Debtor v. Enforcement Office: Annulment of Attachment Due to Unrecorded Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the enforcement office's notice of attachment, issued pursuant to an unsatisfied payment order, claiming to have filed a timely opposition to the payment order on August 16th, which the office failed to record, despite the mother of the debtor having validly filed an "entire opposition" on that date after receiving the notice at the shared address. The court reasoned that continuing enforcement proceedings without a validly rejected or withdrawn opposition renders the action void, and since the debtor's filing confirmed the opposition, the notice of attachment must be annulled and the opposition dated August 13th entered into the enforcement register.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso contro l’avviso di pignoramento. Opposizione interposta dalla madre dell’escusso non riportata sul precetto esecutivo notificato dalla posta
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to support the nullity of the continuation of the execution when opposition has not been validly rejected, which implicitly justifies annulling the seizure order.
Cited in the reasoning regarding the validity of the opposition made by a member of the debtor's household.
Used in the disposition regarding the non-levy of court fees.
Used in the disposition regarding the non-assignment of legal fees/indemnities.
Used in the disposition regarding the non-assignment of legal fees/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2014.127 · Lugano 19 gennaio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 4 novembre 2014 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 9 ottobre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° agosto 2014 dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'894.10 più interessi e spese.
B. A richiesta della procedente, il 9 ottobre 2014 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 21 novembre.
C. Con ricorso consegnato all’Ufficio il 4 novembre 2014, RI 1 contesta tale avviso, allegando di aver interposto opposizione al precetto esecutivo il 16 agosto 2014.
D. Con osservazioni del 10 novembre 2014, PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. La tempestività del ricorso potrebbe dare adito a perplessità, se non che non è possibile dimostrarne la tardività, l’avviso di pignoramento non risultando essere stato inviato per raccomandata e ad ogni modo la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è nulla, a prescindere dalla presentazione di una valida impugnazione (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 130 III 399, consid. 1.2.2, con rinvii; sentenza del Tribunale federale 7B.29/2002, consid. 2c; sentenza della CEF 15.2009.94 del 24 settembre 2009).
2. Il ricorrente pretende di aver interposto opposizione con lettera del 16 agosto 2014. In realtà, risulta dall’istruttoria effettuata dall’UE che la madre, __________, a cui il precetto esecutivo è stato notificato, ha interposto immediatamente “opposizione totale” (v. “accertamento del recapito IPLAR” del 6 novembre 2014 relativo all’invio raccomandato n. 98.05.013306.52179091). Per una svista della posta, l’opposizione non è stata trascritta sull’esemplare del precetto esecutivo per la creditrice. Ma contrariamente a quanto allega quest’ultima nelle sue osservazioni, il membro dell’economia domestica dell’escusso a cui viene validamente notificato il precetto esecutivo in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF (2° periodo) è abilitato a interporvi opposizione, sotto riserva di un successivo rifiuto di ratifica da parte dell’escusso (Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5-6 ad art. 74 LEF ed i rinvii; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF). Nel caso specifico, non sussistono dubbi sulla validità della notifica del precetto esecutivo – peraltro non contestata dall’escutente –, siccome madre e figlio vivono allo stesso indirizzo. E con il ricorso in esame RI 1 ha manifestato di condividere l’opposizione interposta dalla madre. Il ricorso merita quindi accoglimento e l’avviso di pignoramento va annullato, mentre l’opposizione interposta il 13 agosto 2014 dev’essere iscritta nel registro delle esecuzioni dell’Ufficio.
3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento emesso il 9 ottobre 2014 nell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 è annullato. È fatto ordine a quest’ultimo d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta alla predetta esecuzione con la data del 13 agosto 2014.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.