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15.2015.29 • TRAC TI 15.2015.29 Generato dall'IA

Creditor Grouping in Enforcement Action Upheld

Numero d'incarto 15.2015.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the decision of the enforcement office to group all continuation claims into a single enforcement action, arguing that separate groups should have been formed based on the filing dates of the continuation requests following a certificate of no assets. The court rejected the appeal, reasoning that under relevant law, the thirty-day period for creditors to join an existing seizure for participation begins from the date the seizure was *actually* executed, not from when the enforcement office should have acted, and since the appellant filed their request within thirty days of the actual seizure date, they correctly belonged to the single established creditor group, meaning no prejudice resulted from the grouping.

Regesto Legislator

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Art. 110 LEF, Art. 89 LEF, Art. 5 LEF, Art. 52 LEF, Art. 110 cpv. 1 LEF, Art. 9 CC; Creditor Grouping in Enforcement Action Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that under relevant law, the thirty-day period for creditors to join an existing seizure for participation begins from the date the seizure was *actually* executed, not from when the enforcement office should have acted, and since the appellant filed their request within thirty days of the actual seizure date, they correctly belonged to the single established creditor group, meaning no prejudice resulted from the grouping.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione credito in esecuzione insinuazione del credito domanda collettiva richiesta di pignoramento ricorso collettivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 86 III 87
Creditor's Debt Collection Continuation Request to Non-Competent Office Validates Timeliness
DTF 106 III 112
89 LEF – ma dal giorno in cui il pignoramento ebbe effettivamente luogo (DTF 106 III 112 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning that leads to the final order regarding the non-imposition of court fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning that leads to the final order regarding the non-imposition of court fees.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning that leads to the final order regarding the non-imposition of court fees.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.29 · Lugano 5 giugno 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 10 febbraio 2015 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta dell’attestato di carenza di beni emesso il 12 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, il 4 dicembre 2014 RI 1 ha inviato allo stesso Ufficio una domanda di proseguire l’esecuzione contro PI 1 per l’incasso di fr. 26'899.40;

che dando seguito alla predetta domanda e a precedenti domande di continuazione presentate da altri creditori nei confronti di PI 1, il 1° dicembre 2014 l’UEF ha proceduto al pignoramento;

che ricevuto il verbale di pignoramento, con scritto del 3 febbraio 2015 RI 1 ha contestato la decisione dell’UEF, divenuto ormai l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, di formare un solo gruppo di creditori (gr. __________) anziché 3, come – a suo dire –l’organo esecutivo avrebbe dovuto fare fondandosi sulle diverse date in cui ha ricevuto le domande di proseguimento;

che in risposta allo scritto appena menzionato, il 4 febbraio 2015 l’UE ha comunicato a RI 1 che, nonostante abbia inviato ai diversi creditori di PI 1 avvisi di pignoramento per diverse date, il pignoramento ha avuto effettivamente luogo soltanto il 1° dicembre 2014, ragione per cui ritiene che la formazione di un unico gruppo di creditori, cui partecipa anche RI 1, è corretta;

che con ricorso del 10 febbraio 2015 RI 1 si aggrava contro la predetta comunicazione, chiedendo a questa Camera di annullare il verbale di pignoramento e di ordinare all’UE di rifare tale atto in conformità dell’art.

110 LEF;

che l’insorgente ripropone in sostanza le medesime argomentazioni del precedente scritto del 3 febbraio 2015, ribadendo che nel caso di specie l’UE avrebbe dovuto formare diversi gruppi di creditori anziché uno solo;

che PI 1 non ha formulato osservazioni, mentre l’UE ha postulato la reiezione del gravame con osservazioni del 12 febbraio 2015;

che giusta l’art. 89 LEF, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento;

che con l’espressione “senza indugio” la predetta norma stabilisce un mero termine d’ordine, la cui violazione non comporta l’annullamento o la nullità del pignoramento (cfr. DTF 86 III 87 consid. 2), ma può dar luogo alla responsabilità del Cantone giusta l’art. 5 LEF, qualora il creditore abbia subito un danno (Le­brecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 110 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.

17 e 23 ad art. 52 LEF);

che per l’art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecu­­zione di un pignoramento partecipano a questo;

che secondo la giurisprudenza, il termine di partecipazione al pignoramento comincia a decorrere non dal momento in cui l’uffi­­cio avrebbe dovuto procedervi – ovvero “senza indugio” dal ricevimento della (prima) domanda di continuazione giusta l’art. 89 LEF – ma dal giorno in cui il pignoramento ebbe effettivamente luogo (DTF 106 III 112 consid. 1; 101 III 92 consid. 2);

che nel caso in rassegna il pignoramento è stato eseguito l’11 novembre 2014, come risulta sia dal verbale di pignoramento, che fa piena prova dei fatti riportati (art. 9 CC), sia dall’avviso di partecipazione al pignoramento spedito al ricorrente il 12 dicembre 2014 – e non solo dal 1° dicembre 2014 come invece indicato nelle osservazioni dell’UE;

che avendo RI 1 presentato la domanda di proseguimento il 4 dicembre 2014 – la data determinante dal profilo dell’art. 110 LEF essendo quella di deposito (non di ricezione) della domanda alla posta (art. 32 cpv. 1 vLEF, ora 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) – egli partecipa al gruppo formatosi l’11 novembre 2014, siccome il termine di partecipazione di 30 giorni è scaduto l’11 dicembre, data peraltro esplicitamente menzionata quale scadenza sul verbale di pignoramento;

che

– per inciso – contrariamente a quanto pare credere il ricorrente (v. il suo scritto 3 febbraio 2015 all’UE), il salario dell’e­­scussa avrebbe anche potuto essere pignorato prima dell’11 novembre a beneficio prioritario dei creditori che avevano presentato la loro domanda di proseguimento prima di lui (art. 110 cpv. 3 LEF), ove la data d’inizio dell’attività lucrativa, pur futura (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF), fosse stata a quel momento già nota;

che ad ogni modo anche se il salario non fosse stato pignorato a favore dei creditori del o dei gruppi precedenti, questi avrebbero comunque potuto partecipare al pignoramento del salario eseguito per ipotesi a favore del gruppo del ricorrente sulla base dell’art. 115 cpv. 3 LEF (tenuto conto che persino il verbale impugnato vale come attestato di carenza di beni provvisorio);

che, di conseguenza, non appare neppure che il ricorrente abbia subìto un pregiudizio dalla tardiva esecuzione del pignoramento;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.