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15.2013.98 • TRAC TI 15.2013.98 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Warning Limited to Formal Grounds

Numero d'incarto 15.2013.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The reviewing authority addressed an appeal against the issuance of a bankruptcy warning following an execution proceeding initiated for a debt of over 66,000 currency units. The court determined that an appeal against the bankruptcy warning to the supervisory authority is strictly limited to formal grounds, such as issues of subject-matter jurisdiction or territorial competence, and explicitly precludes review of substantive merits, such as the correctness of the claimed debt amount. Since the appellant only raised substantive objections regarding the claimed amount without citing any permissible formal grounds, the court ruled the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Warning Limited to Formal Grounds: The court determined that an appeal against the bankruptcy warning to the supervisory authority is strictly limited to formal grounds, such as issues of subject-matter jurisdiction or territorial competence, and explicitly precludes review of substantive merits, such as the correctness of the claimed debt amount. Since the appellant only raised substantive objections regarding the claimed amount without citing any permissible formal grounds, the court ruled the appeal inadmissible.

Parole chiave

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credito nel fallimento motivi di competenza motivo di revisione legittimazione a ricorrere limiti della competenza limitazione del potere cognitivo Ricorso contro la comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section explaining why no costs are levied for the inadmissible appeal.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section explaining why no indemnity is awarded for the inadmissible appeal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.98 · Lugano 3 ottobre 2013 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 settembre 2013 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 29 agosto 2013 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni:

– 25 settembre 2013 di PI 1,;

– 24 luglio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 29 agosto 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha emesso, su richiesta di PI 1 contro RI 1, la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 66'537.10 oltre accessori. L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice iI 4 settembre 2013.

B. Con ricorso 16 settembre 2013 RI 1 si oppone all’emis­sione della comminatoria di fallimento sostenendo che l’importo richiesto dalla creditrice non sarebbe corretto.

C. Delle osservazioni 25 settembre 2013 di PI 1 e 1° otto­bre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, che chiedono che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:

1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

2. Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona dopo avere verificato che al precetto esecutivo previo non era stata interposta opposizione da parte della debitrice) allegando meri motivi di merito (sopra ad B), i quali – come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza. Del resto la stessa ricorrente nemmeno spiega perché le somme riportate nella comminatoria di fallimento sarebbe errate.

3. Ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.