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15.2015.17 • TRAC TI 15.2015.17 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Salary Seizure and Share Ownership Status

Numero d'incarto 15.2015.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor appealed an enforcement office's seizure record concerning a debtor's salary excess and corporate shares, specifically challenging the ownership and location recorded for 49 bearer shares of a company. The court found that the creditor's primary complaint regarding the share seizure became moot because the enforcement office subsequently issued a new, corrected seizure record on July 16, 2015, which addressed the creditor's concerns by accurately reflecting the number of shares held by the office and was no longer contested. However, the court partially granted the appeal regarding the creditor's request for the enforcement office to verify the debtor's residence for other attachable assets, reasoning that since the existing seizures were insufficient to cover the debts, the case must be remanded to the enforcement office to inspect the debtor's dwelling for any further attachable property, as required by law.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro il verbale di pignoramento, diventato parzialmente senza oggetto. Accertamenti insufficienti dell’UE. Rinvio dell’incarto perché si proceda all’ispezione dell’abitazione dell’escusso

Parole chiave

Generato dall'IA
regime della proprietà richiesta di pignoramento esecuzione per debiti quota sociale sostanza statuto di dimora

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 92 LEF

The appeal was partially granted and the case was referred back to the enforcement office to proceed with the inspection of the debtor's dwelling for any other attachable assets.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning which precedes the final orders regarding the non-levy of court fees (though not explicitly restated in the dispositive order 2, the disposition states 'Non si prelevano spese né si assegnano indennità' which refers to the rules cited, typically based on specific fee regulations like OTLEF/RTF).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning which precedes the final orders regarding the non-award of indemnities (though not explicitly restated in the dispositive order 2, the disposition states 'Non si prelevano spese né si assegnano indennità' which refers to the rules cited, typically based on specific fee regulations like OTLEF/RTF).

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Testo completo

Incarto n. 15.2015.17 · Lugano 19 agosto 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 19 gennaio 2015 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 27 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

procedura che interessa anche

RI 2,

Ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1, il 27 novembre 2014 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha pignorato la quota di salario dell’e­­scusso eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 1'892.–, nonché l’intero pacchetto azionario (composto di 100 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.– cadauna) della società __________ E__________ SA, con sede a __________, indicando nel verbale di pignoramento che 51 azioni sono depositate presso l’UE, mentre le restanti 49 “*sono depositate* *presso la F__________ SA e non ancora di proprietà dell’escusso in quanto il debito per l’acquisto non è ancora stato estinto*”;

che ricevuto il verbale, con scritto del 19 gennaio 2015 RI 1 ha segnalato all’UE di aver venduto all’escusso, con contratto del settembre 2012, almeno 15 delle

49 azioni della società __________ E__________ SA depositate presso la F__________ SA, ragione per cui – a suo dire – non si comprende come possano essere (ancora) di proprietà di quest’ultima;

che nello stesso scritto la procedente ha pure invitato l’UE, qualora non l’avesse ancora fatto, ad accertare l’esistenza di eventuali altri beni pignorabili presso l’abitazione dell’escusso, a effettuare una verifica relativa all’effettivo incasso dell’eccedenza mensile pignorabile dello stipendio del debitore e a fornirle indicazioni sulla ripartizione degli importi incassati tra lei e l’altro creditore partecipante al gruppo di pignoramento;

che a titolo cautelativo, RI 1 ha altresì chiesto all’UE di considerare la sua lettera quale formale atto di ricorso giusta l’art. 17 LEF;

che a integrazione e conferma di quanto sopra esposto, il 25 gennaio 2015 la procedente ha prodotto all’UE copia del contratto di compravendita di azioni al portatore sottoscritto il 7 settembre 2012 da lei e da PI 1, dal quale – a suo parere – emerge che a quel momento le note azioni erano in possesso del debitore;

che essa ha pure trasmesso un estratto del verbale dell’udienza del 20 gennaio 2015 tenutasi dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. __________), concernente la deposizione di PI 1, il quale aveva confermato che le 15 azioni in questione erano sue e da lui detenute e che presso la F__________ SA ve ne erano altre, diverse da quelle;

