Enforcement Office Attachment Appeal Dismissed on Procedural Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a notice of attachment issued by the Enforcement and Bankruptcy Office to collect alimony and related expenses arising from a divorce decree, following the final rejection of a prior objection by a lower court. The supervisory court dismissed the appeal, reasoning that an appeal to this authority can only challenge the actions of the enforcement office, not the merits of a prior, now final, judicial decision rejecting the objection; furthermore, any subsequent payment that might reduce the debt should be addressed through different legal channels, meaning the attachment must proceed based on the existing enforceable title.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione della sentenza di rigetto dell’opposizione a questo stadio irricevibile. Pagamento asseritamente fatto all’escutente dopo il rigetto dell’opposizione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish the general admissibility of the appeal against the enforcement office's act, although the appeal was ultimately rejected.
Cited in the dispositive for the decision not to levy a judicial fee.
Cited in the dispositive for the decision not to award costs/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2014.91 · Lugano 8 ottobre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 22 agosto 2014 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 12 agosto 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 (Italia) (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2012 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio, PI 1 procede contro l’ex marito RI 1 per l’incasso di fr. 130'379.– oltre interessi del 5% dal 9 aprile 2008 e spese per pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.
B. L’opposizione essendo stata rigettata in via definitiva con sentenza 27 giugno 2014 del Pretore del Distretto di Leventina (inc. SO.2013.187), ora passata in giudicato, il 12 agosto 2014 l’UEF ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30 ottobre.
C. Con scritto del 22 agosto 2014 indirizzato al Pretore del Distretto di Blenio, RI 1 contesta “il pignoramento”, ritenendolo “non giustificato”. Il 1° settembre 2014 egli ha d’altronde scritto all’UEF di ritenere la vertenza chiusa e il ricorso privo di contenuto, giacché “finanziariamente le parti sono a pareggio”.
D. Con osservazioni dell’8 settembre 2014, PI 1 chiede la reiezione del ricorso, conclusione cui giunge anche l’UEF nelle proprie osservazioni del 9 settembre.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso dall’UEF di Blenio il 12 agosto 2014, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Lo scritto del 1° settembre 2014 è invece tardivo e nemmeno può essere considerato come un ritiro del ricorso, anche perché RI 1 continua ad opporsi all’avviso di pignoramento, secondo lui “espulso dal suo ruolo pratico”.
2. Nel ricorso l’insorgente si duole che il Pretore del Distretto di Blenio abbia “confermato il P.E. n° __________” malgrado la documentazione trasmessagli il
20 agosto 2014 (“atto __________”) certificasse un suo versamento di fr. 100'000.– a favore dell’escutente. Egli reputa così il pignoramento ingiustificato, il “consuntivo RI 1/PI 1 in esame” costituendo a suo parere “un’oggettiva proposta che può chiudere, in modo ragionevole, la vertenza che si protrae da 12 anni”. Da parte sua, invece, PI 1 contesta il bonifico allegato dal ricorrente e osserva come l’importo posto in esecuzione sia comunque ampiamente superiore a fr. 100'000.–, concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (nel senso dell’art. 17 LEF) può avere per oggetto unicamente il provvedimento di un organo esecutivo, segnatamente di un ufficio d’esecuzione, e mai la decisione di un’autorità giudiziaria. Orbene, con il suo ricorso RI 1 sembra tentare di rimettere in discussione la sentenza di rigetto dell’opposizione, ciò che, come visto, non può fare con un ricorso all’autorità di vigilanza, ma avrebbe semmai dovuto intraprendere proponendo un reclamo contro la sentenza di rigetto dell’opposizione entro 10 giorni dalla sua notificazione (combinati art. 309 lett. b n. 3, 319 lett. a e
321 cpv. 2 CPC). Ora è troppo tardi, la sentenza essendo passata in giudicato. Il pagamento di fr. 100'000.–, comunque non dimostrato in questa sede (né in sede di rigetto dell’opposizione, giacché il Pretore ha statuito prima del
20 agosto 2014), potrebbe tutt’al più giustificare un annullamento parziale dell’esecuzione, ma spetterebbe al giudice civile pronunciarlo (art. 85 o 85*a* LEF), non all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza. Al momento attuale, ad ogni modo, l’esecuzione non è sospesa e va quindi proseguita con l’esecuzione
del pignoramento previsto per il 30 ottobre 2014. In queste circostanze, nella misura in cui è ricevibile il ricorso si rivela infondato e va pertanto
respinto.
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.