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15.2014.119 • TRAC TI 15.2014.119 Generato dall'IA

Appeal Challenging Bankruptcy Order Dismissed for Improper Procedure

Numero d'incarto 15.2014.119
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a bankruptcy order issued by the execution office after opposition to the underlying debt was definitively rejected, seeking to substitute payment of the outstanding balance through an installment plan of 80 per month, which the appellant termed a "concordato." The reviewing authority dismissed the appeal because challenges to a bankruptcy notice are limited to formal defects, and the appellant's request, relating to a proposed payment arrangement, constitutes a matter of merit or a request for a concordatory procedure that must be initiated before the competent judicial authority, not the execution office or the supervisory authority.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 293 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Challenging Bankruptcy Order Dismissed for Improper Procedure: Il ricorso va di conseguenza respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Parole chiave

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procedura di fallimento ordine di pagamento sindacato giurisdizionale avviso dei difetti opposizione al precetto esecutivo eccezioni processuali tardive Comminatoria di fallimento. Proposta di "concordato"

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section that justifies the decision not to levy court fees or award compensation.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section that justifies the decision not to levy court fees or award compensation.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section that justifies the decision not to levy court fees or award compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.119 · Lugano 3 novembre 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 28 ottobre 2014 di

RI 1 contro

l'operato dell'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 24 ottobre 2014 nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1 PI 2 (c/o RA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Nell'esecuzione n. __________ promossa il 24 ottobre 2013 da PI 1 e PI 2 contro RI 1 per l'incasso

di fr. 7'869.55 oltre accessori, il 24 ottobre 2014 l'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l'opposizione interposta dall'escusso era

stata rigettata in via definitiva con sentenza del 25 giugno 2014 dal Richteramt Solothurn-Gösgen, gli ha notificato la comminatoria di fallimento, detraendo dall'im­­porto posto in esecuzione un acconto di fr. 5'000.– del

24 ottobre 2013 (cauzione) e aggiungendovi le spese giudiziarie di rigetto, pari a fr. 2'105.65.

B. Con ricorso 28 ottobre 2014, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento, chiedendo di confermare il “concordato” che dice di voler proporre, ovvero il pagamento del saldo mediante rate di fr. 80.– mensili.

C. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 2014 l'UE di Lugano postula la reiezione del ricorso, il quale non è stato notificato alla parte escutente, stante l'esito del giudizio odierno.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento, affermando di voler proporre un “concordato”, termine con cui intende un accordo di pagamento rateale del saldo del credito posto in esecuzione. Egli sostiene di non essere in grado di pagare rate superiori a fr. 80.– mensili. Sennonché né l'Ufficio né la Camera sono competenti per avviare una procedura di concordato, la relativa istanza dovendo essere presentata alla Pretura del Distretto in cui il debitore ha il domicilio (art. 293 LEF e 14 cpv. 2 LALEF). Ad ogni modo l'esecuzione continua il suo corso fintanto che il giudice del concordato non decreta la moratoria concordataria (cfr. art. 293*c* cpv. 2 lett. b e 297 cpv. 1 LEF) o che il giudice del fallimento non differisce d'ufficio la decisione sul fallimento, ove ritenga possibile la conclusione di un concordato (art. 173*a* cpv. 2 LEF). L'argomentazione del ricorrente non giustifica quindi l'annullamento della comminatoria di fallimento.

3. Il ricorso va di conseguenza respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.