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15.2014.28 • TRAC TI 15.2014.28 Generato dall'IA

Realization of Inherited Interest in Undivided Estate via Public Auction

Numero d'incarto 15.2014.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court was asked to determine the method of realizing a debtor's inherited interest in an undivided estate following several seizures by creditors, after conciliation attempts failed and no proposals for realizing the share were submitted. The court reasoned that the debtor's inherited share, calculated based on the value of the deceased's sole and co-owned properties, was sufficiently determinable to approximate a value of approximately CHF 71,793, less a debt of CHF 54,000 owed to the estate. Because this remaining value was sufficiently determined, the court ordered the realization of the debtor's share via public auction, deeming the alternative of dissolving the entire estate and liquidating the common assets inadequate given the share's limited value in comparison to the time and costs of such a procedure.

Regesto Legislator

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Art. 132 LEF, Art. 9 cpv. 1 RDC, Art. 10 cpv. 1 RDC, Art. 132 cpv. 1 LEF, Art. 10 cpv. 2 RDC, Art. 10 cpv. 3 RDC; Realization of Inherited Interest in Undivided Estate via Public Auction: The court reasoned that the debtor's inherited share, calculated based on the value of the deceased's sole and co-owned properties, was sufficiently determinable to approximate a value of approximately CHF 71,793, less a debt of CHF 54,000 owed to the estate. Because this remaining value was sufficiently determined, the court ordered the realization of the debtor's share via public auction, deeming the alternative of dissolving the entire estate and liquidating the common assets inadequate given the share's limited value in comparison to the time and costs of such a procedure.

Parole chiave

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successione indivisa incanto realizzazione dei beni proprietà pubblica debito pubblico pubblicazione del testamento Realizzazione di una quota in una comunione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 132 LEF
48*b* LOG) nella procedura dipendente dall’istanza 17 marzo 2014 dell’IS 1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa
Art. 9 cpv. 1 RDC
Cited as the procedural step preceding the determination of the realization method (conciliation hearing).
Art. 10 cpv. 1 RDC
Il 17 ottobre 2013, l’Uffi­cio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria del­l’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC), precisando che l’intera sostanza ereditaria è composta delle particelle n.
Art. 132 cpv. 1 LEF
The core issue decided was determining the method of realizing the debtor's hereditary interest, which is the subject matter regulated by this article.
Art. 10 cpv. 2 RDC
Mentioned when contrasting the chosen method (auction) with the alternative method (liquidation of the common patrimony).
Art. 10 cpv. 3 RDC
Used to justify ordering realization by public auction because the quota's value could be sufficiently determined.
art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF
Cited in the non-assessment of court fees in the reasoning preceding the dispositive.
art. 62 cpv. 2 OTLEF
Cited in the non-assessment of court fees in the reasoning preceding the dispositive.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 cpv. 1 LEF

The core issue decided was determining the method of realizing the debtor's hereditary interest, which is the subject matter regulated by this article.

art. 10 cpv. 3 RDC

Used to justify ordering realization by public auction because the quota's value could be sufficiently determined.

art. 10 cpv. 2 RDC

Mentioned when contrasting the chosen method (auction) with the alternative method (liquidation of the common patrimony).

art. 9 cpv. 1 RDC

Cited as the procedural step preceding the determination of the realization method (conciliation hearing).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the non-assessment of court fees in the reasoning preceding the dispositive.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the non-assessment of court fees in the reasoning preceding the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.28 · Lugano 14 aprile 2014 EC/cj/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella procedura dipendente dall’istanza 17 marzo 2014 dell’IS 1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa

PI 1

nell’eredità indivisa ed in comunione fu CC 1 composta oltre che dal­l’e­scus­sa di

PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 6 PI 7

nelle varie esecuzioni promosse contro l’escussa da

__________, __________ __________, __________ rappr. dall’__________, __________, e dalla __________, __________ __________, __________ rappr. dall’__________, __________, e dall’__________, __________ __________, __________ __________, __________ rappr. da __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ rappr. da __________, __________

ritenuto

in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1 il 31 ottobre 2012, il 26 febbraio 2013, l’11 settembre 2013 e il 20 novembre 2013, l’IS 1 ha pignorato i “*diritti ereditari spettanti all’escussa nella comunione ereditaria fu __________”.* In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato che il valore di stima dell’interessenza spettante all’escussa nella comunione sarebbe stato stabilito in sede di realizzazione.

