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15.2014.139 • TRAC TI 15.2014.139 Generato dall'IA

Bankruptcy Procedure Extension for Finalization

Numero d'incarto 15.2014.139
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The supervisory authority accepted the special administrator's request to extend the deadline for concluding a bankruptcy procedure initiated in 2009, which had already received prior extensions, because the administrator needed an additional 30 to 60 days to finalize fee statements, obtain creditor delegation approval, prepare the final distribution statement, and submit the final report. Given that only these concluding administrative steps remained, the court reasoned that granting a further extension until March 31, 2015, was appropriate under the relevant statute to allow the administrator sufficient time to complete the liquidation process.

Regesto Legislator

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Art. 270 LEF, Art. 270 cpv. 1 LEF; Bankruptcy Procedure Extension for Finalization: Given that only these concluding administrative steps remained, the court reasoned that granting a further extension until March 31, 2015, was appropriate under the relevant statute to allow the administrator sufficient time to complete the liquidation process.

Parole chiave

Generato dall'IA
curatore del fallimento procedura d'approvazione proroga del termine tassa amministrativa procedure di insolvenza moratoria concordataria Istanza di proroga del termine per ultimare la procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 270 cpv. 1 LEF

The court granted the request to extend the deadline for concluding the bankruptcy procedure.

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Testo completo

Incarto n.15.2014.139 · Lugano 17 dicembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sull’istanza 12 dicembre 2014 dell’amministratore speciale

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la procedura fallimentare è aperta dal 24 giugno 2009;

che in occasione della prima assemblea dei creditori tenutasi il 31 agosto 2009, la maggioranza ha designato __________ quale ammi­nistratore speciale e una delegazione dei creditori composta dei delegati __________, __________ e __________;

che in seguito alle dimissioni del precedente amministratore, alla nuova assemblea del

30 settembre 2009 i creditori hanno designato IS 1 quale nuovo amministratore speciale;

che con sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 15.2012.1), questa Camera ha prorogato, per la seconda volta, il termine per chiu­dere il fallimento (art. 270 cpv. 1 LEF) fino al 31 dicembre 2012;

che invitato dall’ispettore di questa Camera a fornire indicazioni sullo stato della procedura, con scritto 12 dicembre 2014 l’ammi­nistratore speciale ha dichiarato che imbastirà in queste setti­mane il dettaglio dei suoi onorari e di quelli della delegazione dei creditori, in modo da poter allestire lo stato di riparto defi­nitivo, che sottoporrà alla delegazione dei creditori nel corso del mese di gennaio;

che nel medesimo scritto l’amministratore speciale ha pure specificato che conta di chiudere la procedura di fallimento nei prossimi 30-60 giorni, ragione per cui chiede di poter beneficiare di questo lasso di tempo per terminare la liquidazione;

che la precedente richiesta va intesa come istanza di proroga del termine per ultimare la procedura di fallimento ai sensi del­l’art. 270 LEF;

che giusta l’art. 270 LEF, la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’auto­ri­tà di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

che nel caso concreto all’amministratore speciale non resta che compiere gli atti conclusivi della procedura di fallimento, ovvero sottoporre a questa Camera la sua nota d’onorario per la relativa tassazione, previa approvazione da parte della delegazione dei creditori, e allestire lo stato di riparto definitivo e la relazione finale da presentare al giudice del fallimento;

che si giustifica pertanto di concedere un’ulteriore proroga del termine per ultimare la liquidazione fino al 31 marzo 2015, lasso di tempo più che adeguato per compiere i predetti atti;

per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 marzo 2015.

2. Notificazione a.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere