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15.2014.6 • TRAC TI 15.2014.6 Generato dall'IA

Invalid Service and Premature Bankruptcy Notice After Appeal Filing

Numero d'incarto 15.2014.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a bankruptcy notice issued after an executive warrant, which was initially served upon an individual who had ceased to be the sole administrator of the debtor company before the service date, rendering the initial service ineffective according to statutory rules. The court reasoned that although the service of the executive warrant was invalid, the warrant itself, issued prior to a change in the debtor's registered office, was received by the new administrator when they filed the appeal, effectively constituting a valid notification of the warrant on the date of the appeal, which also contained an unequivocal objection to the execution, thereby suspending the proceedings and necessitating the annulment of the subsequently issued and premature bankruptcy notice.

Regesto Legislator

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Art. 78 cpv. 1 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Invalid Service and Premature Bankruptcy Notice After Appeal Filing: The court reasoned that although the service of the executive warrant was invalid, the warrant itself, issued prior to a change in the debtor's registered office, was received by the new administrator when they filed the appeal, effectively constituting a valid notification of the warrant on the date of the appeal, which also contained an unequivocal objection to the execution, thereby suspending the proceedings and necessitating the annulment of the subsequently issued and premature bankruptcy notice.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento curatore del fallimento procedura di annullamento data di inoltro avviso dei difetti disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 78 cpv. 1 LEF

The court found the threat of bankruptcy premature because the appeal resulted in the suspension of execution based on this article.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited in the reasoning leading to the decision not to levy court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning leading to the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.6 · Lugano 6 febbraio 2014 CJ/cc/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, giudice delegato

vicecancelliere: · Cortese

sedente quale giudice unico (art. 48*b* LOG) per statuire sul ricorso 8 gennaio 2014 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento n. __________ emessa dall'Ufficio __________ nell'esecuzione n. 906943 iniziata dall’CO 1 nei confronti della ricorrente a domanda di

PI 1

viste le osservazioni 17 gennaio 2014 dell’escutente e 21 gennaio 2014 dell’Ufficio __________;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che a domanda di PI 1, il 2 settembre 2013 l’CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1, la cui sede si trovava allora a __________, il precetto esecutivo n. __________ volto all’incasso di fr. 3678.35 oltre interessi e spese esecutive;

che

detto atto è stato notificato il 7 novembre 2013 a S__________, indicato sul precetto esecutivo quale amministratore unico della società escussa;

ch’egli non ha interposto opposizione;

che invitato dall’escutente a proseguire l’esecuzione alla nuova sede dell’escussa a Lamone, il 3 gennaio 2014 l’Ufficio__________ ha emesso la comminatoria di fallimento (contrassegnata con il n. __________), notificata a un dipendente di RI 1 il 7 gennaio 2014;

che con tempestivo ricorso dell’8 gennaio 2014 il nuovo amministratore unico dell’escussa ha chiesto l’annullamento dell’esecuzione, lamentando che il precetto esecutivo è stato notificato all’ex amministratore unico, S__________, il quale in dispregio del proprio dovere ha omesso d’interporre opposizione;

che dall’estratto del registro di commercio prodotto con il ricorso si evince che l’escussa ha cambiato sede e amministratore unico il 28 ottobre 2013 (data del giornale);

che la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 7 novembre 2013 nelle mani dell’ormai ex amministratore unico S__________, si rivela così contraria all’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF e pertanto inefficace (cfr. Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 14 i.f. ad art. 65, con rimandi), il destinatario non risultando avere avuto ancora a quel momento alcun potere ufficiale nella società escussa;

che il precetto esecutivo, validamente emesso dall’CO 1 in base a una domanda d’esecuzione presentata prima del trasferimento della sede della società escussa (cfr. DTF 116 III 1 segg.), è nondimeno pervenuto al nuovo amministratore, tant’è ch’egli ne ha accluso una copia al ricorso;

che in queste circostanze il precetto esecutivo deve essere considerato come

validamente notificato all'escussa l’8 gennaio 2014 (data del ricorso) (cfr. DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2);

che nel ricorso il nuovo amministratore dell’escussa si è inequivocabilmente opposto all’esecuzione;

che l’esecuzione risulta pertanto sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF), sicché la comminatoria di fallimento, prematura, dev’essere annullata;

che il ricorso va dunque parzialmente accolto;

che non si preleva alcuna tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, la comminatoria di fallimento n. __________ emessa il 3 gennaio 2014 dall’Ufficio __________ è annullata.

1.2. È fatto ordine all’CO 1 di riattivare l’esecuzione n. __________ e di registrare nel suo sistema informatico con la data dell’8 gennaio 2014 l’avvenuta notifica del precetto esecutivo e la simultanea opposizione interposta dall'escussa.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’CO 1 e all’Ufficio __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.