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15.2014.100 • TRAC TI 15.2014.100 Generato dall'IA

Inadmissibility of Untranslated and Unsigned Appeal Against Property Valuation

Numero d'incarto 15.2014.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed an execution and bankruptcy office's property valuation made prior to an auction, filing the appeal in German despite a cantonal procedural law requiring appeals to be in Italian and signed. The court determined that the execution office correctly informed the appellant of the requirement to submit a translated and signed copy of the appeal within ten days, but because the appellant failed to comply with this instruction, both the main appeal against the valuation and the related request for a second appraisal were declared inadmissible as per procedural rules, resulting in no costs or indemnities being awarded.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro la stima di un fondo posto all’asta. Richiesta di una seconda stima. Ricorso e richiesta redatti in tedesco. Traduzione non prodotta nel termine impartito dall’UEF. Irricevibilità

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di stima spese di procedura accesso al fondo bene impignorabile legittimazione a ricorrere liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the dispositive regarding the non-levy of fees, though primarily mentioned in the preceding reasoning section about costs.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities, though primarily mentioned in the preceding reasoning section about costs.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities, though primarily mentioned in the preceding reasoning section about costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2014.100 · Lugano 6 ottobre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 1° settembre 2014 di

RI 1 contro

l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio, o meglio contro la stima della particella n. __________ RFD __________ ordinata dall’UEF;

Ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che il

22 agosto 2014 l’UEF di Blenio ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale l’asta della particella n. __________ RFD __________, di proprietà di RI 1, menzionando un valore complessivo di stima peritale di fr. 222’000.–;

che con un ricorso del 1° settembre 2009 redatto in lingua tedesca, RI 1 si è opposta alla stima in virtù degli art. 17 LEF e 9 cpv. 2 RFF, chiedendo che venisse ordinata una seconda perizia e concesso l’effetto sospensivo;

che con raccomandata ritirata dall’interessata il 10 settembre 2014, l’UEF le ha impartito un termine di 10 giorni per trasmettere un esemplare del ricorso tradotto in lingua italiana e munito della sua firma autografa in originale;

che giusta l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il ricorso dev’essere redatto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo rappresentante;

che se questi presupposti non sono adempiuti va fissato un termine al ricorrente per rimediarvi, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

che nel caso specifico la diffida 3 settembre 2014 dell’UEF è conforme alle esigenze dell’art. 7 cpv. 5 LPR;

che non avendo RI 1 dato seguito all’ingiunzione nel termine di 10 giorni impartitogli, il ricorso va dichiarato irricevibile;

che vale la stessa conseguenza per la richiesta di una seconda stima giusta l’art.

9 cpv. 2 RFF;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. La richiesta di una seconda stima è irricevibile.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.