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15.2015.48 • TRAC TI 15.2015.48 Generato dall'IA

Debtor's Appeal on Statute of Limitations for Enforcement of Fines Rejected Due to Lack of Jurisdictional Competence in Enforcement Authority

Numero d'incarto 15.2015.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an enforcement order initiated by the Canton to collect fines and court fees from 2011, arguing the fines, considered disciplinary penalties, had expired under the relevant statute of limitations, thus rendering the enforcement claim invalid. The appellate supervisory authority rejected the appeal, reasoning that under the federal execution law, the execution office and the supervisory authority lack the jurisdiction to rule on the substantive validity or potential prescription of the underlying claim; such factual and legal disputes regarding the existence or enforceability of the debt must be raised and resolved by the competent court during the subsequent opposition proceedings against the enforcement order.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro il precetto esecutivo. Pretesa prescrizione delle multe disciplinari poste in esecuzione. Limiti di cognizione dell’autorità di vigilanza

Parole chiave

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esecuzione per debiti termine di prescrizione incompetenza per materia multe disciplinari vigilanza dell'autorità competente spese legali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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5A.476/2008
Creditor's Execution Against Attorney Not Abusive Without Manifest Abuse of Right
DTF 113 III 2
Supervisory Authority Lacks Competence to Rule on Substantive Validity of Debt in Enforcement Proceedings
DTF 140 III 483
che non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid.
DTF 115 III 21
4.2; DTF 115 III 21, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the order regarding the non-levying of judicial costs.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the order regarding the non-levying of judicial costs.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the order regarding the non-levying of judicial costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.48 · Lugano 12 giugno 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 1° giugno 2015 di

__________ RI 1, __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 13 aprile 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 89'500.–;

che quali titoli di credito il procedente ha indicato due multe di fr. 37'500.– ognuna e due multe di fr. 3'500.– ciascuna inflitte all’escussa dalla Pretura di Lugano, Sezione 1, con ordinanze del 9 settembre 2011, rispettivamente del 22 giugno 2011, così come un residuo di tasse di giudizio di fr. 7'500.– dovute alla stessa Pretura;

che il precetto esecutivo è stato notificato il 21 maggio 2015 all’escussa, la quale ha interposto opposizione;

che con il ricorso in esame, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità del precetto esecutivo e in via subordinata di annullarlo;

che la ricorrente ritiene che le multe a lei inflitte sono multe disciplinari nel senso dell’art. 343 CPC, ovvero contravvenzioni che si prescrivono in tre anni secondo le norme che regolano le multe disciplinari nelle procedure ordinarie, di modo che le multe poste in esecuzione, risalenti al 2011, sarebbero da considerare perenti e di conseguenza non più esecutive;

che la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa, di modo che un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b;

125 III 149 cons. 2a);

che non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1);

che nel caso specifico la censura della ricorrente concerne l’esi­­stenza dei crediti posti in esecuzione, ovvero una questione di diritto materiale che esula dalla competenza sia dell’ufficio d’e­­secuzione sia della Camera;

che la verifica della loro esigibilità, se occorre, andrà eseguita dal giudice nella procedura di rigetto dell’opposizione interposta dalla ricorrente;

che giurisprudenza e dottrina, invero, riservano la facoltà per le autorità esecutive di dichiarare l’esecuzione nulla in caso di esecuzione *manifestamente* abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escus­­so o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8*a* LEF);

che nel caso specifico neppure la ricorrente pretende – per avventura – che l’esecuzione sia manifestamente abusiva, ciò che dalle circostanze portate a conoscenza della Camera non appare comunque essere il caso;

che il ricorso va pertanto respinto;

che la domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.