Energy Fee Debt: Private Creditor Status Validates Bankruptcy Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a bankruptcy threat issued by the enforcement office for an energy subscription fee debt, despite the debt originating from public law, arguing the enforcement should proceed via attachment rather than bankruptcy. The court dismissed the appeal, reasoning that the exception preventing bankruptcy proceedings for public law claims (Article 43 para. 1 LEF) requires both a public law claim *and* a public law creditor, and since the creditor was a private law corporation, bankruptcy proceedings were correctly initiated according to the relevant enforcement law.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Contestazione della specie d’esecuzione. Credito fondato sul diritto pubblico (tasse abbonamento e consumo energia)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for correctly continuing the execution through bankruptcy proceedings, leading to the rejection of the appeal.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to levy court fees.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to award legal indemnities.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to award legal indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2014.134 · Lugano 3 dicembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 1° dicembre 2014 di
RI 1 (patrocinata dall’__________. PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1 (patrocinata dall’__________. PA 2, __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (in seguito UE), la società PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 5'086.25 oltre interessi del 5% dal 24 aprile 2012 per tasse abbonamento e consumo energia;
che confermata da questa Camera la decisione di rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa (sentenza 14.2014.201 del 4 novembre 2014), il 21 novembre 2014 l’UE le ha notificato la comminatoria di fallimento;
che contro tale atto la RI 1 è tempestivamente insorta con il ricorso in esame a questa Camera quale unica autorità di vigilanza cantonale per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo;
che la ricorrente lamenta una violazione dell’art. 43 n. 1 LEF, nella misura in cui l’UE, malgrado il credito posto in esecuzione sia fondato sul diritto pubblico, avrebbe dovuto proseguire l’esecuzione in via di pignoramento e non di fallimento;
che l’eccezione dell’art. 43 n. 1 LEF è però subordinata all’esistenza di *due* requisiti cumulativi: non solo il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico ma il creditore deve anche essere, a sua volta, un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III 290 consid. 2.1; 129 III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III 14, consid. 2; 115 III 90 consid. 2; sentenze della CEF 15.2001.313 del 18 gennaio 2002, consid. 2d e 15.2004.22 del 23 giugno 2004 consid. 4e);
che nel caso specifico, tuttavia, la procedente PI 1 non è un soggetto di diritto pubblico bensì una società anonima fondata secondo le regole del diritto privato, ciò che la ricorrente non mette in dubbio e comunque risulta evidente dalla consultazione del registro di commercio (che a differenza di quanto avviene ad esempio per le Ferrovie federali svizzere non indica una natura giuridica – di
diritto pubblico, cfr. DTF 132 III 473 consid. 3.3 – particolare);
che l’esecuzione, come correttamente deciso dall’UE, deve di conseguenza essere proseguita in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diventando così senza oggetto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.