B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, il 17 giugno 2013 l’Ufficio ha convocato tutti gli interessati a un’udienza ai sensi del­l’art.

9 cpv. 1 RDC, in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta a causa dell’assenza di tutti i creditori. Il 17 ottobre 2013, l’Uffi­cio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria del­l’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC), precisando che l’intera sostanza ereditaria è composta delle particelle n. __________ RFD di __________ del valore di stima ufficiale di fr. 578’758.30 e che la particella n. __________ è gravata da una cartella ipotecaria di fr. 60’000.- in 1° grado e da una cartella ipotecaria di fr. 200’000.- in 2° grado mentre la particella n. __________ è gravata da una cartella ipotecaria di fr. 100’000.- in 1° grado e da una di fr. 200’000.- in 2° grado. Nel termine impartito non sono pervenute proposte all’Ufficio.

C. Il

17 marzo 2014 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, precisando che il defunto CC 1 era proprietario esclusivo delle part. n. __________ e __________ RFD di __________ di un valore di stima peritale complessivo di fr. 820’000.–, gravate sì da cartelle ipotecarie, ma alle quali non corrisponde alcun debito effettivo nei confronti di terzi. Egli partecipava per contro in ragione di un sesto ad ulteriori comunioni ereditarie proprietarie delle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, non gravate da oneri ipotecari e di un valore di stima peritale di complessivi fr. 1’747’000.–.

L’Ufficio ha così stabilito che, sciolto preliminarmente il regime matrimoniale del defunto, all’escussa spetterebbe *“1/12 sul__________ e n. __________ mentre che per le restanti particelle la quota di ciascun figlio si riduce in proporzione di 1/6”*. L’interessenza di PI 1 ammonta perciò a circa fr. 60’000.–/70’000.–. Dall’inventario successorio risulta però un debito di PI 1 di fr. 50’000.– nei confronti della comunione ereditaria. L’Ufficio precisa infine che l’importo complessivo dei debiti oggetto delle domande di realizzazione ammonta a fr. 118’030.– oltre accessori, che i crediti a beneficio di un pignoramento raggiungono fr. 53’358.–, che è in corso un pignoramento di salario per fr. 975.– mensili e che finora contro l’escussa sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi fr. 324’231.75.

Considerato

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’auto­rità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari del­l’escus­so (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2. Nel caso di specie, in occasione della presentazione dell’istanza l’Uf­ficio ha stabilito, come detto, che il valore della quota ereditaria della debitrice è di circa fr. 60’000.– a fr. 70’000.–. Per le part. n. __________ e __________ RFD di __________, di un valore di stima peritale complessivo di fr. 820’000.–, l’Ufficio ha giustamente considerato che essendone il defunto l’unico proprietario, la quota dei sei figli fosse di un quarto (alla moglie spettando una metà nella liquidazione del regime matrimoniale, oltre alla metà dell’altra metà in materia successoria), sicché la quota dell’escussa è di 1/24, pari a fr. 34’416.–. Gli altri fondi, stimati in fr. 1’747’000.–, appartengono per contro a comunioni ereditarie, a cui il defunto partecipava per un sesto. Per questi fondi, beni propri del marito e per i quali quindi non si procede alla liquidazione del regime matrimoniale, la quota del­l’escusso è pertanto di solo 1/72, pari fr. 24’264.–. Dalla dichiarazione fiscale 2013

relativa alla comunione ereditaria fu CC 1 si evince inoltre una sostanza mobiliare di fr. 314’705.–, composta in

particolare di due crediti contro un erede di complessivi fr. 135’469.– e uno di fr. 54’000.– contro l’escussa. La quota spettante a quest’ultima ammonta a fr. 13’113.– (1/24 di fr. 314’705.–). Complessivamente la pretesa dell’escussa può dunque essere valutata in fr. 71’793.–, importo da cui va però dedotto il debito di fr. 54’000.–. Ora, il valore residuo è sufficientemente determinato nel senso dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione della quota dell’escussa a mezzo di pubblici incanti. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, ove si confrontino il valore contenuto della quota con i tempi e i costi di una simile procedura.

3. L’istanza va quindi accolta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/12 spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria fu CC 1 composta di PI 1, PI 1, PI 2, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

*Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.*