Appeal Against Execution Office for Delayed Service of Executive Decree
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed against an execution office for the delay in serving an executive decree, claiming the opposition deadline had passed, despite the office issuing the decree the same day the execution request was received and then forwarding it for service, which was completed 18 days later when the debtor filed an opposition. The court dismissed the appeal, reasoning that the opposition term begins only upon the executive decree's proper service, not upon the execution request, and as the decree was served before the appeal was lodged, the complaint regarding delayed justice was unfounded.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso per ritardata giustizia. Notifica del precetto esecutivo per il tramite della cancelleria comunale. Inizio del termine di opposizione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision confirms that the inadmissibility of the appeal for delay does not need to be verified in a complaint about denial of justice, as this remedy can be presented at any time.
This provision is used to explain why the appellant's claim regarding the missed appeal deadline is unfounded, as the deadline starts upon notification of the enforcement order.
This provision justifies the decision not to levy court fees.
This provision justifies the decision not to award compensation.
This provision justifies the decision not to award compensation.
Testo completo
Incarto n. 15.2015.36 · Lugano 20 maggio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 29 aprile 2015 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il ritardo a notificare il precetto esecutivo emesso il 10 aprile 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1, Lugano
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in adempimento della domanda di esecuzione di RI 1 pervenutagli il 10 aprile 2015, lo stesso giorno l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso e inviato per posta il precetto esecutivo n. __________ diretto contro la PI 1 per l’incasso di fr. 927.45 oltre agli interessi del 5% dal 25 marzo 2015;
che non avendo la banca ritirato l’atto esecutivo, il 24 aprile 2015 l’UE l’ha trasmesso alla cancelleria comunale di Lugano, incaricandola, in applicazione dell’art. 64 cpv. 2 LEF, di procedere alla sua notifica;
che il 28 aprile il precetto esecutivo è stato consegnato alla banca, la quale ha interposto opposizione;
che lo stesso giorno RI 1 ha interposto ricorso contro l’operato dell’UE, lamentando il fatto che dopo due settimane dalla presentazione della sua domanda il precetto esecutivo non era ancora stato consegnato alla banca e reputando il termine d’opposizione ormai scaduto;
che il 5 maggio l’UE ha rinviato a RI 1 il suo esemplare del precetto esecutivo con l’indicazione dell’avvenuta opposizione e gli ha fissato un termine di 10 giorni per produrre una traduzione del suo ricorso, ricevuto proprio quel giorno per il tramite di questa Camera, a cui era stato per errore indirizzato (v. art. 7 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e ordinanza 4 maggio 2015 del presidente della Camera);
che il 7 maggio RI 1 ha fatto pervenire a questa Camera uno scritto, con la sua traduzione in italiano, che pare riproporre il contenuto del ricorso in versione abbreviata;
che trattandosi di un ricorso per ritardata giustizia, si può prescindere dal verificare la sua tempestività, potendo questo tipo di rimedio giuridico essere presentato in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF);
che ad ogni buon conto sia il primo sia il secondo ricorso sono da respingere, il precetto esecutivo essendo stato notificato alla PI 1 già il 28 aprile 2015;
che, d’altronde, il termine di opposizione inizia a decorrere solo dalla notifica del precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF) e non già dalla ricezione della domanda di esecuzione;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.