Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2014.126 • TRAC TI 15.2014.126 Generato dall'IA

Appellant v. Execution Office regarding Garnishment of Unemployment Benefits and Minimum Living Allowance Calculation

Numero d'incarto 15.2014.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged the execution office's calculation of his minimum living allowance, which omitted CHF 230.25 for alleged monthly health insurance premiums, leading to the garnishment of his unemployment benefits. The court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate the regular payment of these premiums at the time of the calculation, providing only proof of two subsequent payments that did not cover the relevant period, thus upholding the execution office's determination that regular payment is a prerequisite for including such expenses in the minimum living allowance calculation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 93 LEF, Art. 93 cpv. 3 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appellant v. Execution Office regarding Garnishment of Unemployment Benefits and Minimum Living Allowance Calculation: The court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate the regular payment of these premiums at the time of the calculation, providing only proof of two subsequent payments that did not cover the relevant period, thus upholding the execution office's determination that regular payment is a prerequisite for including such expenses in the minimum living allowance calculation.

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo dell'indennità di disoccupazione versamento della prestazione d'assicurazione spese di sostentamento pignoramento del salario prova di pagamento retribuzione non pagata Calcolo del minimo esistenziale. Premi della cassa malati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 93 cpv. 3 LEF

Mentioned as the legal basis for the possibility of reviewing the seizure, although the appeal itself was rejected.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning for not levying court fees, which is confirmed in the final order regarding costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for not awarding costs/indemnities, which is confirmed in the final order regarding costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning for not awarding costs/indemnities, which is confirmed in the final order regarding costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2014.126 · Lugano 17 dicembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 11 novembre 2014 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 ) contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo di esistenza del ricorrente effettuato il

20 ottobre 2014 nelle esecuzioni del gruppo n. __________ promosse nei confronti di lui da

PI 1 PI 2 PI 3 (rappresentanti dall’RA 1, ) PI 4 (rappresentato dal RA 2 , )

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito della procedura appena citata, il 20 ottobre 2014 l’UE ha proceduto ad interrogare l’escusso per stabilirne il minimo esistenziale;

che in tale contesto, RI 1 ha dichiarato che i premi della sua cassa malati erano in arretrato (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento);

che lo stesso giorno l’UE ha calcolato il minimo di esistenza dell’escusso in fr. 5'650.– (importo di base fr. 1'200.–, alimenti per la moglie separata e i due figli fr. 3'500.–, canone di locazione fr. 850.–, spese per ricerca lavoro fr. 100.–, doc. C accluso al ricorso), e ha notificato lo stesso giorno alla cassa disoccupazione UNIA il pignoramento della parte delle indennità dovute all’e­­scusso eccedente il suo minimo vitale;

che con ricorso dell’11 novembre 2014, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del beneficio del gratuito patrocinio, di annullare il pignoramento, rimproverando all’UE di non avere computato il premio di cassa malati di fr. 230.25 ch’egli asserisce di pagare mensilmente;

che con ordinanza 17 novembre 2014 il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento sia dell’effetto sospensivo sia del beneficio del gratuito patrocinio;

che nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2014 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.

che i versamenti dei premi allegati dal ricorrente (“polizze di vers. arancione”, doc. E accluso al ricorso) sono stati eseguiti l’11 novembre 2014, dopo il pignoramento e concernono soltanto due premi mensili della cassa malati senza indicazione del periodo di riferimento;

che così il ricorrente non ha dimostrato il regolare pagamento dei premi – condizione indispensabile per il loro computo nel minimo esistenziale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n.

106 ad art. 93 LEF);

che del resto il 5 e il 17 novembre 2014 l’UE ha emesso tre comminatorie di fallimento (n. __________, __________ e __________) per oltre fr. 4'000.– per premi arretrati della ____________ SA;

che il ricorso va quindi respinto, ferma restando la facoltà eventuale per il ricorrente di convenire con l’Ufficio le modalità atte a garantire il pagamento effettivo dei premi (v. RtiD 2010 II 718 n. 61c) nel quadro di una procedura di revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.