Debtor's Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed Due to Procedural Defects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor filed an appeal against the notification of impending bankruptcy issued by the enforcement office following an execution initiated by a creditor for an unpaid debt, requesting a suspension of the bankruptcy order pending a resolution of alleged issues with silicone supplied by the creditor. The court dismissed the appeal as inadmissible because, under the relevant enforcement law, an appeal to the supervisory authority against a bankruptcy notice is restricted to formal defects, and substantive challenges to the debt's validity must be raised through timely opposition to the payment order, which was not done, leaving only the execution court as the proper venue for further review at this stage.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Richiesta di sospensione. Incompetenza materiale dell’ufficio d’esecuzione e dell’autorità di vigilanza. Ricorso inammissibile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive regarding the non-levying of the judicial fee.
Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.
Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2014.71 · Lugano 4 agosto 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 9 luglio 2014 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 27 giugno 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'583.10 oltre accessori, il 30 giugno 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con scritto del 9 luglio 2014, RI 1 ha chiesto alla Camera di “sospendere la comminatoria di fallimento”, almeno fino a quando non avrebbe ricevuto una risposta da PI 1 in merito ai problemi riscontrati con il silicone da essa fornito.
C. Con osservazioni 18 luglio 2014 PI 1 ha dichiarato che la ricorrente non aveva mai pagato la merce da essa acquistata, mentre l’UEF ha postulato la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, RI 1 chiede di “sospendere” la comminatoria di fallimento fino
a quando PI 1 non avrà risposto al suo scritto 14 febbraio 2014, in cui la invitava a prendere posizione sui problemi riscontrati con il silicone fornito durante
gli anni dal 2011 al 2013. La legge, tuttavia, non consente all’UEF (né all’autorità di vigilanza) di concedere una simile sospensione per motivi di merito. Se l’escussa avesse inteso contestare il credito vantato da PI 1 avrebbe dovuto interporre opposizione tempestivamente, entro dieci giorni dalla notifica del precetto esecutivo (art. 74 LEF), ciò che avrebbe per legge sospeso l’esecuzione (art. 78 LEF). Allo stadio attuale della procedura esecutiva, solo il giudice del foro dell’esecuzione potrebbe fermarla (art. 85 o 85*a* LEF). Il ricorso si rivela quindi inammissibile.
3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.