che a fronte di quanto appena menzionato, a mente dell’escuten­­te risulta ancora più palese che la F__________ SA non sia in possesso delle predette azioni, motivo per cui ha chiesto all’UE di procedere alle verifiche del caso;

che avendo considerato gli scritti della procedente quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF, con osservazioni del 19 febbraio 2015 l’UE ne postula la reiezione, mentre l’escusso è rimasto silente;

che il 13 luglio 2015 l’organo esecutivo ha emesso e trasmesso alle parti un nuovo verbale di pignoramento, in sostituzione e annullamento di quello precedente;

che resosi conto che nel nuovo verbale mancava la seconda pagina, l’UE ne ha emesso un altro il 16 luglio 2015, indicando sullo stesso che “*il presente verbale di pignoramento annulla e sostituisce il verbale del 27 novembre 2014, considerato che lo stesso non rappresentava la situazione reale e del 13 luglio 2015*” (v. verbale del 16 luglio 2015, pag. 4);

che per quanto attiene al pignoramento delle azioni della società __________ E__________ SA, il nuovo verbale menziona in particolare che 66 azioni (dalla n. 1 alla n. 66) sono depositate presso l’UE e le restanti 34 (dalla n. 67 alla n. 100) presso la F__________ SA;

che con il ricorso al vaglio RI 1 si duole anzitutto della – a suo avviso – errata indicazione del numero di azioni depositate presso la F__________, ritenendo che

15 delle 49 azioni in questione non possono essere in possesso e di proprietà di quest’ultima;

che con il nuovo verbale emesso il 16 luglio 2015 l’UE ha rettificato il numero delle azioni depositate presso la sua sede e presso la F__________, indicando in concreto che nella sua sede sono effettivamente presenti 66 azioni anziché 51;

che in altri termini, l’Ufficio ha modificato il verbale nel senso auspicato dalla ricorrente, ovvero aggiungendo nella voce 1 degli oggetti pignorati anche le quindici azioni (dalla n. 52 alla n. 66, v. contratto di compravendita di azioni al

portatore 7 settembre 2012, pag. 1) cui fa riferimento la stessa e che di fatto erano già in possesso dell’organo

esecutivo, sebbene quest’ultimo per errore non le avesse menzionate nel verbale del 27 novembre 2014;

che il nuovo verbale non è stato impugnato ed è ormai passato in giudicato;

che su questo punto la procedura ricorsuale è così divenuta priva d’oggetto;

che per quanto concerne le richieste di verifica dell’incasso dell’eccedenza mensile pignorabile dello stipendio del debitore e d’informazione sulla ripartizione degli importi incassati, esse appaiono essere semplici richieste all’UE e non domande di ricorso;

che per quanto attiene invece all’accertamento dell’esistenza di eventuali altri beni pignorabili presso l’abitazione dell’escusso, dagli atti non emerge che l’UE vi abbia proceduto in tempi recenti, essendosi lo stesso limitato a interrogare l’escusso presso i propri uffici (cfr. verbali interni delle operazioni di pignoramento del 6 dicembre 2013 e 21 agosto 2014);

che, tuttavia, tra i compiti dei funzionari incaricati di eseguire il pignoramento rientra in particolare quello d’ispezionare la dimora, principale o secondaria, dell’escusso (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 91 LEF con rinvii);

che nel caso specifico, siccome i beni pignorati non sono sufficienti a soddisfare i crediti posti in esecuzione, compresi gli interessi e le spese esecutive, in parziale accoglimento del ricorso, l’incarto dev’essere rinviato all’organo esecutivo, affinché verifichi la presenza presso l’abitazione di PI 1 di eventuali altri beni pignorabili, i quali, in caso affermativo, andranno pignorati, nei limiti della legge (art. 92 LEF), fintanto che non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è rinviato all’Uffi­cio di esecuzione di Bellinzona, affinché proceda all’ispezione dell’abitazione di PI

1 nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.