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15.2015.32 • TRAC TI 15.2015.32 Generato dall'IA

Debtor Appeal of Seizure Notices Based on Unpaid Health Insurance Premiums

Numero d'incarto 15.2015.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed seizure notices issued by the enforcement office, which were based on decisions by a health insurance provider rejecting the debtor's objections to enforcement proceedings initiated for unpaid premiums. The court partially upheld the appeal, reasoning that for one enforcement action, the debtor admitted receiving the rejection decision, meaning the enforcement action was validly based on a final decision, while for the other enforcement action, the debtor claimed non-receipt of the rejection decision, and the creditor failed to provide conclusive proof of proper notification (such as tracking information), thus rendering the decision not yet enforceable when the seizure notice was issued, requiring the annulment of that specific seizure notice.

Regesto Legislator

Ufficiale

Avvisi di pignoramento. Notifica per A-Post Plus della decisione della cassa malati che rigetta l’opposizione interposta dall’assicurato. Prova

Parole chiave

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decisione d'esecuzione premi dell'assicurazione malattia ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione credito in esecuzione esecuzione del pignoramento sospensione della prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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7B.29/2002
Creditor's Attempted Attachment of Insurance Claim Premature Without Proof of Opposition Being Lifted
DTF 131 I 63
– come l’assenza di un dispositivo chiaro o un’insuffi­­ciente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid.
DTF 128 III 41
3; DTF 128 III 41 consid.
DTF 136 V 309
Ora, secondo la giurisprudenza l’onere della prova (o, secondo il Tribunale federale, della verosimiglianza preponderante in materia di assicurazioni sociali) della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 136 V 309 consid.
DTF 129 I 10
Ne discende che se la notificazione o la data sono contestate e che sussiste effettivamente un dubbio al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell’atto (DTF 129 I 10 consid.
DTF 130 III 396
Insurer's Improper Service of Injunction Nullifies Debt Collection Proceedings
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 89 LEF

Cited implicitly as the basis for the correct issuance of the seizure notice in the execution proceeding (n. 4.1).

Art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA

Cited as the legal basis (along with Art. 11 OPGA) confirming that the decision was not enforceable when the continuation of execution was requested for the second enforcement file.

Art. 11 OPGA

Cited as the legal basis (along with Art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA) confirming that the decision was not enforceable when the continuation of execution was requested for the second enforcement file.

Art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the final order regarding the non-imposition of judicial fees.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order regarding the non-assignment of legal costs/indemnities.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order regarding the non-assignment of legal costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.32 · Lugano 25 agosto 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cassina

statuendo sul ricorso 16 aprile 2015 di

RI 1 (patrocinato dall’ PA 1) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, o meglio contro le decisioni (avvisi di pignoramento) emesse il 23 marzo 2015 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

PI 1

ritenuto

in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la società di assicurazione malattie e infortuni PI 1 ha escusso RI 1 per l’in­­casso di fr. 600.20 e di fr. 148.80 per i premi LAMal del dicembre rispettivamente del novembre 2013 oltre alle spese di diffida e di amministrazione. Ai precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione.

B. Con

decisioni del 9 settembre 2014 e del 25 ottobre 2014 (ai sensi dell’art. 52 LPGA) la PI 1 ha accertato l’esistenza dei crediti appena citati,

stabiliti in fr. 653.50 e fr. 182.10 tenuto conto delle spese esecutive, rigettando contestualmente per tali importi le opposizioni interposte da RI 1 ai summenzionati precetti esecutivi.

C. Avendo la creditrice chiesto il proseguimento delle esecuzioni, il 23 marzo 2015 l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento.

D. Con ricorso 16 aprile 2015 RI 1 chiede di annullare gli avvisi di pignoramento, argomentando che nell’ottobre del 2014 ha ricevuto *“per semplice lettera di posta prioritaria”* la decisione del 25 ottobre 2014 con la quale la procedente “abrogava” l’op­­posizione da lui interposta al precetto esecutivo n. __________. Mai invece, a suo dire, egli ha ricevuto la decisione riferita all’altra esecuzione (n. __________), depositata nel fascicolo dell’UE. Il ricorrente si duole inoltre che la procedente non abbia dato seguito *“alla regolare procedura di continuazione dell’esecuzione”*, siccome non ha presentato alcuna istanza di rigetto dell’opposi­­zione conformemente all’art. 82 LEF. Per questo motivo, quindi, dando seguito alle richieste di prosecuzione delle esecuzioni in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria competente, l’ufficio ha ingiustamente avallato il *“vessatorio”* comportamento della procedente.

