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15.2014.12 • TRAC TI 15.2014.12 Generato dall'IA

Appeals Regarding Bankruptcy Threat in Enforcement Proceedings Over Partial Debt Dispute

Numero d'incarto 15.2014.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The proceeding involved two appeals concerning a bankruptcy threat issued during enforcement proceedings: one from the debtor challenging the threat, and one from the creditor challenging the subsequent decision by the enforcement office to annul that threat upon reconsideration. The debtor had initiated a debt dispute action for only a portion of the total debt provisionally recognized; the enforcement office initially annulled the threat because of this action, but the creditor argued that enforcement should continue for the undisputed remainder of the debt. The court reasoned that since the debt dispute only covered a fraction of the total amount, execution could validly proceed for the undisputed balance, meaning the initial bankruptcy threat based on this remainder was correct, leading to the dismissal of the debtor's appeal and the acceptance of the creditor's appeal, thereby reinstating the original bankruptcy threat.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Annullamento in seguito a riconsiderazione. Ricorso contro la riconsiderazione. Proseguimento dell'esecuzione per la parte del credito per cui è stata rigettata l'esecuzione, non oggetto dell'azione di disconoscimento di debito

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione in via di fallimento decisione parziale misura cautelare nel diritto di esecuzione condono parziale grida ai creditori procedura direttrice

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 83 cpv. 1 e 88 cpv. 1 LEF

These articles form the legal basis for allowing the execution to continue up to the amount not disputed in the claim for negative declaratory judgment.

art. 17 cpv. 4 LEF

This provision, mentioned in the reasoning, justifies the initial reconsideration by the lower office, which was then overruled by the current decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

These provisions justify the decision not to charge court fees or grant indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.12 15.2014.13 · Lugano 28 febbraio 2014 CC/cj/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, giudice delegato

vicecancelliere: · Cortese

sedente quale giudice unico (art. 48*b* LOG) per statuire sul ricorso 29 gennaio 2014 (inc. 15.2014.12) di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 (Italia) patrocinata dall’ PA 2

e sul ricorso 7 febbraio 2014 della società escutente (inc. 15.2014.13) contro la decisione 5 febbraio 2014 con cui l’Ufficio, in riconsiderazione del provvedimento impugnato dall’escus­sa, ha annullato la comminatoria di fallimento;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che vertendo sullo stesso atto esecutivo – la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. ___– le due procedure ricorsuali in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che preso atto del ricorso 29 gennaio 2014 (inc. 15.2014.12) interposto dall’escussa contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio 2014, con cui essa evidenziava di avere promosso azione di disconoscimento del debito posto in esecuzione, il 5 febbraio 2014 l’CO 1 ha annullato la comminatoria di fallimento, avvalendosi della facoltà di riconsiderazione prevista dall’art. 17 cpv. 4 LEF;

che con ricorso del 7 febbraio 2014 (inc. 15.2014.13) l’escutente ha impugnato la decisione di riconsiderazione, facendo notare che l’azione di disconoscimento di debito non verte sull’intero importo di fr. 52’693.25 per cui l’opposizione dell’escussa è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione 20 agosto 2013 (confermata dalla Camera nella

sentenza del 18 novembre 2013, inc. 14.2013.152), bensì solo su € 16’289.03 (pari a fr. 19’546.83);

che – sottolinea l’escutente – la prosecuzione dell’esecuzi­one è stata chiesta per la differenza non dedotta nell’azione di disconoscimento di debito, ossia per fr. 33’146.42;

che la società escussa non ha presentato osservazioni al secondo ricorso, mentre l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera;

che, come si evince dagli atti, l’opposizione all’esecuzione in esame è stata rigettata in via provvisoria per fr. 52’693.25 mentre l’azione di disconoscimento verte solo su € 16’289.03, pari secondo la ricorrente – che non è stata contraddetta dall’escussa – a fr. 19’546.83 (al tasso di

1.20 applicato implicitamente in sede di rigetto dell’opposi­zi­one, cfr. sentenza pretorile del 20 agosto 2013, pag. 1);

che fino alla decisione sull’azione di disconoscimento di debito, l’esecuzione può quindi continuare limitatamente a fr. 33’146.42 (fr. 52’693.25 ./. fr. 19’546.83) (art. 83 cpv. 1 e 88 cpv. 1 LEF);

che – ora – è proprio tale importo a figurare sulla domanda di proseguire l’esecuzione e sulla comminatoria di fallimento poi annullata;

che l’emissione della comminatoria era quindi corretta, sicché il (primo) ricorso dell’escussa (inc. 15.2014.12) va respinto e correlativamente il (secondo) ricorso dell’escutente (inc. 15.2014.13) va accolto, con consecutivo annullamento della decisione di riconsiderazione del 5 febbraio 2014;

che come previsto dalla legge (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF) non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Le procedure riferite ai ricorsi di RI 1 (inc. 15.2014.12) e di PI 1 (inc. 15.2014.13) sono congiunte.

2. Il ricorso di RI 1 è respinto.

3. Il ricorso di PI 1 è accolto.

Di conseguenza è annullata la decisione di riconsiderazione del 5 febbraio 2014 con cui l’CO 1 ha annullato la comminatoria di fallimento n. __________.

4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.