Debt Contestability and Bankruptcy Warning Cancellation Mootness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn execution debtor appealed the issuance of bankruptcy warning by the execution office, asserting the existence of a debt contestation action; the execution office subsequently reconsidered and cancelled the warning, leading the creditor to appeal that cancellation, arguing the contestation only covered a partial debt amount. The supervisory authority dismissed both appeals as moot because the debtor subsequently paid the undisputed portion of the debt, causing the creditor's appeal to become without object as the execution remained suspended only for the contested balance pending a final judgment, and the execution office was permitted to reconsider its initial action before responding to the debtor's appeal.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Stralcio del ricorso dell’escusso in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato. Stralcio del ricorso dell’escutente, diventato senza oggetto in seguito al pagamento della parte del credito non disconosciuta
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for declaring the appeal without object and striking it from the rolls (used for both appeals).
Cited in the reasoning regarding the non-levy of court fees, which is confirmed in the operative part regarding costs.
Cited in the reasoning regarding the non-allocation of indemnities, which is confirmed in the operative part regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 15.2015.10 15.2015.15 · Lugano 18 marzo 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso inoltrato il 26 gennaio 2015 (inc. 15.2015.10) da
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
nonché sul ricorso 5 febbraio 2015 (inc. 15.2015.15) di quest’ultima avverso la decisione di riconsiderazione del 27 gennaio 2015, con cui l’Ufficio ha annullato la comminatoria di fallimento;
rammentato che contro la comminatoria di fallimento fatta emettere dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 26'690.– più accessori, quest’ultimo ha interposto ricorso facendo valere di aver inoltrato azione di disconoscimento di debito, motivo per cui l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, riconsiderando il provvedimento, l’ha annullato il
27 gennaio 2015;
visto che contro tale decisione la creditrice ha a sua volta presentato ricorso il 5 febbraio 2015, facendo notare che l’azione di disconoscimento di debito verte solo su fr. 4'650.–, motivo per cui la comminatoria è giustificata per il saldo del credito;
preso atto che, come da comunicazione della società escutente del 14 marzo 2015, l’escusso ha pagato all’Ufficio (il 6 marzo) la parte non contestata del credito fatto valere con l’esecuzione n. __________;
ritenuto che, come peraltro rilevato dalla stessa escutente, il suo ricorso è così diventato senza oggetto, l’esecuzione, per il saldo del credito, rimanendo (interamente) sospesa fino a decisione definitiva sull’azione di disconoscimento di debito o ritiro della stessa (cfr. DTF
101 III 41 seg.; sentenza della CEF 15.2005.45 del 25 maggio 2005, consid. 1), sicché occorre stralciarlo dai ruoli (art. 24*b* cpv. 1 LPR);
atteso che, per quanto riguarda il primo ricorso, giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come ora nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 consid. 3; 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Il ricorso della PI 1 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.