E. Entro il termine impartitole il 21 aprile 2015, la PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre l’UE di Mendrisio ha chiesto che il ricorso venga respinto con osservazioni 19 maggio 2015.

Considerato

in diritto:

1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli avvisi di pignoramento impugnati, che l’escusso allega di essersi visto recapitare, per lettera semplice, l’8 aprile

2015, il ricorso, interposto giovedì 16 aprile 2015, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), non potendosi dimostrare, in assenza d’invio per

raccomandata, che il ricorrente ha ricevuto gli atti contestati prima dell’8 aprile.

2. Prima che si dia seguito a una domanda di proseguimento del­l’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio di esecuzione, e su ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (sentenza della CEF 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale nella decisione 7B.29/2002 del 14 marzo 2002, consid. 2c). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza di un grave vizio della procedura di rigetto

– come l’assenza di un dispositivo chiaro o un’insuffi­­ciente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) – tale da determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare inopponibile all’escusso la decisione che non gli fosse stata notificata (tra altre: sentenze della CEF 15.2004.5 del 29

marzo 2004, consid. 1.1, e 15.2007.11 del 16 aprile 2007, consid. 2). Per quanto riguarda gli altri vizi non così gravi da

giustificare la nullità della decisione di rigetto (compreso il difetto di una motivazione sufficiente, v. sentenza della CEF 14.2014.104 del 24 settembre 2014 consid. 1.3 con rinvii), l’assi­­curato non può contestarli con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), ma solo impugnando tempestivamente la decisione di rigetto presso l’autorità competente.

3. Nel rimproverare all’UE di avere proseguito le esecuzioni senza che le opposizioni fossero state rigettate dall’autorità giudiziaria competente “conformemente all’art.

82 LEF”, il ricorrente trascura il fatto che nell’ordine giuridico svizzero l’opposizione a un precetto esecutivo può essere rigettata non solo con una decisione emessa in procedura sommaria (art. 80-84 LEF) – sulla base, peraltro, non solo di un riconoscimento di debito o di un atto autentico (art. 82 LEF) ma pure di una decisione giudiziaria o amministrativa esecutiva (art. 80 LEF) – ma pure in una procedura giudiziaria o amministrativa di merito, sulla scorta di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (art. 79 LEF). E siccome le casse malati sono abilitate per legge a emanare esse stesse decisioni amministrative sui propri crediti nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato (art. 49 cpv. 1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]), come pure a statuire sulle opposizioni degli assicurati contro le proprie decisioni (giusta l’art. 52 LPGA), esse possono anche, a titolo accessorio, rigettare in via definitiva le opposizioni (giusta l’art. 74 LEF) interposte al precetto esecutivo (art. 79 LEF; sentenza del Tribunale federale K 144/99 del 28 marzo 2001, consid. 3; DTF 128 III 41 consid. 2; 121 V 110 consid. 2).

Ne discende che nei casi in cui, come nella fattispecie, nessuna procedura decisionale o ricorsuale è iniziata prima dell’inoltro dell’esecuzione tendente all’incasso di premi scoperti, l’opposi­­zione interposta dall’assicurato al precetto esecutivo, che in pratica viene trattata come una richiesta di emissione di una decisione formale nel senso dell’art. 51 cpv. 2 LPGA (o come un’op­­posizio­ne giusta l’art. 52 LPGA ove la cassa abbia già in precedenza adottato una decisione), dà inizio a una procedura amministrativa in cui la cassa malati è abilitata ad accertare in modo vincolante l’esistenza e l’importo del proprio credito e rigettare l’oppo­sizione LEF con una decisione unica (sentenza della CEF 14.2011.190

dell’11 gennaio 2012, RtiD 2012 II 895 seg. n. 56c [massima], consid. 4.4). La conformità di tale regolamentazione al

diritto costituzionale svizzero è data dalla possibilità per l’assi­­cu­rato, al termine della fase amministrativa del procedimento, di adire un giudice con pieno potere di cognizione, impugnando la decisione su opposizione con un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56-57 LPGA; Jaques, La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, n. 28). Nel caso concreto, quindi, nulla può essere rimproverato all’UE per avere considerato le decisioni emesse e prodotte dall’escutente (in virtù del­l’art. 49 LAMal come indicato nella loro motivazione) come titoli di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dal reclamante.

4. Il reclamante lamenta anche la carente notifica delle decisioni emesse dalla cassa malati. Già si è detto che tale vizio, che se fosse avverato determinerebbe la nullità delle decisioni in questione, dev’essere esaminato d’ufficio dalle autorità esecutive (sopra consid. 2). Al riguardo il ricorrente afferma di aver ricevuto nel mese di ottobre 2014 per posta semplice la decisione del 25 ottobre 2014, con la quale la procedente ha rigettato l’opposizio­­ne da lui interposta al precetto esecutivo n. __________, mentre sostiene di non aver mai ricevuto la corrispondente decisione riferita all’esecuzione n. __________, di cui egli ha avuto conoscenza solo dopo essersi rivolto all’CO 0 a seguito alla ricezione degli avvisi di pignoramento.

