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15.2014.37 • TRAC TI 15.2014.37 Generato dall'IA

Appeal Regarding Bankruptcy Enforcement Following Relocation and Lack of Notice

Numero d'incarto 15.2014.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party subject to a bankruptcy decree, issued by a new enforcement office following a relocation as a continuation of a prior enforcement procedure initiated by a creditor, appealed, alleging non-receipt of the initial executive order and subsequent opposition rejection. The reviewing authority rejected the appeal, reasoning that while the debtor claimed not to have received the initial order, they admitted receiving the referenced enforcement order, and a review of the relevant court documents, which the appellant failed to rebut, confirmed that the initial opposition had been provisionally rejected, rendering the objections unfounded and the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento emessa dall'ufficio esecuzione del nuovo domicilio dell'escusso. Contestazione di quest'ultimo, che pretende di non avere ricevuto il precetto esecutivo all’origine dell’esecuzione. Asserito mancato rigetto dell'opposizione

Parole chiave

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credito nel fallimento autorizzazione all’esecuzione opposizione tardiva nomina dell'amministratore fallimentare legittimazione a ricorrere ordine di sfratto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the ruling regarding the non-assessment of costs and the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.37 · Lugano 16 aprile 2014 CJ/ec/jm · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 17 marzo 2014 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento n. 1__________ emessa quale proseguimento del­l’ese­cuzione n. 7__________ del­l’Uf­ficio esecuzione e fallimenti (UEF) di __________, promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 patrocinata dall’ PA 2

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che con precetto esecutivo n. 7__________ dell’UEF di __________, PI 1 ha escusso RI

1 per l’incasso di fr. 3’196.60 oltre interessi e spese;

che avendo nel frattempo l’escussa spostato la propria sede a __________, il 25 febbraio 2014 la società escutente ha chiesto e ottenuto dal nuovo ufficio competente (art. 53 LEF) – l’CO 1 – l’emissione della comminatoria di fallimento contrassegnata con un numero (1__________) proprio di quell’ufficio;

che il ricorso in esame, debitamente motivato e firmato dalla destinataria dell’atto impugnato, è stato interposto tempestivamente (art. 17 cpv. 2 LEF) ed è quindi ammissibile;

che nel ricorso l’escussa sostiene di non avere ricevuto il precetto esecutivo all’origine dell’esecuzione in cui è stata emessa la comminatoria di fallimento impugnata;

che la ricorrente ammette però di avere ricevuto il precetto esecutivo n. 7__________ dell’UEF __________;

che essa, se necessario, informandosi presso l’CO 1 avrebbe potuto agevolmente verificare che la comminatoria contestata era stata emessa quale proseguimento dell’esecuzione n. 7__________;

che riferendosi a un estratto esecutivo rilasciato dall’UEF __________ Bellinzona il 18 ottobre 2013, la ricorrente sostiene che la sua opposizione al precetto esecutivo n. 7__________ non sia mai stata rigettata;

che in realtà, come si evince dalla sentenza n. __________ del Giudice di pace del circolo di __________ allegata alla domanda di proseguimento dell’esecuzione, l’opposizione in questione è stata rigettata in via provvisoria il successivo 22 ottobre 2013;

che al riguardo la ricorrente nulla obietta né ha ritenuto utile smentire le osservazioni dell’Ufficio e dell’escutente, intimatele il 3 aprile 2014;

che essendo le censure infondate, il ricorso va quindi respinto;

che non si riscuotono spese né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

*Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.*