Improper Representation and Jurisdiction in Appeal Against Enforcement Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal against an enforcement office's calculation of a minimum subsistence level and subsequent garnishment order, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed by a representative of an association who was neither a lawyer nor a statutorily authorized trustee under cantonal law governing supervisory authority review of enforcement proceedings, and the appellant failed to correct this deficiency after being explicitly warned. Furthermore, the court noted the appeal was improperly directed to the cantonal supervisory authority because the challenged enforcement action appeared to have been executed by an office in another canton pursuant to a rogatory letter, meaning the proper supervisory authority would be that of the canton where the act was executed.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro un pignoramento eseguito in via rogatoria. Assenza di legittimazione del rappresentante della parte ricorrente. Competenza territoriale dell’autorità di vigilanza. Ricorso inammissibile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of proper signature/representation.
Cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial fees and non-assignment of allowances.
Testo completo
Incarto n. 15.2014.65 · Lugano 3 settembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 13 giugno 2014 di
RI 1 (rappr. da RA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, o meglio contro il calcolo del minimo di esistenza del ricorrente del 3 giugno 2014;
ritenuto
in fatto: A. Con un “appello” del 13 giugno 2014 (data del timbro postale sulla busta di trasmissione, la data del 6 maggio 2014 indicata sul ricorso essendo manifestamente un refuso), RI 1 chiede a questa Camera di annullare il pignoramento intimato al suo datore di lavoro il 3 giugno 2014 e di ordinare all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno di “procedere alla cancellazione e notifica della decisione al datore di lavoro attuale”, protestate spese e ripetibili.
B. Appurato che il segretario dell’associazione RA 1, firmatario del ricorso in rappresentanza del ricorrente, non è iscritto nell’albo degli avvocati né in quello dei fiduciari, con ordinanza del 16 giugno 2014 il presidente della Camera ha impartito al ricorrente un termine per trasmettere all’UEF di Locarno un esemplare del ricorso firmato da un rappresentante autorizzato secondo l’art.
15 LPR (con la relativa procura) o da lui personalmente. È stata inoltre chiesta la produzione del provvedimento impugnato, siccome l’atto allegato al ricorso, redatto in lingua tedesca, all’evidenza non è stato allestito dall’UEF di Locarno. Il ricorrente è infine stato avvertito che ove non avesse tempestivamente dato seguito all’ingiunzione il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
C. Il
24 giugno 2014 il segretario dell’associazione RA 1 ha informato la Camera di non essere in possesso del documento originale con cui l’UEF di Locarno ha ordinato il pignoramento, ha contestato l’applicazione dell’art. 15 LPR, ritenendo libera la rappresentanza professionale delle parti davanti alle autorità esecutive ticinesi in virtù dell’art. 27 LEF, e ha dichiarato, a nome di RI 1, di mantenere il ricorso, chiedendo la produzione da parte dell’UEF di Locarno dei titoli di credito sui quali si fonda il pignoramento.
Considerato
in diritto: 1. L’“appello” presentato a nome di RI 1 è diretto contro un verbale di pignoramento che l’UEF di Locarno avrebbe emesso il 3 giugno 2014 (doc. B). Non è pertanto un appello secondo “l’art. 310 CPC”, il quale può essere inoltrato solo contro una decisione di un’autorità giudiziaria, ma un ricorso all’autorità di vigilanza sugli organi di esecuzione forzata nel senso dell’art. 17 LEF. La procedura di ricorso – quindi – non è disciplinata dal Codice di procedura civile (CPC) bensì dall’art. 20*a* LEF e dalla specifica procedura di diritto cantonale che tale norma (al cpv. 3) riserva, ovvero nel Ticino la legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2). L’autorità di vigilanza cantonale sugli organi
esecutivi ticinesi è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 10 LALEF).
2. Giusta l’art. 15 LPR, la rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale (sentenza della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1). La questione della rappresentanza professionale davanti all’autorità di vigilanza rientra nella riserva prevista dagli art. 20*a* cpv. 3 e 27 LEF a favore dei Cantoni (DTF 138 III 398 consid. 3.2 e 3.3; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
14 ad § 8; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 166 ad art. 17 e n.
9 ad art. 27).
