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15.2014.120 • TRAC TI 15.2014.120 Generato dall'IA

Appeal Against Share Auction and Realization Method Dismissed for Mootness and Lack of Standing

Numero d'incarto 15.2014.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against the scheduling of an auction for the forced sale of 100 share certificates pledged to secure a debt, where the appellants requested annulment of the auction and specific directives on the realization method; however, the court struck down the request concerning the auction's annulment as moot because the enforcement office had already canceled the auction following a separate appeal against the valuation of the shares, and further deemed the remaining claims inadmissible due to the appellants' lack of standing, as their interest was merely an unprotected expectation of purchase, not a concrete, legally protected interest in modifying the enforcement measure, and additionally, the specific provision regarding the determination of the realization method was deemed inapplicable to capital company shares.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro la fissazione di un’asta di beni mobili gravati da un pegno manuale presentato da terzi estranei al procedimento esecutivo. Carenza di legittimazione a ricorrere

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere compravendita di azioni capitale sociale aggiudicazione all'incanto interesse giuridicamente protetto credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

The appeal was declared inadmissible based on the lack of standing to appeal (legitimation) as defined by this article.

art. 24b LPR

Used to strike the appeal from the roll as it had become moot regarding the annulment of the auction.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the final order regarding the non-levy of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order regarding the non-assessment of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order regarding the non-assessment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.120 · Lugano 25 febbraio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 3 novembre 2014 di

RI 1 RI 2, Italia (rappresentata da RI 1,) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa da

PI 1 (patrocinato dall’ PA 1,)

nei confronti di

PI 2, (patrocinato dall’ PR 1,)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione (UE) del Distretto di Lugano, PI 1 procede contro PI 2 in via di realizzazione di un pegno manuale gravante 100 certificati azionari della società I__________ SA, per l’incasso di fr. 1'863'315.– oltre ad accessori;

che avendo l’escutente chiesto la realizzazione del pegno, il 29 agosto 2014 l’UE ha trasmesso alle parti il verbale di stima dei 100 certificati azionari, valutandoli in complessivi fr. 500'000.–, pari al loro valore nominale;

che l’organo esecutivo ha altresì fissato al 5 novembre 2014 l’in­­canto per la vendita del pegno;

che con ricorso del 2 novembre 2011 RI 1 e RI 2 si aggravano contro la fissazione della predetta asta, chiedendo a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullarla e di stabilire il modo di realizzazione dei certificati azionari giusta l’art. 132 LEF, assegnando precise indicazioni all’UE sui tempi e modi degli accertamenti necessari in ordine alla determinazione dei beni detenuti e al valore commerciale della società I__________ SA;

che preso atto dell’effetto sospensivo concesso al ricorso presentato il 20 ottobre 2014 da PI 2 contro il verbale di stima dei certificati azionari (inc. 15.2014.113), l’UE ha annullato l’asta;

che la domanda degli insorgenti volta ad annullare l’incanto si rivela pertanto senza oggetto;

che su questo punto il ricorso va così stralciato dai ruoli (art. 24*b* della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che, ad ogni modo, il gravame (in particolare per quanto riguarda la domanda di determinazione del modo di realizzazione dei certificati azionari) risulta pure irricevibile per carenza di legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF, presupposto di ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio (Co­met­ta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 45 ad art. 17 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 17 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 ad art. 17 LEF);

che legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui

che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione

di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, pag. 3 e riferimenti citati);

che, nel caso in rassegna, i ricorrenti motivano la propria legittimazione a ricorrere, sostenendo di essere interessati all’acquisto dei 100 certificati azionari della società I__________ SA;

che quanto addotto rappresenta in realtà una mera aspettativa, non protetta dalla legge, che verosimilmente nutrivano anche gli altri potenziali interessati ai beni compresi nell’incanto;

che di conseguenza i ricorrenti, che non sono parti al procedimento esecutivo, non possono considerarsi colpiti in misura maggiore di chiunque altra persona interessata all’acquisto dei beni in questione;

che essi non denotano così alcun interesse degno di protezione a ottenere quanto richiesto;

che, per abbondanza, la domanda degli insorgenti tesa a far determinare a questa Camera il modo di realizzazione dei certificati azionari giusta l’art. 132 LEF neppure risulta fondata, la norma in questione non essendo applicabile alle azioni o altri titoli analoghi di una società di capitali, ma soltanto ai diritti in comunione, ovvero in particolare alle quote di una società semplice, in nome collettivo o in accomandita (art. 1 Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [RDC, RS 281.41]);

che nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è dunque irricevibile oltre che infondato;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; ; – ,.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.