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15.2014.4 • TRAC TI 15.2014.4 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Asset Seizure Dismissed for Lack of Automatic Stay

Numero d'incarto 15.2014.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the seizure of assets stemming from an enforcement procedure initiated after a lower court judgment that rejected the debtor's opposition to an enforcement order; the court dismissed the appeal, reasoning that an ordinary appeal (reclamo) against a lower court decision rejecting an opposition to an enforcement order does not automatically stay the enforceability of that decision unless the higher court explicitly grants a suspensive effect, and since the debtor had not obtained such a suspension before the seizure, the enforcement officer was entitled to proceed with the execution.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 325 CPC, Art. 79 LEF, Art. 336 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 325 cpv. 1 CPC, Art. 85 LEF; Debtor's Appeal Against Asset Seizure Dismissed for Lack of Automatic Stay: Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Parole chiave

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sospensione dell'esecuzione ordine del pignoramento sequestro di beni opposizione tardiva effetti della sentenza revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 79 LEF

Cited in the final orders as part of the legal provisions governing the decision to reject the appeal.

Art. 17 LEF

Cited in the final orders as part of the legal provisions governing the decision to reject the appeal.

Art. 88 LEF

Cited in the final orders as part of the legal provisions governing the decision to reject the appeal.

Art. 20a LEF

Cited in the final orders as part of the legal provisions governing the decision to reject the appeal.

Art. 325 CPC

Cited in the final orders as part of the legal provisions governing the decision to reject the appeal, relating to the effect of appeal procedures.

Art. 336 CPC

Cited in the final orders as part of the legal provisions governing the decision to reject the appeal, relating to the effect of appeal procedures.

Art. 62 OTLEF

Cited in the final orders as the basis for not assigning legal fees or compensation (indennità).

Art. 61 OTLEF

Cited in the final orders as the basis for not collecting court fees (spese).

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.4 · Lugano 3 febbraio 2014 CC/cj/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, giudice delegato

vicecancelliere: · Cortese

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 8 gennaio 2014 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 25 novembre 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 28 gennaio 2014 dell’CO 1,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con sentenza 25 luglio 2013 il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa ha condannato RI 1 a pagare a PI 1 fr. 650.– oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l’opposi­zione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’CO 1 su domanda di PI 1 per il medesimo importo;

che sulla scorta della predetta sentenza, con domanda 3 settembre 2013 PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione;

che il

25 novembre 2013 l’Ufficio ha emesso nei confronti dell’escus­sa il verbale di pignoramento per un importo di fr. 997.–, comprensi­vo di interessi e spese;

che con ricorso 8 gennaio 2014 l’escussa chiede l’annullamento del verbale di pignoramento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, sostenendo di aver impugnato la sentenza del Giudice di pace dinanzi alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello con reclamo 13 settembre 2013, sicché non sarebbe possibile continuare l’esecuzione sino a decisione sul reclamo;

che con decreto 14 gennaio 2014 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

che con osservazioni 28 gennaio 2014 l’Ufficio postula la reiezione del gravame, rilevando che per l’art. 325 CPC il reclamo non impedisce l’esecutività della decisione impugnata, ragione per cui il procedente era legittimato a chiedere il proseguimento dell’esecuzione;

che in caso di opposizione al precetto esecutivo, l’escutente può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (cfr. art. 79 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 9a ed., 2013, § 22, n. 2; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. 1, 2a ed., 2010, n. 33 ad art. 79 LEF);

che di regola, una decisione diventa esecutiva nel momento in cui passa formalmente in giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), ciò che avviene quando non può più essere impugnata mediante un rimedio giuridico ordinario (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale svizzero, pag. 6754 ad art. 334);

che in tal senso, mentre la decisione suscettibile di appello – rimedio giuridico ordinario (art. 308 e segg. CPC) – non acquisisce forza di cosa giudicata e non diventa immediatamente esecutiva (art. 315 cpv. 1 CPC), la decisione impugnabile mediante reclamo ai sensi degli art. 319 e segg. CPC passa in giudicato e diventa immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) (sentenza del Tribunale federale 5A_866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.1);

che la semplice presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non impedisce pertanto la continuazione dell’esecuzione (Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, § 14, pagg. 110-111; cfr. anche Stae­helin, ibidem e DTF 126 III 479 consid. 2), a meno che l’autorità giudiziaria superiore abbia conferito effetto sospensivo al gravame, precludendo in tal modo l’esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 2 e 336 cpv. 1 lett. a CPC);

che, nel caso in rassegna, la ricorrente ha effettivamente impugnato la sentenza 25 luglio 2013 del Giudice di pace del Circolo di Acquarossa mediante reclamo ai sensi degli art. 319 e segg. CPC dinanzi alla Camera civile dei reclami (inc. n. 16.2013.39);

che tuttavia la ricorrente neppure ha chiesto il conferimento dell’ef­fetto sospensivo al proprio gravame (doc. 1), sicché la sentenza impugnata è divenuta esecutiva a partire dalla sua intimazione alle parti;

che stando così le cose, l’escutente era senz’altro legittimato a chiedere il proseguimento dell’esecuzione e l’Ufficio a procedere al pignoramento dei beni dell’escussa;

che ad ogni modo, qualora l’autorità giudiziaria superiore dovesse in seguito annullare la sentenza del Giudice di pace o conferirle effetto sospensivo, l’escussa potrà chiedere direttamente all’Ufficio di annullare ogni atto consecutivo alla sentenza, compreso il pignoramento dei suoi beni (cfr. DTF 130 III 657 segg.), e questo senza la necessità di presentare un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 85 LEF (cfr. Vock/Müller, ibidem; Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 79 LEF; DTF 56 III 151);

che alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

che non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20*a*, 79 e

88 LEF, 325 e 336 CPC, 61 e 62 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.