2.1 Nel suo scritto del 24 giugno 2014, l’associazione che pretende di patrocinare il ricorrente in questa procedura fonda la propria legittimità a rappresentare i suoi affiliati nelle cause che riguardano la LEF sulla sentenza emanata il 22 novembre 2013 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 13.2013.69), in cui si ricorda al considerando 5 che, non avendo il Canton Ticino fatto uso della facoltà riconosciuta ai cantoni dall’art. 27 LEF di disciplinare la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo, in Ticino tale professione “è ammessa senza restrizioni anche nelle procedure sommarie previste dalla LEF”. Una volta ancora, però, l’associazione confonde procedure giudiziarie (come quelle sommarie prescritte dalla LEF ed elencate all’art.
251 CPC) e procedura di ricorso all’autorità di vigilanza. La decisione della terza Camera civile citata si riferisce soltanto alle prime mentre l’art. 15 LPR disciplina esplicitamente la questione della rappresentanza nel secondo tipo di procedimento, in conformità con la riserva dell’art. 20*a* cpv. 3 LEF.
Va del resto ricordato che la Terza Camera civile del tribunale d’appello ha modificato questa giurisprudenza (sentenze 5 maggio 2014, inc. 13.2014.46 in re SR AG / MNL e 28 maggio 2014, inc. 13.2014.12 in re W / D), rilevando che la rappresentanza professionale degli interessati in una procedura esecutiva a norma dell’art. 27 LEF è per vero riservata ai fiduciari commercialisti con l’autorizzazione cantonale (art. 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]) e pertanto iscritti nell’apposito albo, e tale monopolio – fatti salvi i diritti degli altri rappresentanti autorizzati elencati all’art. 68 cpv. 2 CPC (come ad esempio gli avvocati) – si estende alle procedure sommarie secondo l’art. 251 CPC, in particolare quella di rigetto dell’opposizione (art. 68 cpv. 2 lett. c CPC *a contrario*). Questa giurisprudenza è seguita anche da questa Camera (sentenza 14.2014.154 del 28 agosto 2014, consid. 2). La nuova giurisprudenza è peraltro ben nota a __________, segretario di RA 1, il quale aveva a suo tempo firmato per altre entità i relativi reclami e ricevuto le relative decisioni. Persistendo ad avvalersi di una giurisprudenza che sa non essere più applicabile, egli vien meno all’obbligo di comportarsi secondo la buona fede (art. 52 CPC), ciò che merita una nota di biasimo.
2.2 Il secondo riferimento citato dall’associazione a difesa della propria tesi – il Basler Kommentar (Roth/Walther, n.
4 ad art. 27 LEF) – non muta la sostanza delle cose perché il legislatore cantonale, come visto, ha esplicitamente disciplinato la rappresentanza professionale davanti all’(unica) autorità di vigilanza cantonale promulgando l’art. 15 LPR.
2.3 Vero è che, come afferma l’associazione, l’art. 15 lett. a LPR riconosce la rappresentanza processuale anche “a chi detiene una rappresentanza legale”, ma con tale designazione s’intendono i rappresentanti previsti dalla legge come il curatore, il genitore per i figli o l’organo di una persona giuridica (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 2.1 ad art. 15 LPR). Ora, rispetto al reclamante l’associazione non rientra in una di queste categorie.
2.4 Non avendo il ricorrente sanato entro il termine impartito l’assenza sull’atto di ricorso della sua firma o di quella di un suo rappresentante autorizzato nel senso dell’art. 15 LPR, il ricorso va dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 2 e
5 LPR) in conformità con l’avvertenza contenuta nell’ordinanza del 16 giugno 2014.
3. Per abbondanza sia aggiunto che il ricorso appare irricevibile anche per un altro motivo, e più precisamente per incompetenza territoriale di questa Camera. In effetti, il provvedimento impugnato è stato emesso dal Betreibungsamt di Neuenhof (AG), nel cui circondario RI 1 si è trasferito il 30 aprile 2014 (indicazione risultante dalla banca dati sui movimenti della popolazione Movpop), in adempimento del mandato rogatorio (giusta l’art. 4 cpv. 2 LEF) conferitogli dall’UEF di Locarno il 4 giugno 2014 (cfr. incarto trasmesso da quest’ultimo il 7 agosto 2014). Ora, il Betreibungsamt di Neuenhof non è sottoposto alla vigilanza di questa Camera, bensì a quella dell’autorità di vigilanza argoviese, cui andavano semmai fatte valere con ricorso le censure rivolte all’operato di quell’ufficio (v. sentenza della CEF 15.2005.86 del 14 settembre 2005, consid. 1).
4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; – ,.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.