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15.2015.26 • TRAC TI 15.2015.26 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Execution Dismissed Due to Subsequent Acknowledgment of Summons

Numero d'incarto 15.2015.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an execution proceeding initiated by a creditor, alleging that the executive summons was never properly served on January 2, 2015, as the debtor was abroad at that time, which precluded the timely filing of an opposition. The Execution Office initially accepted the debtor's objection to the summons based on the documentary evidence of travel, but the supervisory authority, reviewing the matter, found that because the debtor later confirmed receiving a copy of the summons from the creditor on February 11, 2015, and the execution office subsequently admitted the opposition, the debtor suffered no prejudice from the irregular official notification, thus warranting the dismissal of the appeal seeking the outright cancellation of the execution procedure.

Regesto Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal Against Execution Dismissed Due to Subsequent Acknowledgment of Summons: The Execution Office initially accepted the debtor's objection to the summons based on the documentary evidence of travel, but the supervisory authority, reviewing the matter, found that because the debtor later confirmed receiving a copy of the summons from the creditor on February 11, 2015, and the execution office subsequently admitted the opposition, the debtor suffered no prejudice from the irregular official notification, thus warranting the dismissal of the appeal seeking the outright cancellation of the execution procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
citazione a comparire opposizione al precetto esecutivo notificazione viziata domanda di continuazione dell'esecuzione riconoscimento di debito domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited as the legal basis for not levying court costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.26 · Lugano 1 giugno 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 12 febbraio 2015 di

RI 1 (patrocinato dall' PA 1, ) contro

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, (patrocinata dall' RA 1, )

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 24 novembre 2014 la PI 1 ha inoltrato all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano una domanda di esecuzione nei confronti di RI 1 per l’incasso

di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 24 novembre 2014;

che dando seguito alla predetta domanda, lo stesso giorno l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________;

che sull’esemplare del precetto per il creditore figura che l’atto è stato notificato al debitore il 2 gennaio 2015 e che costui non ha interposto opposizione;

che con reclamo (*recte* ricorso) del 12 febbraio 2015 RI 1 si aggrava contro la procedura esecutiva promossa nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo;

che il ricorrente sostiene in sostanza che il precetto non gli è mai stato notificato, siccome il 2 gennaio 2015 si trovava in __________, come si evince dalla copia della conferma di prenotazione del volo della compagnia Ryanair (con andata prevista per il 27 dicembre 2014 e ritorno al 10 gennaio 2015) prodotta agli atti (doc. D), ragione per cui – a suo dire – il precetto dovrà, se del caso, essergli nuovamente notificato affinché possa interporre opposizione;

che preso atto delle motivazioni di ricorso e non potendo dimostrare di aver notificato il precetto esecutivo al debitore alla data indicata sullo stesso, con decisione del 18 marzo 2015 l’UE ha ammesso l’opposizione di RI 1;

che le parti non hanno impugnato il provvedimento appena menzionato;

che in caso di riconsiderazione parziale l’autorità di vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte dall’ufficio d’esecuzione nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.77 del 22 gennaio 2015 consid. 3.1);

che nel caso in rassegna l’UE non ha annullato l’esecuzione come richiesto dall’insorgente, ma ha soltanto ammesso l’opposizi­one al precetto, sicché questa Camera deve ancora pronunciarsi sulla censura inerente all’annullamento della procedura esecutiva;

che secondo la giurisprudenza, ove l’escusso abbia avuto conoscenza del contenuto del precetto esecutivo pur notificatogli in modo irregolare, non si giustifica di annullarlo né di ordinarne una nuova notificazione, la quale non gli fornirebbe alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112 III 81 consid. 2; sentenza della CEF 15.2014.39 del 4 giugno 2014 consid. 3.1);

che nel caso di specie l’escusso ha confermato di aver ricevuto dalla creditrice copia del precetto esecutivo in data 11 febbraio 2015 (v. ricorso, pag. 3);

che avendo ottenuto dall’UE l’iscrizione dell’opposizione da lui formulata contro il precetto, RI 1 non ha subito alcun pregiudizio dalla notifica irregolare dell’atto in questione;

che non si giustifica pertanto di annullare la procedura esecutiva, né di procedere a una nuova e regolare notifica;

che nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso va dunque respinto;

che con la reiezione del ricorso la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto.

2. La domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.