la PI 1 ha inviato allo stesso Ufficio una domanda di proseguimento dell’esecuzione contro RI 1 per l’incasso di fr. 221.55 oltre ad accessori, chiedendo con separato allegato di“…*voler rivedere il minimo in quanto ci sembra elevato l’affitto pagato dai coniugi ___*”;
che dando seguito alla predetta domanda, il 28 maggio 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento, ma non ha rinvenuto né beni né redditi pignorabili di pertinenza dell’escusso;
che con scritto del 29 maggio 2015 l’Ufficio ha comunque comunicato al debitore che l’importo complessivo di fr. 1'900.– riconosciutogli nel calcolo del minimo esistenziale a titolo di canone di locazione (fr. 1'750.–) e spese accessorie (fr. 150.–) verrà considerato unicamente fino alla scadenza del suo contratto di locazione prevista per il 30 aprile 2017, ragione per cui a partire dal 1° maggio 2017 computerà un canone locatizio non superiore a fr. 1'500.–, spese accessorie comprese;
che nel medesimo scritto l’UE ha pure invitato RI 1 a provvedere eventualmente alla disdetta del contratto di locazione in tempo utile, giacché in caso di futuri pignoramenti si determinerà sulla base del nuovo canone che reputa adeguato al caso;
che il 1° giugno 2015 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento con contestuale attestato di carenza di beni e lo ha trasmesso alle parti;
che con ricorso del 9 giugno 2015 RI 1 si aggrava contro la “*decisione riguardante la riduzione delle spese abitative di cui allo scritto del 29 maggio 2015*” e il verbale di pignoramento, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento di entrambi e la redazione di un nuovo verbale di pignoramento che tenga conto della sentenza della CEF 15.2008.95 del 29 gennaio 2009 e corregga le entrate nette dell’escusso e di sua moglie;
che salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);
che sono impugnabili con ricorso solo le decisioni (“provvedimenti”) dell’ufficio e non semplici dichiarazioni d’intenzione in merito a futuri atti esecutivi (DTF
113 III 29; sentenza della CEF 15.2015.51 del 15 settembre 2015, pagg. 3-4; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., n. 22 ad art. 17);
che nel caso specifico la comunicazione del 29 maggio 2015 contestata dal ricorrente costituisce una mera dichiarazione d’intenzione dell’Ufficio, come risulta dal verbo e dal tempo futuro usati (“*in caso di futuri pignoramenti, lo scrivente Ufficio si determinerà sulla base delle sopra citate considerazioni*”), che evocano una decisione da adottare nelle future esecuzioni a carico di RI 1, più precisamente a partire dal 1° maggio 2017, motivo per cui sotto questo profilo il ricorso risulta irricevibile;
che il gravame si rivela irricevibile anche per quanto concerne la richiesta di rettificare le entrate nette computate nel minimo esistenziale dell’escusso, poiché quest’ultimo non giustifica alcun interesse pratico e degno di protezione alla modifica di un provvedimento che non lo lede affatto, il pignoramento essendo invero infruttuoso, sicché egli non è pregiudicato in alcun modo dall’eventuale accertamento erroneo del proprio reddito e di quello di sua moglie;
che legittimato a ricorrere è infatti solo colui i cui interessi giuridici o di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2015.39 del 1° giugno 2015, consid. 2.1 e riferimenti citati);
che vista l’irricevibilità del ricorso, la richiesta di effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.