4.1 Dagli atti si evince che le decisioni 9 settembre 2014 e 25 ottobre 2014 sono state trasmesse al destinatario per “Posta A Plus”. L’escusso riconosce esplicitamente di aver ricevuto la seconda decisione nell’ottobre del 2014. Non allega

– e non vi sono indizi – che tale notifica fosse irregolare (nel senso dell’art.

49 cpv. 3 LPGA). Inoltre, egli non documenta, e del resto neppure afferma, di aver presentato contro tale decisione opposizione alla Cassa entro il termine

di 30 giorni dalla notificazione indicato nella stessa decisione. Di conseguenza la domanda di proseguire l’esecu­­zione

n. __________ risulta fondata su una decisione di rigetto del­l’opposizione validamente passata in giudicato. L’UE ha pertanto operato correttamente emettendo conformemente all’art. 89 LEF l’avviso di pignoramento del 23 marzo 2015 nell’ambito di questa esecuzione.

4.2 Diversa è la questione per l’esecuzione n. __________.

a) In questo caso il ricorrente pretende di non aver mai ricevuto la decisione del 9 settembre 2014 e la PI 1 non ha contestato tale affermazione, rimanendo silente in questa procedura. Ora, secondo la giurisprudenza l’onere della prova (o, secondo il Tribunale federale, della verosimiglianza preponderante in materia di assicurazioni sociali) della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 136 V 309 consid. 5.9; sentenza della CEF 15.2004.5 del 29 marzo 2004, consid. 2.1 con numerosi rinvii, in cui però si esige dalle casse malati la prova piena della notifica delle loro decisioni di rigetto). Ne discende che se la notificazione o la data sono contestate e che sussiste effettivamente un dubbio al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell’atto (DTF 129 I 10 consid. 2.2).

b) D’altronde il solo fatto che sulla decisione figuri l’indicazione della sua spedizione con invio semplice “A-Post plus” non costituisce prova dell’effettiva consegna dell’atto all’escusso né del deposito nella sua casella postale o buca delle lettere. La cassa malati non ha infatti prodotto l’attestazione “track & trace” relativa a tale invio, la quale avrebbe potuto rendere verosimile, ancorché in modo refragabile, l’entrata della decisione nella sfera di conoscenza del destinatario (v. sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, RSPC 2010 n. 882 pag. 140 consid. 2.3-2.5; 8C_198/2015 del 30 aprile 2015, consid. 3.2). Può quindi essere lasciato aperto il quesito di sapere se una simile attestazione sarebbe sufficiente a presumere validamente notificata la decisione con cui la cassa malati rigetta anche l’op­posizione all’esecuzione da essa promossa, ciò che, in caso di risposta positiva, creerebbe una disparità di trattamento rispetto alle sentenze di rigetto emesse dal giudice del rigetto o dal giudice civile, per cui si esige una ricevuta firmata dal destinatario (art. 138 cpv. 1 CPC).

c) Secondo la giurisprudenza, neppure il fatto che l’escusso abbia necessariamente avuto

conoscenza dell’esecuzione, dal momento che vi ha interposto opposizione, permette di presumere che la decisione di rigetto è

stata notificata l’ultimo giorno del termine di giacenza postale ove non sia stata ritirata (DTF 130 III 396 segg., sentenza della CEF 15.2005.59 del 13 giugno 2005).

d) Infine, non è neppure di rilievo il fatto che il ricorrente abbia avuto conoscenza, indirettamente, dell’esistenza della decisione della cassa malati quando ha ricevuto gli avvisi di pignoramento del 23 marzo 2015, a suo dire l’8 aprile 2015. A quel momento, infatti, egli disponeva ancora di un termine ragionevole per formulare opposizione alla decisione (cfr. DTF 122 I 99 consid. 3a/aa), comunque non inferiore al termine di 30 giorni previsto dalla legge (art. 52 cpv. 1 LPGA). Ne consegue che, per gli art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA e 11 OPGA (RS 830.11), la decisione non era ancora esecutiva al momento in cui la PI 1 ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________, sicché l’UE non avrebbe dovuto darvi seguito. Su questo punto il ricorso merita dunque accoglimento.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento emesso dall’CO 1 il 23 marzo 2015 nell’esecuzione n. __________.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –__________.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.