Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2014.94 • TRAC TI 15.2014.94 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Order Dismissed for Improper Venue

Numero d'incarto 15.2014.94
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor filed an appeal against a bankruptcy order issued by the enforcement office following a creditor's enforcement proceedings for the full claimed amount, asserting that a lower amount was agreed upon and partially paid, and requesting the supervisory authority to investigate based on good faith and supporting documentation. The court dismissed the appeal as inadmissible because the supervisory authority's review is limited to formal violations of the enforcement procedure, not the material validity of the debt itself, which falls exclusively within the jurisdiction of the judiciary via procedures such as opposition rejection or debt contestation, noting that the debtor failed to timely oppose the enforcement action.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 83 cpv. 2 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Order Dismissed for Improper Venue: The court dismissed the appeal as inadmissible because the supervisory authority's review is limited to formal violations of the enforcement procedure, not the material validity of the debt itself, which falls exclusively within the jurisdiction of the judiciary via procedures such as opposition rejection or debt contestation, noting that the debtor failed to timely oppose the enforcement action.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione in via di fallimento opposizione vigilanza dell'autorità competente decreto di non luogo a procedere apertura del fallimento legittimazione a ricorrere Comminatoria di fallimento. Ricorso. Censure di merito irricevibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 17 LEF

Cited as the basis for the admissibility of the appeal to the supervisory authority in general.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning regarding the decision not to levy a judicial fee, which is reflected in the dispositive order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning regarding the decision not to award indemnities, which is reflected in the dispositive order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the decision not to award indemnities, which is reflected in the dispositive order 2.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2014.94 · Lugano 24 settembre 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 17 settembre 2014 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 21’391.80 oltre interessi del 5% dal 3 gennaio 2014 e spese.

B. Il

19 agosto 2014, l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata all’escussa il successivo 8 settembre.

C. Con ricorso del 17 settembre 2014, RI 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, chiedendo all’autorità di vigilanza di “fare i dovuti accertamenti in merito, in ragione della nostra buona fede e delle prove documentali allegate”.

D. Il ricorso non è stato notificato a PI 1 per osservazioni, mentre l’UE, con osservazioni del 19 settembre 2014, ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza il 17 settembre 2014, meno di 10 giorni dopo la notifica dell’atto impugnato avvenuta l’8 settembre, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

3. Nel caso specifico la ricorrente sostiene di non essere debitrice dell’importo posto in esecuzione (di fr. 21’391.80), affermando di essersi accordata con la ditta escutente per il pagamento di un importo inferiore (di fr. 16’390.–) e di avere nel frattempo versato un acconto di fr. 5’000.–. Chiede a questa Camera di “fare i dovuti accertamenti in merito, in ragione della nostra buona fede e delle prove documentali allegate”.

4. Ora, come visto (consid. 2), l’autorità di vigilanza è competente solo per riesaminare l’operato dell’ufficio di esecuzione ma non la validità del credito posto in esecuzione, la cui verifica spetta esclusivamente al giudice. Le censure della ricorrente sono quindi irricevibili in questa sede e l’esecuzione deve proseguire, non avendo essa interposto tempestiva opposizione né ottenuto da un giudice la sospensione della stessa (art. 85-85*a* LEF).

5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.