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15.2014.131 • TRAC TI 15.2014.131 Generato dall'IA

Administrator's Late Discovery of Payment Order vs. Enforcement Authority Decision

Numero d'incarto 15.2014.131
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant contested the enforcement authority's decision regarding the late acceptance of their opposition to a payment order that had been served to a housekeeper at the administrator's private residence, leading to the administrator only discovering the order shortly before the opposition deadline; although the enforcement office subsequently cancelled its initial decision and accepted the opposition, the appellant also sought the annulment of the payment order itself, which the supervisory court rejected because the administrator admitted finding the order over the weekend, confirming that the demand for annulment was unfounded while the challenge to the now-cancelled prior decision was moot, resulting in the appeal being dismissed in the aspects that remained relevant, with no costs assessed.

Regesto Legislator

Ufficiale

Notifica del precetto esecutivo in mano alla donna di servizio dell’immobile in cui l’amministratore unico del’escussa ha il domicilio privato. Opposizione dichiarata tardiva. Riconsiderazione. Domanda di annullamento dell’esecuzione

Parole chiave

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decisione d'esecuzione ordine di pagamento opposizione tardiva ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione riesame di una decisione precedente nullità delle intese

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning to establish that in supervisory matters, no judicial costs are levied and no indemnities are awarded, which is then confirmed in the operative part (Order 2).

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

This provision mandates that no costs or indemnities are awarded, as confirmed in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.131 · Lugano 9 febbraio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 13 novembre 2014 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il

20 giugno 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

preso atto che con decisione 9 dicembre 2014 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha annullato il provvedimento impugnato, registrando l’opposizione interposta dall’escussa con la data del 3 novembre 2014, dopo aver accertato che il precetto esecutivo è stato consegnato in realtà alla donna di servizio dell’immobile in cui l’amministratore unico dell’escussa ha il domicilio privato, la quale l’ha depositato nella buca delle lettere di lui, sicché egli ne è venuto a conoscenza solo uno o due giorni prima d’interporre opposizione all’Ufficio;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 consid. 3; 24*b* cpv. 1 LPR);

appurato, tuttavia, che oltre a contestare – implicitamente – la decisione 6 novembre 2014 dell’Ufficio, con cui ha dichiarato tardiva l’opposizione interposta dall’escussa il 3 novembre, nella fattispecie la ricorrente ha pure concluso per l’annullamento del precetto esecutivo;

accertato, al riguardo, che l’amministratore della ricorrente ammette di avere trovato il precetto esecutivo nella sua buca delle lettere durante il finesettimana dell’1-2 novembre 2014, di modo che la domanda di annullamento va respinta (DTF 128 III 104 consid. 2, 120 III 116 consid. 3b,

110 III 11 consid. 2), mentre la contestazione (implicita) della decisione 6 novembre 2014 si rivela senza oggetto in seguito al suo annullamento disposto dall’Ufficio con il provvedimento di riconsiderazione;

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.