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15.2014.132 • TRAC TI 15.2014.132 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Warning Dismissed Due to Limited Scope of Review

Numero d'incarto 15.2014.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought to annul a bankruptcy warning issued by the execution office following an unpaid debt execution initiated by a creditor, arguing against the material validity of the claimed amount by citing unperformed services and offering a reduced settlement. The supervisory authority, acting as the appellate court, determined that an appeal against a bankruptcy warning under execution law is strictly limited to formal defects, such as jurisdictional errors or ineligibility for bankruptcy proceedings, and explicitly excludes the review of the substantive validity of the underlying debt, which must be challenged earlier through opposition to the payment order or subsequent litigation to set aside the opposition; since the appellant raised only substantive objections and failed to oppose the payment order, the appeal was deemed unfounded and dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Warning Dismissed Due to Limited Scope of Review: The supervisory authority, acting as the appellate court, determined that an appeal against a bankruptcy warning under execution law is strictly limited to formal defects, such as jurisdictional errors or ineligibility for bankruptcy proceedings, and explicitly excludes the review of the substantive validity of the underlying debt, which must be challenged earlier through opposition to the payment order or subsequent litigation to set aside the opposition; since the appellant raised only substantive objections and failed to oppose the payment order, the appeal was deemed unfounded and dismissed.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento potere di cognizione interpretazione della sentenza portata dell'errore materiale opposizione opposizione al precetto esecutivo Comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Provision cited in consideration 3 regarding the non-levying of court fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Provision cited in consideration 3 regarding the non-assignment of indemnities.

62 cpv. 2 OTLEF

Provision cited in consideration 3 regarding the non-assignment of indemnities.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

This provision is cited in consideration 3, which justifies order 2 regarding costs.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited in consideration 3, which justifies order 2 regarding costs.

62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in consideration 3, which justifies order 2 regarding costs.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

This provision is cited in consideration 3, justifying the decision in order 2 not to levy costs.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited in consideration 3, justifying the decision in order 2 not to assign indemnities.

62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in consideration 3, justifying the decision in order 2 not to assign indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.132 · Lugano 26 novembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 13 novembre 2014 di

RI 1 (titolare della ditta individuale RI 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 7 ottobre 2014 da PI 1 contro RI 1, titolare della ditta individuale RI 1, per l’in­casso di fr. 26'575.05 oltre interessi del 5% dal 28 maggio 2014 e accessori, il 7 novembre 2014 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con ricorso 13 novembre 2014, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.

C. Con osservazioni del 17 novembre 2014 PI 1 ha comunicato di non essere disposta ad accettare le condizioni proposte dalla ricorrente, mentre l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, RI 1 contesta l’importo posto in esecuzione, invocando una fattura “da scorporare inerente [a] un intervento e messa in servizio mai effettuato per fr. 2'700.–, e propone di versare fr. 18'000.– a saldo della pretesa avversaria, considerati “gli innumerevoli problemi creati dal loro comportamento, dimostrabili tramite testimonianze di altre società coinvolte e documentazioni supplementari”.

Ora, come detto la via del ricorso all’autorità di vigilanza contro la comminatoria di fallimento non consente alle parti, e in particolare all’escusso, di (ri)contestare l’esistenza, l’importo o l’esigibili­tà del credito posto in esecuzione. Tale facoltà gli è infatti offerta a uno stadio precedente della procedura, potendo egli formulare opposizione al precetto esecutivo – ciò che nel caso specifico la società escussa ha omesso di fare – e occorrendo difendersi poi in un’eventuale azione intesa al rigetto della sua opposizione. In concreto, poiché non indica alcun motivo formale d’impugnazi­one, il ricorso è infondato a va di conseguenza respinto.

3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.