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15.2014.114 • TRAC TI 15.2014.114 Generato dall'IA

Appeal Against Real Estate Auction and Proceeds Distribution Dismissed as Time-Barred

Numero d'incarto 15.2014.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal challenging the decision of the Enforcement and Bankruptcy Office to proceed with a real estate auction and the subsequent distribution of proceeds, arguing the auction was irregular. The reviewing authority dismissed the appeal as inadmissible because the statutory ten-day deadline for challenging the auction itself had expired, as the appellant had notice of the auction proceedings by October 9th, making any subsequent challenge to the distribution, which relied solely on the allegedly irregular auction, also unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Real Estate Auction and Proceeds Distribution Dismissed as Time-Barred: The reviewing authority dismissed the appeal as inadmissible because the statutory ten-day deadline for challenging the auction itself had expired, as the appellant had notice of the auction proceedings by October 9th, making any subsequent challenge to the distribution, which relied solely on the allegedly irregular auction, also unfounded.

Parole chiave

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beni immobili massa fallimentare cessione legale utile aggiudicazione all'incanto decisione d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 2 LEF

This provision concerning the time limit for appeal was cited in the reasoning section regarding the admissibility of the challenge against the auction, but it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (orders 1, 2, 3).

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

This provision was cited in the reasoning regarding the decision not to levy a judicial fee, which is reflected in order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a

This provision regarding the non-assignment of compensation was cited in the reasoning, which is reflected in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision regarding the non-assignment of compensation was cited in the reasoning, which is reflected in order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a

This provision concerns the non-assignment of compensation and is cited in the context of the costs decision reflected in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision concerns the non-assignment of compensation and is cited in the context of the costs decision reflected in order 2.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

This provision concerns not levying a judicial fee and is cited in the context of the costs decision reflected in order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a

This provision concerns the non-assignment of compensation and is cited in the context of the costs decision reflected in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision concerns the non-assignment of compensation and is cited in the context of the costs decision reflected in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.114 · Lugano 30 ottobre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 23 ottobre 2014 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, o meglio contro l’asta 23 settembre 2014 del fondo n. __________ RFD di __________ e il relativo stato di riparto del 13 ottobre 2014 eseguiti nella procedura di realizzazione di pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

Ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che il

7 dicembre 2012 PI 1 ha promosso nei confronti di RI 1 un’esecuzione in via di realizzazione del pegno che grava il fondo n. __________ RFD di __________, appartenente allora all’escussa e al (ormai ex) marito in comproprietà;

che il

23 settembre 2014 l’UEF ha realizzato il fondo a pubblico incanto e il 6 ottobre ha diffidato l’escussa a liberare i locali;

che il

13 ottobre 2014 l’UEF ha allestito lo stato di riparto relativo al ricavo di fr. 825'000.– ottenuto con la predetta asta;

che con scritto del 23 ottobre 2014 intitolato “contestazione riparto incanto 4/2014” RI 1 ha chiesto alla Camera l’annullamento dell’asta e l’immediato “blocco” del riparto;

che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che in quanto diretto contro l’asta, il ricorso è manifestamente tardivo e quindi irricevibile, avendo la ricorrente avuto notizia dell’asta al più tardi il 9 ottobre 2014 (data del ritiro della raccomandata contenente la diffida del 6 ottobre);

che di conseguenza la contestazione dello stato di riparto risulta infondata, siccome l’unica motivazione addotta dalla ricorrente è la pretesa irregolarità dell’asta, che però non verrà annullata dal momento che, come visto, la censura è stata fatta valere tardivamente;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.