Debtor's Appeal Against Enforcement Dismissed Due to Lack of Proof of Timely Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the enforcement office's decision to proceed with attachment following a transfer of the enforcement proceedings after the debtor relocated, requesting the reinstatement of the deadline to file an opposition to the initial enforcement order which they claimed to have filed previously. The court dismissed the appeal, reasoning that the initial enforcement order was validly served upon an adult family member at the debtor's registered address, the debtor failed to provide proof of the timely written opposition, and furthermore, failed to demonstrate that any delay in pursuing the matter was due to a non-culpable obstacle, as a debtor is generally responsible for ensuring that notifications received by cohabitants are duly passed on.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro l’avviso di pignoramento. Opposizione non comprovata. Domanda di restituzione del termine d’opposizione non motivata e quindi irricevibile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive reasoning section as the basis for not levying the judicial fee.
Cited in the dispositive reasoning section as the basis for not awarding compensation.
Cited in the dispositive reasoning section as the basis for not awarding compensation.
Cited in the reasoning section as establishing the general admissibility of the appeal to the supervisory authority.
The request for reinstatement of the opposition term, which was declared inadmissible, is rooted in this provision.
Cited in the reasoning section regarding the correct method of serving enforcement acts.
Testo completo
Incarto n. 15.2014.81 · Lugano 6 ottobre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 7 agosto 2014 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1relativo all’emissione il 4 agosto 2014 dell’avviso di pignoramento n. __________ emesso nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, Mendrisio
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 giugno 2013 dall’UEF di Mendrisio, l’associazione PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 690.– oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2008. Contro il precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.
B. Avendo l’escussa nel frattempo traslocato a Lugano, l’associazione escutente, dopo essersi vista rifiutare il 23 giugno 2014 il proseguimento dell’esecuzione dall’UEF di Mendrisio, ha rinnovato la domanda all’UE di Lugano il 3 luglio 2014, il quale ha notificato l’indomani all’escussa l’avviso di pignoramento (con il proprio n. __________) per il 6 ottobre 2014.
C. Con ricorso del 7 agosto 2014, RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la restituzione del termine di opposizione. Il 19 agosto il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
D. Con osservazioni dell’8 settembre 2014 l’UE di Lugano si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente, mentre l’UEF di Mendrisio ha specificato di non avere ricevuto l’opposizione scritta del 14 giugno 2014 citata da RI 1 nel ricorso. L’escutente non si è espressa.
Considerato
in diritto: 1. Interposto il 7 agosto 2014 all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento impugnato emesso il 4 agosto dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente ammette che il precetto esecutivo è stato notificato a suo padre (il
6 giugno 2013, come risulta sull’atto medesimo), ma sostiene di avere inoltrato opposizione per iscritto il 14 giugno. Ad ogni modo la ricorrente chiede la restituzione del termine di opposizione nel senso dell’art. 33 cpv. 3 (*recte:* 4) LEF.
3. Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l’impressione della maturità, ove viva nella stessa economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità domestica (fra tante: sentenza della CEF 15.2006.17 del 6 aprile 2006, consid. 1/d). Nel caso di specie, il precetto esecutivo in questione è stato notificato il 6 giugno 2013 al padre dell’escussa, presso il domicilio dei suoi genitori, __________ e __________ (in via __________), dove ella è stata registrata come domiciliata fino al 13 giugno 2013 (secondo la banca dati sui movimenti della popolazione MovPop). La notifica risulta quindi corretta e del resto la ricorrente non ne contesta esplicitamente la validità. Dell’opposizione scritta del 14 giugno 2014 RI 1 non fornisce peraltro alcuna prova e non se ne trova traccia nella documentazione dell’UEF di Mendrisio. Ricordato che l’onere della prova dell’opposizione incombe all’escusso (fra tante: sentenza della CEF 15.2012.84 del 6 settembre 2012), nel caso di specie l’UE di Lugano a ragione ha considerato che nessuna opposizione impedisse la notifica dell’avviso di pignoramento. Il ricorso è dunque infondato.
4. In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9-10 ad art. 33 LEF e i riferimenti ivi citati).
4.1 Nel caso concreto, la ricorrente non ha motivato la richiesta di restituzione del termine di opposizione, che si avvera così irricevibile.
4.2 Si ammettesse pure che l’opposizione da lei allegata non è pervenuta all’organo esecutivo, l’istanza di restituzione sarebbe nondimeno da respingere poiché RI
1 non ha né allegato né dimostrato che ciò non sia da ricondurre a una sua colpa. Neppure l’eventuale mancata trasmissione del precetto esecutivo dal padre alla figlia muterebbe l’esito del giudizio, l’esistenza stessa dell’istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro dell’economia domestica (art. 64 cpv. 1 LEF) escludendo che si possa considerare l’assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario quale motivo di restituzione del termine di opposizione. Salvo circostanze particolari, l’escusso risponde infatti della colpa del membro della propria economia domestica o del suo impiegato che avesse omesso di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul
comportamento da adottare in caso di notifica di un atto esecutivo (CEF 15.2006.17 già citata, consid. 3, con rimandi). In
definitiva, la richiesta sarebbe comunque dovuta essere respinta nel merito.
5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine d’opposizione è irricevibile.
2. Il ricorso è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
–; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano e all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.